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Notiziario Marketpress di Lunedì 28 Giugno 2010
 
   
  SITI INTERNET: INDICAZIONI OBBLIGATORIE

 
   
  Nei siti internet aziendali debbono essere obbligatoriamente pubblicati le stesse indicazioni da inserire in atti e corrispondenza, ai sensi dell´art. 2250 del Codice civile ed il numero di partita Iva. L´art. 42 della Legge n. 88/2009 (legge comunitaria 2008), infatti, modificando l´art. 2250 del codice civile relativo agli obblighi di indicazione di dati aziendali negli atti e nella corrispondenza, prevedendone la pubblicazione anche nel sito web aziendale. L’art. 42 dello stesso provvedimento ha modificato anche l´art. 2630 cod. Civ. In tema di sanzioni. La nuova formulazione dell´art. 2250 cod. Civ. Conferma che le imprese devono indicare negli atti e nella corrispondenza i seguenti dati: la sede della società, l´ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero di iscrizione; il capitale indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall´ultimo bilancio (solo per società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata); dopo lo scioglimento delle società che la stessa è in liquidazione; la condizione di società con un unico socio (solo per spa e srl). L’ultimo dei tre nuovi commi aggiunti nell’art. 2250 cod. Civ. Prevede dispone che società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che dispongono di un sito web devono pubblicare nel sito stesso tutte le informazioni specificate ai punti indicati nella frase precedente. A seguito della modifica dell´art. 2630 codice civile, in caso di omessa indicazione di quanto sopra indicato, la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 a 2.065 euro per ogni socio amministratore. La risoluzione n. 60 del 16 maggio 2006 dell´Agenzia delle Entrate, riconfermando quanto già disposto dall´art 35 del D.p.r. N. 633/1972, come modificato dall´art. 2 del D.p.r. N. 404/2001, prevede che il numero di partita Iva deve essere indicato nella homepage del sito internet aziendale L´obbligo di indicazione del numero di partita Iva riguarda tutti i soggetti passivi Iva, anche quando il sito sia utilizzato per scopi meramente propagandistici e pubblicitari, senza il compimento di attività di commercio elettronico  
   
 

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