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Notiziario Marketpress di Lunedì 08 Marzo 2010
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: IL DIRITTO DI RECESSO CON SPESE DI CONSEGNA, SECONDO L’AVVOCATO GENERALE, NEL CONTRATTO A DISTANZA (COMPRESO IL COMMERCIO ELETTRONICO)

 
   
  L´avvocato Generale dell´Unione Europea con le conclusioni presentate lo scorso 28 gennaio 2010 ha chiesto alla Corte di Giustizia di dichiarare che il diritto di recesso esercitabile in forza della disciplina comunitaria dal consumatore nei contratti conclusi a distanza (commercio elettronico) non debba subire alcuna limitazione e, in particolare che sia resa obbligatoria la cessazione della pratica, da parte dei fornitori,di addebitare ai consumatori, in caso di recesso, le spese di consegna della merce. L´avvocato Generale dell´Unione Europea ha chiesto alla Corte di Giustizia di dichiarare che il diritto di recesso esercitabile in forza della disciplina comunitaria dal consumatore nei contratti conclusi a distanza (ad esempio mediante sistema di commercio elettronico) non può subire limitazioni. Nel caso di specie un´associazione dei consumatori ha chiesto che alla società che effettua le vendite a distanza "sia fatto obbligo di cessare di addebitare ai consumatori, in caso di recesso, le spese di consegna della merce". Da qui la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema della Germania. Secondo l´Avvocato Generale la Corte dovrebbe risolvere la questione pregiudiziale nel senso che «La seconda frase dell´art. 6, n. 1, primo comma, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/Ce, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, e il n. 2 dello stesso art. 6 di tale direttiva devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale in forza della quale, nell´ambito di un contratto a distanza, le spese di consegna della merce devono essere addebitate al consumatore in conseguenza dell´esercizio del suo diritto di recesso». Per la verità alcune argomentazioni formulate dall´Avvocato Generale sembrano non aver tenuto in debita considerazione la realtà di piccole e medie aziende che operano mediante internet. "Il fatto che vengano poste a carico del fornitore spese di consegna in caso di recesso del consumatore si spiega, inoltre, sul piano economico. Infatti, di norma, nel caso di un contratto a distanza, il fornitore si libera della necessità di tenere un magazzino o un locale commerciale e di conseguenza economizza le spese che vi sono connesse. Quindi, l´onere finanziario che l´addebito delle spese di consegna rappresenta per il fornitore in caso di recesso – che, del resto, non riguarda tutti i contratti conclusi – è controbilanciato dalle economie che egli realizza evitando spese connesse alla gestione di un magazzino. Alla luce di tutto quanto sopra, l´equilibrio della ripartizione dei rischi e delle spese nel caso di un contratto a distanza per il quale vi è un recesso del consumatore – che è previsto dalla direttiva 97/7 a vantaggio di quest´ultimo – sarebbe rotto se, oltre alle spese dirette di spedizione al mittente che gli Stati membri possono imporre al consumatore, quest´ultimo dovesse sostenere le spese di consegna della merce". In Italia, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva comunitaria, l´articolo 67 comma 4 del Codice del consumo prevede che: “Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni della presente sezione, il professionista è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, ivi comprese le somme versate a titolo di caparra. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il professionista è venuto a conoscenza dell´esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato”. Mentre il comma 3 del medesimo articolo, stabilisce che “Le sole spese dovute dal consumatore per l´esercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto”. La proposta per una Direttiva sui diritti dei consumatori, diretta ad unificare diverse disposizioni precedenti e a garantire l´armonizzazione in tutto il mercato comunitario della tutela offerta ai consumatori, stabilisce, quanto segue: Articolo 16 Obblighi del commerciante nel caso di recesso 1. Il commerciante rimborsa qualsiasi pagamento ricevuto dal consumatore entro trenta giorni dal giorno in cui riceve la comunicazione di recesso. Per i contratti di vendita il commerciante può trattenere il rimborso finché non abbia ricevuto o ritirato tutti i beni oppure finché il consumatore non abbia dimostrato di aver restituito i beni, qualunque intervenga per prima  
   
 

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