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Notiziario Marketpress di Lunedì 15 Marzo 2010
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: DISTANZE FRA I BENZINAI CONTRARIE ALLA LIBERTÀ DI STABILIMENTO

 
   
  Una normativa nazionale che prevede distanze minime obbligatorie fra i benzinai costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento, che non può essere giustificata da finalità di sicurezza stradale, tutela sanitaria ed ambientale e razionalizzazione del servizio reso agli utenti. Spetta al giudice nazionale verificare questi requisiti. Il sistema di distribuzione di carburanti in Italia prevede (l. 32/1998), che l’installazione e la gestione degli impianti di distribuzione di carburanti sono soggette ad autorizzazione amministrativa (concessa dal Comune sul cui territorio tali attività sono esercitate), la quale è subordinata alla verifica della conformità degli impianti al piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alla tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle Regioni. La legge n. 57/2001 prescrive peraltro l’adozione di un piano nazionale contenente le linee guida per l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti: le Regioni redigono piani regionali, includendovi criteri per l’apertura di nuovi punti vendita. All’epoca dei fatti, le distanze minime obbligatorie fra gli impianti erano incluse nei citati criteri (la legge regionale del Lazio n. 8/2001 prevedeva la distanza minima di tre chilometri per gli impianti situati sulle strade provinciali). La Attanasio, con sede in Viterbo, presentava al Comune di Caprarola una domanda di concessione per la costruzione di un impianto, lungo la strada provinciale detta «Massarella». Il Comune nel frattempo aveva già rilasciato alla Felgas Petroli la concessione per la costruzione di un impianto a breve distanza dal sito oggetto della domanda dell’Attanasio. Avverso la concessione dell’autorizzazione alla Felgas Petroli, l’Attanasio proponeva ricorso. Poco tempo dopo la data dell’ordinanza di rinvio, e prima che la stessa pervenisse alla Corte, con la legge n. 133/2008, l’Italia ha stabilito, al fine di garantire il rispetto dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza, che l’installazione e l’esercizio di un impianto non possono essere subordinati a vincoli commerciali, a contingentamenti numerici, a distanze minime tra impianti. Il Tar Lazio ha confermato che, in via di principio, le modifiche legislative del 2008 hanno condotto alla disapplicazione della legge regionale n. 8/2001. Il giudice ha tuttavia mantenuto la propria domanda di pronuncia pregiudiziale. La Corte risponde alla questione, alla luce di principi sulla libertà di stabilimento. Questa conferisce ai cittadini dell’Unione il diritto all’accesso e l´esercizio di attività non subordinate alle stesse condizioni previste dalle leggi dello Stato membro per i propri cittadini. Secondo una giurisprudenza costante, è vietato ogni provvedimento nazionale che, pur se applicabile senza discriminazioni in base alla nazionalità, possa ostacolare o scoraggiare l’esercizio, da parte dei cittadini dell’Unione, della libertà di stabilimento. Una normativa che subordina l’apertura di nuovi impianti di benzinai all’osservanza di distanze minime rispetto ad altri impianti analoghi, configura una restrizione, perché pone delle condizioni all’accesso all’attività e, favorendo gli operatori già presenti sul territorio italiano, è idonea a scoraggiare o impedire l’accesso al mercato italiano degli operatori provenienti da altri Stati membri. Non sembra che la normativa italiana, che si applica solamente ai nuovi impianti e non a quelli preesistenti, soddisfi in modo coerente e sistematico le finalità di sicurezza stradale, nonché di tutela ambientale e della salute. Anche la finalità della razionalizzazione del servizio reso agli utenti, per la sua natura economica non può costituire motivo imperativo di interesse generale, idoneo a giustificare una limitazione di una libertà fondamentale. (Sentenza 11 marzo 2010 nella causa C-384/08, Attanasio Group Srl/ Comune di Carbognano)  
   
 

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