GIUSTIZIA EUROPEA: SPESE MEDICHE NON PROGRAMMATE, LA CORTE UE RESPINGE IL RICORSO DELLA COMMISSIONE
Quando sono dispensate cure ospedaliere non pianificate durante un soggiorno temporaneo in uno Stato membro che non sia quello di affiliazione, quest’ultimo Stato non è tenuto a rimborsare al paziente le spese che, nello Stato in cui sono state dispensate le cure, sono poste a carico del paziente. L’istituzione dello Stato membro di affiliazione è tenuta unicamente a rimborsare all’istituzione dello Stato, in cui tali cure sono state dispensate, le spese prese a carico da quest’ultima in funzione del livello di copertura vigente in detto Stato membro di soggiorno. (Sentenza corte di giustizia dell´Unione europea del 15 giugno 2010 nella causa C-211/08, Commissione / Spagna)