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Notiziario Marketpress di Lunedì 12 Aprile 2010
 
   
  SEMPLIFICAZIONE: COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA DELL’IMPRESA

 
   
  Il 1° aprile 2010 è entrato a regime il sistema della Comunicazione Unica (cd. Comunica) per la nascita dell’impresa: la procedura telematica consente di assolvere contemporaneamente tutti gli adempimenti amministrativi connessi alla costituzione e alle vicende modificative dell’impresa. Il sistema è disciplinato dall’art. 9 della Legge n. 40/07, che ha convertito il Decreto legge n. 7/07), dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 novembre 2007, che disciplina le caratteristiche del modello di Comunicazione Unica, e dal D.p.c.m. 6 maggio 2009, che stabilisce le regole tecniche e procedurali. Con la fine del periodo sperimentale il procedimento semplificato della Comunicazione Unica è l’unico strumento per ottenere l’iscrizione nel Registro, il codice fiscale, la partita Iva e per assolvere agli adempimenti previdenziali, assistenziali e fiscali, in alternativa al sistema basato sulla precedente disciplina, che prevede distinte procedure presso ciascuna amministrazione competente. L’avvio del procedimento avviene con la presentazione all’Ufficio del Registro delle imprese del modello di Comunicazione Unica per via telematica (es. Web-browser o Web Services) o su supporto informatico rimovibile. Il modello deve essere sottoscritto tramite firma digitale; tutte le comunicazioni relative al procedimento da parte dell’Ufficio del Registro avvengono tramite posta elettronica certificata (Pec). A tal fine, il privato indica la propria casella di Pec nel modello. L’impresa che ne è priva può farne richiesta alla Camera di Commercio competente, che provvederà ad assegnargliene una gratuitamente; l’Ufficio del Registro, ricevuta la Comunicazione, verifica la completezza della documentazione presentata e rilascia all’impresa una ricevuta che costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale; parallelamente, l’Ufficio del Registro trasmette il modello all´Agenzia delle Entrate, all´Inps, all´Inail e al Ministero del Lavoro, per le registrazioni di loro competenza. Il titolare dell’impresa in possesso di firma digitale può avviare personalmente la procedura telematica sopra descritta o, in alternativa, può delegare un professionista o a altri intermediari secondo le indicazioni contenute nella Circolare n. 3616/C del Ministero dello Sviluppo Economico  
   
 

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