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Notiziario Marketpress di Lunedì 07 Giugno 2010
 
   
  PRIVACY: VIDEOSORVEGLIANZA E NOVITÀ PER LE IMPRESE

 
   
  In caso di sistemi di videosorveglianza - anche integrati - collegati con le forze di polizia, è possibile utilizzare il nuovo modello semplificato di informativa “minima”, disponibile nell’allegato 2 al Provvedimento, che consente di rendere noto agli interessati l’attivazione del collegamento. La verifica preliminare del Garante, come già anticipato, va effettuata anche in caso di adozione di sistemi cd. Intelligenti, in grado cioè di rilevare, segnalare ed eventualmente registrare in via automatica, oltre alle immagini, anche “comportamenti ed eventi anomali” (cd. Motion detection) e in alcuni casi di utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza tra diversi soggetti, pubblici e privati (quando cioè le relative modalità non corrispondano a quelle indicate al punto 4.6 del Provvedimento). Non è invece necessaria la verifica preliminare se un trattamento analogo è stato già oggetto di un provvedimento di verifica del Garante e, ovviamente, risulta conforme a quanto da quest’ultimo richiesto. Viene poi fissata una regola di chiusura che rende obbligatoria la verifica preliminare in caso di trattamenti dotati di natura e caratteristiche tali da non rendere integralmente applicabili le misure individuate nel Provvedimento (in relazione a natura dei dati, modalità ed effetti del trattamento). In tema di misure di sicurezza finalizzate alla protezione delle immagini raccolte, il Provvedimento specifica alcune misure tecniche e organizzative che il titolare deve predisporre per verificare l’operato dei soggetti preposti a effettuare operazioni su tali immagini (es. Visione, registrazione, copia, cancellazione, trasmissione), sugli impianti (es. Modifiche dello zoom, del posizionamento, dell’angolo visuale) e a controllare i sistemi di ripresa (società che forniscono servizi di sorveglianza “in remoto”, quali società di vigilanza, Internet Service Provider, ecc.). In primo luogo, infatti, è necessario delimitare e specificare, nell’ambito delle nomine a incaricati o responsabili, i differenti livelli di accesso e gli ambiti di visibilità e trattamento delle immagini in funzione delle competenze assegnate a ciascun operatore (vanno ad es. Regolate anche le ipotesi di accesso ai locali dove sono situate le postazioni di controllo e quelle di accesso alle immagini in conseguenza di verifiche tecniche e interventi di manutenzione). Precisi limiti devono essere inoltre fissati con riguardo al numero dei soggetti abilitati a trattare le immagini rilevate, alla tipologia di operazioni realizzabili sulle immagini, specie se registrate (potere di visionare le immagini in differita, di cancellarle o duplicarle), nonché alla loro conservazione, prevedendo in quest’ultimo caso sistemi di cancellazione automatica - cd. Expiring - allo scadere dei termini consentiti. Inoltre, eventuali apparati di ripresa digitale connessi a reti informatiche devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo (ex art. 615 c.P.), mentre in caso di immagini trasmesse tramite una rete pubblica di comunicazione ovvero tramite connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs) dovranno essere adottate particolari tecniche crittografiche. In caso di sistemi integrati di videosorveglianza tra diversi soggetti, il Provvedimento al punto 4.6 individua particolari cautele da osservare in funzione della tipologia di sistema utilizzato. In particolare, se il sistema consente: 1. La gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione di immagini riprese da parte di autonomi titolari del trattamento, che utilizzano le stesse infrastrutture tecnologiche, i singoli titolari dovranno trattare le immagini per le sole finalità riportate nell’informativa; 2. Il collegamento telematico di diversi titolari ad un “centro unico" gestito da un terzo (società di vigilanza, Isp, fornitore di servizi video specialistici), quest’ultimo dovrà essere designato responsabile, nonché coordinare e gestire l’attività di videosorveglianza, impedendo forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare. Inoltre, con riferimento a entrambi questi casi, si richiede l’introduzione di misure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle ordinarie, quali la separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari e l’adozione di sistemi idonei a registrare gli accessi logici degli incaricati e le operazioni da questi compiute, con conservazione dei log per un periodo pari ad almeno sei mesi. Per le ipotesi di rilevazione di immagini tramite web cam a fini promozionali-turistici o pubblicitari, si impone l’adozione di ogni misura idonea a rendere non identificabili i soggetti ripresi. Ulteriori regole sono infine dettate per particolari ambiti/attività, quali i luoghi di lavoro, gli ospedali e i luoghi di cura, gli istituti scolastici, i servizi di trasporto pubblico e i condomini. Quanto ai rapporti di lavoro, il Provvedimento ribadisce l’obbligo di rispettare le norme dello Statuto dei lavoratori relative al divieto di uso di impianti audiovisivi (es. Telecamere puntate sul badge) per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori (es. Rispetto dell’orario di lavoro o correttezza nell’esecuzione della prestazione), sia all’interno degli edifici che in altri luoghi di prestazione dell’attività (es. Cantieri edili, veicoli), e chiarisce che eventuali riprese televisive sui luoghi di lavoro per scopi documentali/divulgativi ovvero di comunicazione aziendale possono essere assimilati ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli e saggi e saranno, quindi, soggetti alle medesime norme e garanzie che disciplinano l’attività giornalistica e i diritti all’immagine. Con specifico riguardo alle aree condominiali comuni, va invece segnalato che le indicazioni del Garante non chiariscono i dubbi emersi nella recente esperienza applicativa, relativi alla precisa individuazione dei soggetti legittimati a installare i sistemi di videosorveglianza (solo i comproprietari ovvero anche i conduttori) e al quorum necessario in sede di delibera condominiale (unanimità o maggioranza dei voti)  
   
 

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