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Notiziario Marketpress di Mercoledì 23 Giugno 2010
 
   
  PRECISAZIONI TELECOM ITALIA MEDIA

 
   
  Roma, 23 giugno 2010 - In relazione al recente andamento dei titoli Telecom Italia Media S.p.a. Risparmio, caratterizzato da rilevanti oscillazioni di prezzo, la società ribadisce di non avere in programma alcuna operazione che possa modificare i diritti o i benefici di questa categoria di azioni. La società non rileva motivazioni che giustifichino queste oscillazioni e la sopravvalutazione dei titoli di risparmio rispetto a quelli ordinari. Al fine di fornire al mercato elementi utili per una corretta valutazione del titolo Telecom Italia Media risparmio, la società ricorda i diritti che gli articoli 5 e 6 dello statuto sociale attribuiscono alle n. 5.496.951 azioni di risparmio non convertibili Telecom Italia Media, prive di valore nominale, che corrispondono all’1,64% del capitale sociale. Articolo 5 comma 2 - Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile. Articolo 6 6.1 L´assemblea può deliberare l´emissione di azioni fornite di diritti diversi, in conformità alle prescrizioni di legge. 6.2 Nei limiti ed alle condizioni di legge, le azioni possono essere al portatore. 6.3 Le azioni al portatore possono essere convertite in nominative e viceversa su richiesta e a spese dell´interessato. 6.4 Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune. 6.5 L’eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all’approvazione della relativa deliberazione. 6.6 Le azioni di risparmio hanno i privilegi e i diritti descritti nel presente articolo. 6.7 Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota da destinare a riserva legale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del cinque per cento di Euro 0,30 per azione. 6.8 Gli utili che residuano dopo l’assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo privilegiato stabilito nel comma che precede, di cui l’Assemblea deliberi la distribuzione, sono ripartiti tra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento di Euro 0,30 per azione. 6.9 Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura stabilita nel settimo comma, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi. 6.10 In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. Peraltro è facoltà dell’assemblea che approva il bilancio di esercizio, in caso di assenza o insufficienza degli utili netti risultanti dal bilancio stesso, utilizzare le riserve disponibili per soddisfare i diritti patrimoniali di cui al precedente comma sette come eventualmente accresciuti ai sensi del precedente comma nove. 6.11 Il pagamento mediante riserve esclude l’applicazione del meccanismo di trascinamento nei due esercizi successivi del diritto al dividendo privilegiato non percepito mediante distribuzione di utili, di cui al comma nove. 6.12 La riduzione del capitale sociale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni. 6.13 Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 0,30 per azione. Nel caso di successivi raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare il diritto degli azionisti di risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore nominale), tale importo fisso per azione sarà modificato in modo conseguente. 6.14 Qualora le azioni ordinarie o di risparmio della Società venissero escluse dalle negoziazioni, l’azionista di risparmio potrà richiedere alla Società la conversione delle proprie azioni in azioni ordinarie, secondo le modalità deliberate dall’Assemblea straordinaria all’uopo convocata entro due mesi dall’esclusione dalle negoziazioni. 6.15 L’organizzazione degli azionisti di risparmio è disciplinata dalla legge e dal presente Statuto. Gli oneri relativi all’organizzazione dell’Assemblea speciale di categoria e alla remunerazione del rappresentante comune sono a carico della Società.  
   
 

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