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Notiziario Marketpress di Lunedì 15 Marzo 2010
 
   
  DIRITTI DEGLI AZIONISTI DI SOCIETÀ QUOTATE

 
   
  Il prossimo 20 marzo 2010 entrerà in vigore il Decreto legislativo n. 27/10, pubblicato sul supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010, che recepisce nel nostro ordinamento le disposizioni contenute nella Direttiva 2007/36/Ce in materia di diritti degli azionisti di società quotate. Le novità, fatta eccezione per quella relativa all´identificazione degli azionisti, troveranno applicazione alle assemblee convocate dopo il 31 ottobre 2010. Il provvedimento ha introdotto la cd. Record date - unica per le diverse tipologie di assemblee - vale a dire la data precedente l’assemblea che rileva ai fini della titolarità del diritto di intervento e voto, che spetteranno a chi sarà risultato azionista - sulla base di una comunicazione effettuata dall’intermediario all’emittente - al 7° giorno precedente l´assemblea. Sono previsti termini differenziati per la convocazione dell´assemblea a seconda delle materie all’ordine del giorno. Il provvedimento prevede un termine generale di pubblicazione dell’avviso di convocazione, fissato a 30 giorni prima della data stabilita per l’assemblea, che diventano 40 in caso di rinnovo degli organi sociali, 21 giorni per le assemblee che abbiano ad oggetto particolari materie (riduzione del capitale sociale ex artt. 2446 e 2447 c.C., nomina dei liquidatori ex art. 2487 c.C.), 15 giorni in caso di assemblea convocata per l’approvazione di misure difensive anti-scalata. La pubblicazione delle relazioni degli amministratori sulle materie all´o.D.g. Dovrà avvenire entro gli stessi termini. Gli statuti delle società potranno stabilire un meccanismo di identificazione degli azionisti, che può essere attivato dalla società o da una percentuale qualificata di soci. E’ stata introdotta la possibilità di attribuire una maggiorazione del dividendo, non superiore al 10% del dividendo distribuito alle altre azioni, per le azioni che rappresentano una quota fino allo 0,5% del capitale sociale. La maggiorazione potrà essere riconosciuta anche a coloro che detengano una partecipazione superiore al 2% del capitale della società, ma sempre nei suddetti limiti dello 0,5%. Dovranno inoltre sussistere ulteriori condizioni, quali la detenzione delle azioni per un periodo continuativo di almeno un anno e l’assenza di un’influenza dominante o notevole sulla società. Per quanto riguarda le deleghe di voto il provvedimento disciplina il rappresentante designato dalla società, cui gli azionisti potranno inviare deleghe di voto, ed elimina per le società quotate delle limitazioni quantitative e personali (impossibilità per amministratori, sindaci e dipendenti della società di rappresentare gli azionisti in assemblea) previste dall’art. 2372 c.C. Il provvedimento fissa i termini per il deposito (25 giorni prima dell’assemblea) e la successiva pubblicazione (21 giorni prima dell’assemblea) delle liste per l’elezione degli organi sociali negli emittenti.  
   
 

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