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Notiziario Marketpress di Mercoledì 16 Giugno 2010
 
   
  MONITORAGGIO DEL LAVORO FLESSIBILE

 
   
  Roma, 16 giugno 2010 - Pubblicata nella Gu n. 128 del 4 giugno 2010 la Direttiva sul Monitoraggio del lavoro flessibile ai sensi dell´articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Presupposto essenziale e strumento primario per garantire e controllare il buon andamento e l´imparzialità della pubblica amministrazione è realizzare la piena trasparenza delle pubbliche amministrazioni su ogni aspetto che attiene all´organizzazione degli uffici e all´utilizzo delle risorse umane e finanziarie destinate al perseguimento delle funzioni istituzionali. Con questa direttiva si forniscono alle amministrazioni alcune anticipazioni sulle modalità che saranno seguite per il monitoraggio dei contratti di lavoro flessibile. Entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l´innovazione, le amministrazioni redigono un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno , nonchè alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. La rilevazione riguarda: le amministrazioni dello Stato; le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; le regioni, le province, i comuni e le unioni di comuni, le comunità montane ed i loro consorzi; le istituzioni universitarie; gli istituti autonomi case popolari; le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale; l´Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran); le agenzie, comprese quelle di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. In particolare l´indagine non riguarda il personale del comparto scuola, ed il personale in regime di diritto pubblico, ai sensi dell´art. 3, del decreto legislativo n. 165/2001. Le tipologie di lavoro flessibile oggetto della rilevazione sono: 1.I contratti di lavoro a tempo determinato (decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368); 2.Gli incarichi dirigenziali con contratto di lavoro a tempo determinato (art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001; 3.Art. 110, decreto legislativo n. 267/2000, art. 15-septies, decreto legislativo n. 502/1992); 4.I contratti di formazione e lavoro (art. 3 del decreto-legge n. 726/1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 863/1984, art. 16, decreto-legge n. 299/1994, convertito, con modificazioni, nella legge n. 451/1994, n. 451); 5.I rapporti formativi: tirocini formativi e di orientamento (art. 18 della legge n. 196/1997); 6.I contratti di somministrazione di lavoro, le prestazioni di lavoro accessorio e i contratti di inserimento (decreto legislativo n. 276/2003); 7.I contratti di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (art. 7, comma 6, decreto legislativo n. 165/2001); 8.Gli accordi di utilizzazione di lavoratori socialmente utili (art. 36, comma 4, decreto legislativo n. 165/2001).  
   
 

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