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Notiziario Marketpress di
Giovedì 17 Giugno 2010 |
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UE: REGOLE PIÙ CHIARE PER L´ETICHETTATURA ALIMENTARE E OBBLIGATORIETÀ DELLE INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
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Strasburgo - Le etichette poste sugli alimenti devono obbligatoriamente fornire le informazioni nutrizionali, secondo quanto ha stabilito il Parlamento mercoledì16 giugno 2010 . I deputati hanno invece respinto la proposta di introdurre il "metodo a semaforo" per l´indicazione dei valori di sali, grassi e zuccheri nel cibo mentre hanno chiesto l´estensione della menzione del paese d´origine a nuovi alimenti. Approvando la relazione di Renate Sommer (Ppe, De) per 559 contro 54 con 32 astensioni, i deputati hanno deciso di migliorare la legislazione sulle etichettature alimentari per garantire ai consumatori la possibilità di compiere scelte basate su informazioni precise, evitando però di creare oneri amministrativi e finanziari eccessivi per l´industria alimentare. Etichettatura nutrizionale obbligatoria - I deputati hanno votato a favore della proposta della Commissione di introdurre l´obbligo di indicare sulle etichette le quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale e chiedono inoltre l´aggiunta di proteine, carboidrati, fibre, grassi trans naturali e artificiali. Per aiutare i consumatori a confrontare le diverse offerte di alimenti, i deputati vogliono anche che l´informazione sugli elementi nutritivi e sulla quantità di energia sia indicata su 100 g o 100 ml e che ne sia assicurata la leggibilità, tenendo conto di criteri come le dimensioni e o stile dei caratteri. Estensione dell´obbligatorietà del paese d´origine - I deputati propongono l´estensione dell´etichettatura obbligatoria sul paese d´origine, oggi in vigore per alcuni alimenti come carne, miele e olio d´oliva, a tutti i tipi d carne, pollame, prodotti lattiero-caseari, e altri prodotti a base di un unico ingrediente. L´estensione potrebbe essere sottoposta a una valutazione d´impatto preventiva. Paese d´origine: norme specifiche per carni e pesce - Per la carne, pollame e pesce, l´etichettatura sul paese d´origine deve essere disposta anche quando sono utilizzati come ingrediente in prodotti alimentari trasformati. In particolare, per quanto riguarda la carne e il pollame, l´indicazione del paese di origine può essere fornita in rapporto ad un unico luogo solo nel caso in cui gli animali siano nati, allevati e macellati nello stesso paese. Per le carni e i prodotti alimentari contenenti carne, il paese di origine è definito come il paese nel quale l´animale è nato, è stato allevato per la maggior parte della sua vita ed è stato macellato. Qualora si tratti di luoghi diversi, quando si fa riferimento al "paese di origine", devono essere indicati tutti e tre i luoghi. Nel caso si tratti di carne da macellazione senza stordimento, secondo alcune tradizioni religiose, l´etichettatura deve precisarlo. No al "metodo a semaforo" - Metodo semplice o semplicistico? Una forte maggioranza dei deputati ha respinto la proposta dei gruppi S&d, Verdi/ale e Gue di introdurre il "metodo a semaforo" per indicare con simboli colorati di verde, ambra e rosso la quantità relativa di energia, di grassi, di zucchero, etc. Contenuta nel prodotto alimentare. Si al controllo sui profili nutrizionali - Per un solo voto, i deputati hanno deciso di non seguire la raccomandazione della commissione ambiente e salute e di non modificare la legislazione esistente che prevede che sia l´Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) a stabilire la veridicità dei cosiddetti "profili nutrizionali". I deputati hanno, infatti, ritenuto che "si sostiene che il consumo di alcuni prodotti immessi sul mercato alimentare (ad esempio i fiocchi di cereali) comporti a lungo andare un dimagrimento. I consumatori possono essere tratti in inganno se tali indicazioni vengono apposte su un prodotto per questioni commerciali". Esenzione per bevande alcoliche - I deputati hanno inoltre sostenuto l´esenzione dall´etichettatura nutrizionale obbligatoria per le bevande alcoliche, con l´eccezione di quelle miste, i cosiddetti "alcopops", specificamente rivolti a un pubblico giovanile, che devono essere chiaramente separati dalle bevande rinfrescanti nei punti di vendita. Entrata in vigore - Non si prevede un accordo rapido col Consiglio ed è quindi probabile che il testo ritorni al Parlamento per una seconda lettura. Una volta che la legislazione sarà adottata, l´industria alimentare avrà tre anni per adattarsi alle nuove regole. Le imprese di minori dimensioni, con meno di 100 lavoratori e un fatturato annuo sotto i 5 milioni di euro, potranno invece beneficiare di un periodo di 5 anni. Infine, i deputati vogliono che le imprese che confezionano gli alimenti artigianalmente siano escluse dalle nuove regole. |
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