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Notiziario Marketpress di Lunedì 31 Maggio 2010
 
   
  REGOLAMENTO CE 44/2001

 
   
 

Il 2° comma dell’art. 15 prevede che “qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno Stato membro, ma possieda una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività in uno Stato membro, essa è considerata per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest’ultimo Stato. Secondo l’art. 16, comma 1, “l’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta o davanti a giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore.” In merito al quesito "una volta che ho cliccato il tasto di conferma della transazione in un sito che detta delle condizioni unilaterali in cui è stabilito come foro competente il foro del venditore cosa posso fare? Precisiamo che il Regolamento CE 44/2001 è valido in quanto le condizioni del venditore in cui si determina un foro svantaggioso per il consumatore sono automaticamente nulle perché ritenute dall’ordinamento comunitario clausole vessatorie

 
   
 

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