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Notiziario Marketpress di Lunedì 21 Giugno 2010
 
   
  IL MARCHIO CE VI APRE IL MERCATO EUROPEO

 
   
  Bruxelles, 21 giugno 2010 - I prodotti che acquistiamo recano spesso il "marchio Ce", ma qual è il reale significato di questo marchio? All´insegna dello slogan "Il marchio Ce vi apre il mercato europeo!" la Commissione europea conduce una campagna d’informazione in proposito. Il marchio Ce effettivamente indica che un prodotto è conforme alla pertinente legislazione Ue, ragion per cui può essere commercializzato e venduto in tutta l´Ue. Applicando il marchio Ce su un prodotto un fabbricante dichiara, unicamente sotto la propria responsabilità, che esso risulta conforme a tutte le prescrizioni di legge applicabili, in particolare a quelle in tema di salute, sicurezza del prodotto e protezione ambientale. Le ripercussioni giuridiche ed economiche di un mancato rispetto della normativa vigente sono tali da produrre un effetto deterrente sulla stragrande maggioranza delle imprese. La campagna è rivolta essenzialmente agli operatori economici per sensibilizzarli sull´importanza del marchio Ce. Il vicepresidente Antonio Tajani, commissario responsabile per l´Industria e l´Imprenditoria, ha affermato: “Dobbiamo dare maggiore visibilità al marchio Ce e accrescere la fiducia del pubblico. La nostra campagna intende promuovere una migliore consapevolezza delle implicazioni del marchio e delle sue finalità. La fiducia del pubblico, però, è in funzione dell´affidabilità del sistema su cui si basa il marchio Ce. Soltanto così esso potrà rassicurare i consumatori a vantaggio anche dei produttori e dei distributori.” Non tutti i prodotti venduti nell´Ue devono recare il marchio Ce. Esso si applica a circa 23 categorie diverse di prodotti, come i giocattoli, gli apparecchi elettrici, le macchine, i dispositivi di protezione personale e gli ascensori. Il marchio Ce non sta ad indicare che un prodotto è stato fabbricato nel See, bensì indica che il prodotto è stato verificato prima di essere immesso sul mercato e soddisfa quindi le disposizioni di legge (ad esempio, un livello armonizzato di sicurezza). Esso implica che il fabbricante ha verificato che il prodotto sia conforme a tutti i pertinenti requisiti di base (ad esempio, in materia di salute e sicurezza) delle direttive applicabili ovvero che lo ha fatto esaminare da un organismo notificato di valutazione della conformità. Per gli articoli prodotti nell’Ue spetta al fabbricante eseguire la valutazione di conformità, redigere la scheda tecnica, rilasciare la dichiarazione Ce di conformità e applicare il marchio Ce su un prodotto. I distributori devono verificare la presenza sia del marchio Ce sia della necessaria documentazione di supporto. Per i prodotti importati da un paese terzo l´importatore deve accertare che il fabbricante avente sede al di fuori dell´Ue abbia fatto il necessario in tal senso e che la relativa documentazione sia disponibile a richiesta. Il marchio Ce semplifica la vita alle imprese e alle autorità nazionali: •per l´industria europea, il marchio dà alle imprese dell´Ue un accesso all´intero mercato unico senza dover acquisire 27 approvazioni individuali dalle autorità nazionali, riducendo così i costi e gli oneri della certificazione di conformità e mantenendo nel contempo standard elevati; •per le autorità nazionali, esso agevola i controlli che devono essere effettuati dalle singole agenzie allorché la gamma di beni disponibili sul mercato dell´Ue cresce in modo esponenziale, senza per questo compromettere gli standard. Tuttavia, rafforzare il controllo degli organismi notificati e migliorare la sorveglianza del mercato significa far crescere la reputazione del marchio Ce e la fiducia dei consumatori. Con l´entrata in vigore del pacchetto legislativo riveduto attinente al mercato interno dei beni, il ruolo e la credibilità del marchio Ce si sono rafforzati (cfr. Memo/10/257). Le procedure, i provvedimenti e le sanzioni che si applicano in caso di contraffazione/abuso del marchio Ce sono statuiti nel diritto amministrativo e penale dei rispettivi Stati membri. A seconda della gravità del dolo, agli operatori economici può essere comminata una sanzione pecuniaria e, in certe circostanze, una pena detentiva. Se però il prodotto non è ritenuto configurare un rischio imminente per la sicurezza, il fabbricante può ricevere una seconda opportunità per rendere il prodotto conforme alla legislazione in vigore prima di essere obbligato a ritirarla dal mercato. La campagna di comunicazione consiste, tra altre iniziative, in una trentina di eventi/seminari educativi sul marchio Ce destinati agli operatori economici, alle associazioni di categoria, alle associazioni dei consumatori e ai giornalisti. Per ulteriori informazioni: http://www.Ec.europa.eu/cemarking/    
   
 

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