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Notiziario Marketpress di
Lunedì 24 Maggio 2010 |
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GIUSTIZIA EUROPEA: AIUTI ALL´OCCUPAZIONE IN SICILIA - INCOMPATIBILE IL RIFINANZIAMENTO PER IL 1997-1998
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Le due misure che compongono gli aiuti in favore dell´occupazione della Regione Sicilia per gli anni 1991-1996, dichiarati compatibili con il mercato comune, non sono cumulabili e coprono le assunzioni di nuovi lavoratori o le trasformazioni dei contratti in contratti a durata indeterminata avvenute entro il 31 dicembre 1996. Il rifinanziamento di tali aiuti per gli anni 1997-1998 costituisce, invece, un aiuto nuovo incompatibile con il Trattato, e non può dar luogo a sovvenzioni per le assunzioni o trasformazioni avvenute oltre il 1° gennaio 1997. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull´interpretazione e la validità di due decisioni della Commissione. Nella prima, del 1995, relativa alla legge della Regione Siciliana n. 27/91 recante interventi a favore dell´occupazione, la Commissione non sollevava obiezioni nei confronti delle misure di aiuto contemplate considerando compatibile con il Trattato Ce lo stanziamento di bilancio di un ammontare di 159 miliardi di lire (pari a circa 79,5 milioni di euro) per gli anni 1991-1996. Nella seconda, n. 2003/195/Ce, relativa al regime di aiuto cui l´Italia intendeva dare esecuzione in favore dell´occupazione nella Regione Siciliana, la Commissione rilevava che la legge n. 16/91 riguardava il rifinanziamento, per gli anni 1997 e 1998, del regime approvato nel 1995 e che veniva a cessare alla fine del 1996. La Società Todaro Nunziatina, con sede in Sicilia, ha, tra il 1° giugno 1996 e il 30 settembre 1999, presentato all´amministrazione diverse domande di concessione degli aiuti ex legge n. 27/91 in relazione all´assunzione di due lavoratori in forza di contratti di formazione e lavoro, trasformati in contratto a tempo indeterminato. Poiché l´amministrazione non le ha versato gli aiuti richiesti, la Todaro Nunziatina ha promosso un´azione a suo carico dinanzi al Tribunale ordinario di Palermo per ottenere il versamento dell´importo pari a 45320,64 euro, più gli interessi legali. L´amministrazione si è opposta a tale domanda, affermando sostanzialmente di non essere autorizzata a concedere tali aiuti a causa della decisione 2003/195. Nella sentenza odierna, la Corte constata, in primo luogo, che, con la decisione del 1995, la Commissione non ha sollevato obiezioni nei confronti del regime di aiuti a favore dell´occupazione previsto dalla legge n. 27/91, il quale aveva lo scopo di favorire la formazione e la creazione di posti di lavoro e doveva applicarsi a partire dal 1991, sebbene sia stato notificato alla Commissione solo il 18 maggio 1995. La Corte osserva che legge n. 27/91 prevedeva due misure di aiuto all´occupazione. La prima consisteva nella concessione di una sovvenzione pari al 30% o al 50% della retribuzione dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, per l´intera durata dei contratti, a condizione che i lavoratori fossero stati assunti durante il periodo compreso tra il primo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge ed il 31 dicembre 1996. La seconda prevedeva, invece, la concessione di una sovvenzione decrescente, variante dal 50% al 25% della retribuzione dei lavoratori in caso di trasformazione di un contratto siffatto in contratto a durata indeterminata durante i primi tre anni di detto contratto, a condizione che tale trasformazione sia avvenuta nel periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge e il 31 dicembre 1996 e riguardi i lavoratori assunti prima di tale periodo. Pertanto, questi due aiuti non possono essere cumulati nel tempo a vantaggio di uno stesso lavoratore e, d´altro canto, l´evento generatore dell´aiuto, ossia l´assunzione del lavoratore, nel primo caso, e la trasformazione del contratto in contratto a durata indeterminata, nel secondo caso, dev´essersi verificato prima del 31 dicembre 1996. La decisione del 1995 ha, dunque, riconosciuto la compatibilità con il mercato comune di un regime di aiuti composto di due misure che non possono essere cumulate e il cui evento generatore dev´essere avvenuto prima del 31 dicembre 1996, mentre i versamenti da esse previsti possono proseguire dopo tale data. In secondo luogo, la Corte rileva che con la decisione 2003/195, la Commissione ha