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Notiziario Marketpress di
Lunedě 26 Aprile 2010 |
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PRIVACY: ACCESSO A PC E POSTA ELETTRONICA IN CASO DI ASSENZA DEL DIPENDENTE
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A richiesta di un lettore pubblichiamo la decisione del Garante per la protezione dei dati personali sul tema dell´utilizzo di computer e posta elettronica aziendali da parte dei dipendenti. La decisione riguarda l´accesso a computer e posta elettronica, assegnati a un dipendente, da parte di altri colleghi durante un periodo di sua assenza. Il dipendente lamentava, tra l´altro, la presa visione di suoi documenti personali, memorizzati nel Pc e nel server. Nella sua decisione il Garante ha ribadito l´obbligo di informare i dipendenti - ai sensi dell´art. 13 del Codice - sulle regole di accesso agli strumenti informatici e ha confermato che "in termini generali, al fine di ottimizzare l´uso dell´infrastruttura tecnologica all´interno di un´azienda, puň risultare giustificato rendere accessibili a utenti diversi le singole postazioni di lavoro (nel rispetto delle istruzioni impartite a ciascun incaricato dal titolare del trattamento)". Nella decisione č stato affrontato anche il fatto che i dipendenti avevano a disposizione, anche sul server, "cartelle nominativamente identificate" e ciň poteva "in astratto risultare funzionale alla condivisione di informazioni in ambito aziendale o presso un determinato gruppo di lavoro, come pure a delimitare aree di pertinenza esclusiva dell´incaricato". Tanto piů che veniva consentito ai dipendenti "in quanto conforme alla prassi nonché alla condivisa tolerance policy adottata al riguardo dall´azienda, un utilizzo per finalitŕ personali degli strumenti informatici messi a disposizione dei lavoratori". Il Garante ha quindi rilevato che, da un lato, tutte le cartelle risultavano essere configurate per assicurare la disponibilitŕ dei dati in caso di emergenza ma, dall´altro lato, non risultavano chiare le condizioni di accesso da parte della societŕ alle cartelle assegnate ai dipendenti (e per le quali risultava ammesso un uso personale, tale da consentire, almeno in astratto, che nelle medesime fossero custoditi anche dati personali degli interessati). Il Garante, considerato il principio di correttezza, ha prescritto all´Azienda "di fornire una chiara informativa ai dipendenti circa le condizioni, le finalitŕ e le modalitŕ con le quali vengono rese accessibili le cartelle personali di rete, definendo altresě puntualmente le situazioni di emergenza che ne giustificherebbero un´eventuale visibilitŕ a terzi regolarmente autorizzati. Indicazioni che, opportunamente, potrebbero essere formulate mediante un apposito disciplinare interno". Inoltre il Garante ha prescritto di specificare in forma chiara e puntuale le condizioni, le finalitŕ e le modalitŕ di utilizzo di aree virtuali eventualmente destinate a un uso personale da parte dei dipendenti |
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