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Notiziario Marketpress di Lunedì 07 Giugno 2010
 
   
  PRIVACY: PROVVEDIMENTO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

 
   
  Come già preannunciato in alcuni precedenti Notiziari del lunedì, il Garante per la protezione dei dati personali, con il Provvedimento generale 8 aprile 2010, è nuovamente intervenuto in materia di videosorveglianza per rivedere e aggiornare le regole cui i soggetti pubblici e privati che installano e utilizzano sistemi di rilevazione delle immagini devono attenersi. Il Provvedimento, che sostituisce la disciplina del 2004, ne aggiorna alcuni aspetti in considerazione dei numerosi interventi legislativi intervenuti in materia e delle esperienze maturate nell’ambito dell’attività svolta dalla stessa Autorità (risposte a quesiti, segnalazioni, richieste di verifica preliminare, ecc.). Il Provvedimento conferma, in linea generale, l’impianto e i principi fissati nel 2004, stabilendo che l’utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali e, in quanto tale, deve avvenire nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, dei criteri di liceità, necessità, finalità e proporzionalità espressamente previsti dal Codice, nonché delle altre disposizioni dell’ordinamento applicabili alla videosorveglianza (es. Norme su controllo a distanza dei lavoratori, su sicurezza negli stadi, nelle stazioni e su linee di trasporto, divieti di interferenze illecite nella vita privata). Tutti i titolari dei trattamenti continuano ad avere i seguenti obblighi: informativa, da rendere anche utilizzando i due modelli semplificati disponibili in allegato al Provvedimento; conservazione delle immagini limitata al massimo alle 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve specifiche esigenze che rendono necessaria una conservazione prolungata (festività o chiusura di uffici ed esercizi, richieste investigative dell’autorità giudiziaria o della polizia). In casi eccezionali, sulla base di peculiari esigenze tecniche (es. Mezzi di trasporto) o della natura rischiosa dell’attività (es. Banche), è ammessa una durata massima pari a 7 giorni; verifica preliminare, in caso di trattamenti che presentano rischi specifici (es. Sistemi di raccolta delle immagini associate a dati biometrici, sistemi cd. Intelligenti, sistemi integrati, conservazione delle immagini per un tempo superiore a quello massimo consentito, ipotesi di videosorveglianza non conformi alle previsioni del Provvedimento); notificazione, laddove il trattamento rientri in uno dei casi di cui all’art. 37 del Codice; adozione di idonee e preventive misure di sicurezza e designazione di responsabili e incaricati. Le principali novità riguardano i trattamenti effettuati da soggetti pubblici e, in particolare, quelli connessi ai nuovi compiti attribuiti ai sindaci in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana, alle attività di controllo e accertamento nelle aree impiegate per il deposito dei rifiuti, all’utilizzo di dispositivi elettronici per il rilevamento delle violazioni al Codice della strada e per le finalità di sicurezza nel trasporto pubblico, ai sistemi di videosorveglianza posti in essere in forma integrata dagli enti pubblici sul territorio. Per i soggetti privati e gli enti pubblici economici, il provvedimento ribadisce che il trattamento mediante rilevazione di immagini risponde a presupposti di liceità in presenza di un consenso libero ed espresso degli interessati ovvero nei casi di esonero dal consenso ex art. 24 del Codice privacy (es. Adempimento a un obbligo di legge) o in presenza di un provvedimento del Garante di “bilanciamento di interessi”, e precisa che il trattamento mediante telecamere può avvenire lecitamente senza consenso se risponde a finalità di: (i) protezione di persone, della proprietà o del patrimonio aziendale (es. Beni e complessi aziendali) rispetto a possibili furti, aggressioni, rapine, atti vandalici o danneggiamenti; (ii) raccolta di mezzi di prova; (iii) prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro. Quanto al rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, condizione che legittima l’installazione di un sistema di videosorveglianza anche ai fini del termine di durata massima di conservazione delle relative immagini, ai sensi del Provvedimento tale valutazione rientra nella piena discrezionalità del titolare del trattamento, fatte salve le ipotesi in cui si debba richiedere la verifica preliminare del Garante. Pertanto, spetta al titolare verificare che il trattamento mediante videosorveglianza che si intende effettuare sia strettamente pertinente e non eccedente rispetto alle finalità perseguite (evitando di riprendere luoghi, persone o particolari che non risultano rilevanti) e, soprattutto, proporzionato alle caratteristiche delle apparecchiature audiovisive, alle varie fasi del trattamento e alle modalità della ripresa (es. Dislocazione fisica all’interno o all’esterno, eventuale ricorso allo zoom, angolo visuale delle telecamere, carattere fisso o mobile delle stesse)  
   
 

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