dichiarato incompatibile con il mercato comune il regime di aiuti previsto dalla legge n. 16/97 che prevedeva il rifinanziamento, per gli anni 1997 e 1998, del regime di aiuti introdotto dalla legge n. 27/91, per un importo supplementare di 82 miliardi di lire (pari a circa 42,3 milioni di euro). La Corte ricorda che, secondo il regolamento n. 659/1999 sulle modalità di applicazione delle regole sugli aiuti, sono considerati come aiuti nuovi tutti gli aiuti che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti, cosí come, per giurisprudenza consolidata, le misure adottate dopo l´entrata in vigore del Trattato e dirette ad istituire o a modificare aiuti. Avendo previsto nel contempo un aumento dei fondi superiore al 50% e una proroga di due anni del periodo durante il quale sarebbero rimaste valide le condizioni per la concessione di questo regime, la legge n. 16/97 ha istituito un aiuto nuovo, dichiarato incompatibile dalla Commissione nella decisione 2003/1995. Di conseguenza, l´assunzione di lavoratori ingaggiati con contratto di formazione e lavoro o le trasformazioni di contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato effettuate a partire dal 1° gennaio 1997 non possono più dar luogo alla concessione di nessun tipo di aiuto. Pertanto, la legge n. 16/97 costituisce un aiuto nuovo, che non consente la concessione di sovvenzioni per qualsiasi assunzione di lavoratori ingaggiati con contratto di formazione e lavoro o per la trasformazione di contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato effettuata a partire dal 1° gennaio 1997. In merito alla questione su quale delle parti in giudizio incomba l´onere di provare che lo stanziamento di bilancio concesso della legge n. 27/91 ed autorizzato dalla decisione del 1995 non sia stato esaurito, la Corte osserva che, in mancanza di una disciplina comunitaria in materia, spetta all´ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro definire le modalità e le norme in materia di prova. Tuttavia, le autorità nazionali devono essere in grado di giustificare, su richiesta della Commissione, lo stato dei pagamenti di un regime di aiuti quando lo Stato membro ha previsto uno stanziamento massimo attribuibile individualmente ai beneficiari. Infine, per quel che riguarda gli interessi legali eventualmente dovuti dalla Regione Siciliana in caso di ritardato pagamento degli aiuti, la Corte ricorda che il Trattato mira a garantire che gli effetti di un aiuto non si producano prima che la Commissione abbia disposto di un termine ragionevole per esaminare a fondo il progetto. Poiché la decisione del 1995 ha reso compatibile con il mercato comune il regime degli aiuti della legge n. 27/91 solo a partire dalla data di tale decisione, qualsiasi versamento tardivo degli aiuti può far decorrere interessi solo per l´importo degli aiuti dovuto successivamente a tale data. Le modalità e i tassi applicabili a questi interessi sono di competenza dell´ordinamento nazionale, ma l´importo degli interessi eventualmente dovuti in caso di versamento tardivo di dette misure di aiuto non può costituire aiuto, né in tutto né in parte, e, di conseguenza, non può essere imputato allo stanziamento di bilancio a ciò destinato. (Sentenza nella causa C-138/09, Todaro Nunziatina & C./assessorato del Lavoro Regione Sicilia) Si ricorda che, sempre in tema di contratti di formazione lavoro, è attualmente pendente davanti alla Corte di giustizia Ue la causa C-496/09, Commissione/italia (Guue) nella quale la Commissione, ritenendo che le autorità italiane non avessero adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte C-99/02 (sul recupero presso i beneficiari degli aiuti giudicati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune), ha deciso di adire la Corte di giustizia ai sensi dell’art. 228, n. 2, Ce chiedendo che essa: ordini alla Repubblica italiana di versare alla Commissione una penalità giornaliera pari a Eur 285.696, dal giorno in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa fino al giorno in cui sarà stata eseguita la sentenza nella causa C-99/02; ordini alla Repubblica italiana di versare alla Commissione una somma forfetaria il cui importo risulta dalla moltiplicazione di un importo giornaliero pari a Eur 31.744 per il numero dei giorni di persistenza dell’infrazione dal giorno della pronunzia della sentenza nella causa C-99/02 alla data alla quale sarà pronunziata la sentenza nella presente causa |
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