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Notiziario Marketpress di
Lunedì 13 Novembre 2006 |
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BRUXELLES SOSPENDE IL PAGAMENTO DELLAIUTO A AEM TORINO DI CIRCA 16 MILIONI DI CHE COMPENSEREBBE I COSTI NON RECUPERABILI NEL SETTORE DELLŽELETTRICITÀ
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Bruxelles, 13 novembre 2006 - La Commissione europea ha autorizzato, in base alle norme relative agli aiuti di Stato previste dal trattato Ce, una sovvenzione di 16 milioni di euro che lŽItalia intende accordare allŽAem Torino. LŽaiuto, destinato a coprire i costi sostenuti nellŽambito del processo di liberalizzazione del settore dellŽelettricità (costi non recuperabili), è considerato dalla Commissione conforme alle regole in materia di aiuti di Stato. Tuttavia, poiché lŽAem Torino ha ricevuto in passato aiuti illegali e incompatibili di importo considerevole che non sono stati ancora rimborsati, la Commissione ha imposto allŽItalia di sospendere il pagamento dei 16 milioni di euro previsti dal nuovo aiuto fino al momento in cui lŽAem rimborsi i precedenti aiuti illegali. Il Commissario responsabile per la Concorrenza, Neelie Kroes, ha commentato: Abbiamo esaminato le distorsioni di concorrenza che potrebbe determinare il nuovo aiuto proposto in combinazione con lŽaiuto illegale non ancora rimborsato e siamo giunti alla conclusione che il nuovo aiuto può essere concesso soltanto dopo il rimborso del precedente aiuto illegale. LŽaem Torino è unŽimpresa di servizi pubblici locali (una delle cosiddette aziende municipalizzate), che produce, distribuisce e vende elettricità e riscaldamento. Gestisce inoltre lŽilluminazione stradale, i semafori e i sistemi elettrici e di riscaldamento degli edifici di proprietà del Comune di Torino, il quale detiene una partecipazione del 70% nellŽazienda. Nel 2004 lŽAem Torino ha realizzato un fatturato di 891 milioni di euro. LŽaiuto che lŽItalia intende concedere allŽAem Torino compenserebbe i costi non recuperabili nel settore dellŽelettricità connessi al processo di liberalizzazione. LŽimporto dellŽaiuto sarebbe di circa 16 milioni di euro. In precedenza la Commissione ha approvato vari aiuti ad aziende nel settore dellŽenergia destinati a coprire i costi non recuperabili, secondo un metodo applicato fin dal 2001. In particolare, il 1° dicembre 2004 la Commissione ha autorizzato una compensazione per i costi non recuperabili relativi allŽoperatore storico italiano nel settore dellŽelettricità, Enel. Questa decisione, tuttavia, non riguardava le aziende municipalizzate. Nel marzo 2005, lŽItalia ha notificato lŽintento di accordare aiuti per i costi non recuperabili sostenuti dalle aziende municipalizzate. Secondo i calcoli fatti dalle autorità italiane, soltanto unŽazienda lŽAem Torino - sarebbe stata in grado di beneficiare dellŽaiuto previsto. Tuttavia, il 5 giugno 2002 la Commissione ha adottato una decisione negativa sullŽaiuto fiscale accordato dallŽItalia alle aziende municipalizzate. Dopo quasi quattro anni, lŽItalia non ha ancora recuperato gli importi accordati in quellŽoccasione. La Commissione ha recentemente deciso di presentare un ricorso per inadempimento contro lŽItalia presso la Corte di giustizia. Il 4 aprile 2006, la Commissione ha avviato unŽindagine a norma dellŽarticolo 88, paragrafo 3, del trattato Ce, per valutare gli effetti combinati del nuovo aiuto e del precedente aiuto illegale. Durante lŽindagine, né lŽItalia, né lŽAem Torino hanno colto lŽopportunità di presentare osservazioni. Non avendo ricevuto nuove informazioni tali da dissipare le sue preoccupazioni, la Commissione conferma la sua conclusione circa il fatto che esiste un grave rischio che il cumulo del nuovo e del precedente aiuto possa falsare la concorrenza in misura contraria allŽinteresse comunitario. Essa ha pertanto deciso di approvare il nuovo aiuto, ma di imporre allŽItalia di sospenderne il pagamento finché non dimostri alla Commissione che lŽAem Torino ha rimborsato il precedente aiuto illegale. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, in particolare alla sentenza Deggendorf (causa C-355/95), nel valutare la compatibilità di nuovi aiuti la Commissione deve tener conto anche del fatto che i beneficiari possono non aver rispettato precedenti decisioni della Commissione che impongono loro di rimborsare precedenti aiuti illegali e incompatibili. In simili casi, la Commissione deve accertare gli effetti che esercita sui beneficiari la combinazione del nuovo aiuto con i precedenti aiuti incompatibili che non sono stati ancora restituiti. . . |
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