Le autorità di polizia dello Stato membro che partecipa a Schengen possono essere incaricate di una competenza di controllo d´identità in una zona di 20 km entro le frontiere dello Stato. Questa competenza deve peraltro essere inquadrata, per evitare che l´esercizio di detti controlli non comporti un effetto equivalente a quello dei controlli alle frontiere. La Corte di cassazione francese aveva chiesto alla Cgue se il diritto dell´Unione, in particolare, il divieto di controlli delle persone alle frontiere interne si opponga ad una legislazione (francese, appunto) che consente alle autorità di polizia di controllare l´identità di qualsivoglia persona, in una zona di 20 km dalla frontiera terreste fra Francia e Stati parti dell´accordo di Schengen (Ccas). Sentenza del 22 giugno 2010 nelle cause riunite C-188/10 eC-189/10 Aziz Melki et Sélim Abdeli