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Notiziario Marketpress di Giovedì 24 Giugno 2010
 
   
  CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TEST DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA

 
   
  Roma, 24 giugno 2010 - Il Ministero dell’Interno con decreto del 4 giugno 2010, pubblicato in gazzetta ufficiale l’11 giugno 2010 n. 134, ha fissato le modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana il cui superamento consentirà il rilascio del permesso di soggiorno ce per soggiornanti di lungo periodo. Le disposizioni del decreto, che entrerà in vigore a partire dal 9 dicembre 2010, non si applicheranno ai figli minori di anni quattordici propri e del coniuge ed agli stranieri affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall´età, da patologie o da handicap. Per il rilascio del permesso di soggiorno Ce – stabilisce il decreto – lo straniero dovrà possedere un livello di conoscenza della lingua italiana che consente di comprendere frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti correnti, in corrispondenza al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d’Europa. La valutazione del livello di conoscenza della lingua italiana avverrà con modalità informatiche presso la Prefettura del luogo di residenza che, entro sessanta giorni dalla richiesta, convoca lo straniero per la prova. Il test si svolgerà con modalità informatiche o – a richiesta dello straniero – tradizionali (prove scritte); il richiedente dovrà conseguire almeno l’ottanta per cento del punteggio complessivo. Sono esonerati dallo svolgimento del test presso la Prefettura: gli stranieri che sono in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell´istruzione, dell´università e della ricerca: Università degli studi di Roma Tre; Università per stranieri di Perugia; Università per stranieri di Siena; Società Dante Alighieri; gli stranieri che hanno frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti; gli stranieri che hanno ottenuto, nell’ambito dei crediti maturati per l’accordo di integrazione di cui all’art. 4-bis del Testo unico, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2; gli stranieri che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione o, presso i centri provinciali per l’istruzione, il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado, ovvero frequentano un corso di studi presso una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o il dottorato o un master universitario; gli stranieri entrati in Italia fuori quota come dirigenti, personale altamente specializzato, professori universitari, traduttori ed interpreti e giornalisti. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno Ce, le Questure verificheranno la sussistenza del livello di conoscenza della lingua italiana attraverso il riscontro dell’esito positivo del test riportato nel sistema informativo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno ovvero, nei casi di esonero dal test, attraverso il riscontro della relativa documentazione.  
   
 

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