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Notiziario Marketpress di Lunedì 21 Giugno 2010
 
   
  CLASS ACTION: DICHIARATA INAMMISSIBILE LA PRIMA AZIONE DI CLASSE

 
   
  Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 4 giugno 2010 – che costituisce il primo provvedimento giurisprudenziale in materia di azione di classe, ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse ad agire, l’azione promossa ai sensi dell’140-bis del Codice del Consumo dall’Avv. Rienzi, rappresentato dal Codacons, nei confronti della Banca Intesa Sanpaolo in merito alla illiceità delle commissioni applicate dalla Banca ai propri clienti, in caso di utilizzo del fido o dell’extrafido, in sostituzione delle commissioni di massimo scoperto vietate ai sensi dal Decreto legge n. 185/09 convertito dalla Legge n. 2/09. L’art. 140-bis del Codice del Consumo disciplina l’azione di classe per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Le relative disposizioni sono state introdotte con la Legge Finanziaria 2008, modificate poi dalla Legge Sviluppo e divenute efficaci dallo scorso 1° gennaio. La pronuncia illustra alcuni aspetti della class action italiana, in particolare, per quanto riguarda i presupposti che devono sussistere affinché il giudice possa pronunciarsi sulla domanda. L’ordinanza precisa che con la class action non sono stati creati "nuovi diritti", ma è stato introdotto nel nostro ordinamento solo un nuovo strumento di tutela dei diritti individuali e omogenei di consumatori e utenti, alternativo alle azioni ordinarie. L´art. 140-bis, come modificato dalla Legge Sviluppo, infatti, attribuisce la legittimazione a proporre l´azione direttamente a ciascun consumatore o utente danneggiato. Con questo rimedio collettivo i consumatori/utenti tutelano quindi gli stessi diritti che potrebbero singolarmente far valere con un’azione individuale. I giudici torinesi, inoltre, confermano che la nozione di consumatore e utente rilevante ai fini dell’azione di classe è quella prevista dall’art. 3 del Codice del Consumo. Pertanto, l’azione può essere promossa da qualsiasi persona fisica che abbia subito un pregiudizio nell´ambito di un´attività condotta per scopi estranei a quella imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Per quanto riguarda la procedura, il provvedimento conferma che solo il soggetto promotore assume la qualifica di parte processuale in senso formale. Conseguentemente gli aderenti sono privi di poteri di impulso e, soprattutto, non dispongono della facoltà di impugnare la sentenza, che, tuttavia, mediante il meccanismo dell´opt-in, produce effetti anche nei loro confronti. Per quanto riguarda l’ammissibilità della domanda di classe il provvedimento chiarisce che è necessaria, come in tutti i giudizi, la sussistenza in capo all’attore/promotore delle condizioni dell’azione (legittimazione ed interesse ad agire). Conseguentemente, prima di accertare che la domanda non sia manifestatamene infondata, non vi sia un conflitto di interessi in capo al proponente, i diritti da tutelare siano identici e il proponente sia in grado di curare in maniera adeguata l’interesse della classe, il giudice dovrà verificare la legittimazione ad agire, vale a dire che il promotore sia qualificabile come consumatore o utente; · l’interesse ad agire, vale a dire l’interesse, concreto e attuale, al risultato che può essere conseguito attraverso la tutela giurisdizionale. Secondo l´ordinanza la legittimazione ad agire non sussiste per il fatto che l’attore intenda rappresentare una classe di danneggiati, ma solo nei limiti in cui sia portatore dello stesso diritto di cui sono titolari gli altri soggetti che appartengono alla classe. L’interesse ad agire, poi, non può essere desunto, con riferimento al promotore, dal solo fatto che la condotta contestata sia potenzialmente lesiva di un certo numero di soggetti, in quanto tale presupposto deve essere accertato in primo luogo in capo al promotore per poi verificare la sua sussistenza in capo ai soggetti che aderiscono all’azione di classe. I giudici torinesi, oltre a dichiarare l’inammissibilità della domanda, hanno anche applicato la sanzione della pubblicazione per estratto dell´ordinanza sul Sole 24_Ore a spese del soccombente  
   
 

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