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Notiziario Marketpress di Lunedì 10 Maggio 2010
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: LEGITTIMA L´IMPOSTA SULL´IMPORTAZIONE DELLE BANANE SOMALE ED IL SUO AUMENTO

 
   
  Un´imposta sulle banane provenienti dalla Somalia non è discriminatoria rispetto alla frutta, non similare, originaria degli Stati membri e gli aumenti finalizzati ad adeguarla all´inflazione non violano il divieto di introdurre dazi superiori ai precedenti. La Camar è una società importatrice di banane dalla Somalia, cui, in forza della legge n. 986/1964 che istituiva un´imposta nazionale sul consumo di banane fresche, è stata richiesta un´imposta sulle importazioni successive al 1° marzo 1990, periodo in cui la produzione italiana di banane era pressoché inesistente e non esisteva un´imposta sul consumo di frutta tradizionalmente prodotta in Italia. L´importo di tale imposta è stato, nel corso degli anni, progressivamente aumentato. La Camar aveva contestato la conformità di tale imposta al diritto comunitario, in particolare alla Convenzione di Yaoundé del 1963 tra la Comunità e gli Stati africani e malgascio e la Convenzione di Lomé del 1989 con gli Stati Acp. In ultima istanza, la Corte di Cassazione aveva, senza sottoporre alla Corte di giustizia Ue alcuna questione pregiudiziale, respinto i ricorsi. La Camar ha agito dinanzi al Tribunale di Firenze contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiedendo il risarcimento dei danni che avrebbe subito a causa dell´omissione del rinvio pregiudiziale che essa reputa contraria al diritto comunitario. Al fine di valutare la fondatezza dell´azione per risarcimento, il Tribunale di Firenze si è rivolto alla Corte di giustizia Ue per chiederle in via preliminare se le Convenzione di Yaoundé consentisse o no l´introduzione di un tributo che, di fatto, era applicato solo alle banane originarie della Somalia e se l´esame di compatibilità degli aumenti del tributo con la clausola di "standstill", contenuta nei protocolli relativi alle banane allegati alla Convenzione di Lomé, presupponesse un esame concreto di tali aumenti. La Camar invocava un´interpretazione della Convenzione di Yaoundé nel senso che essa vietasse, sulla stessa linea delle disposizioni del Trattato Ce, non solo una tassazione discriminatoria dei prodotti similari, ma anche qualsiasi forma di protezionismo fiscale indiretto a favore di prodotti nazionali che si trovavano in rapporto di concorrenza. In primo luogo, la Corte ricorda che la lettera della Convenzione vieta solo l´imposizione discriminatoria di prodotti similari, e quindi i prodotti che presentano caratteristiche analoghe e soddisfano le medesime esigenze dei consumatori, e che se gli Stati avessero, invece, inteso coprire anche i prodotti non similari avrebbero adottato una norma simile a quella del Trattato Ce. Inoltre, un´interpretazione della Convenzione analoga al Trattato Ce non è ammissibile, visto che i due testi perseguono due obiettivi diversi: il Trattato Ce quello di garantire la libera circolazione delle merci fra gli Strati membri e la Convenzione di Youndé quello di promuovere l´aumento degli scambi tra gli Stati associati. Pertanto, il divieto previsto dalla Convenzione di Yaoundé è limitato, conformemente al suo tenore letterale, ad una tassazione discriminatoria dei prodotti similari e non riguarda prodotti non similari che si trovano in un rapporto di concorrenza. In secondo luogo, la Corte rammenta che la clausola di "standstill" del protocollo relativo alle banane della Convenzione di Lomé ha lo scopo di evitare che le importazioni di banane siano poste in una situazione meno favorevole rispetto alla situazione precedente per quanto riguarda l´accesso ai mercati tradizionali e ai vantaggi di cui vi fruiscono, e si riferisce quindi alla situazione reale in tali mercati. La Corte afferma, infine, che, sebbene gli aumenti di un´imposta comportino degli aumenti di prezzo che rendono più difficile lo smercio del prodotto, qualora tali aumenti siano diretti unicamente ad adeguare all´inflazione un´imposta, essi non sono contrari al protocollo. (Sentenza del 24 aprile 2010 nella causa C-102/09, Camar Srl/presidenza del Consiglio dei Ministri)  
   
 

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