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Notiziario Marketpress di Lunedì 28 Giugno 2010
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: TITOLO GIURIDICO PER L´UTILIZZO DELLE SUPERFICI FORAGGERE

 
   
  La normativa nazionale può imporre al soggetto che richiede premi speciali per i bovini maschi e per l’estensivizzazione della produzione l’obbligo di produrre titolo giuridico valido che giustifichi il diritto di utilizzare le superfici foraggere interessate. In seguito ad indagini avviate nel 2004, alcuni soggetti sono imputati dinanzi al Tribunale di Treviso dei reati di associazione per delinquere nonché truffa aggravata e continuata ai danni della Comunità europea. Gli imputati avrebbero posto in essere atti simulati o fraudolenti al fine di indurre in errore le autorità nazionali e di procurare un ingiusto profitto. L’accusa muove dal presupposto che i premi speciali per bovini maschi e i pagamenti per l’estensivizzazione siano stati percepiti mediante la presentazione di contratti di comodato d’uso delle superfici foraggere utilizzate, creati all´insaputa dei proprietari. Il giudice del rinvio domanda se la normativa comunitaria relativa alle domande di aiuti per animale (il regolamento n. 1254/1999) imponga che una domanda di premi speciali ai bovini maschi o di pagamenti per l’estensivizzazione sia corredata di un titolo giuridico valido che giustifichi il diritto del richiedente di utilizzare le superfici foraggere oggetto della domanda. Gli imputati sostengono che interpretare la normativa comunitaria nel senso che l’allevamento possa essere praticato unicamente su aree foraggere di proprietà del produttore o sulle quali questi possa vantare un preciso titolo di godimento contrasterebbe con lo spirito di tale normativa. Per contro, i governi italiano ed ellenico ritengono che una normativa nazionale che imponga di produrre un titolo giuridico valido non sia in contrasto con la normativa comunitaria. Spetterebbe agli Stati membri istituire misure di sorveglianza e modalità di controllo. Come risulta dalle disposizioni, l’erogazione dei premi è determinata sulla scorta delle superfici foraggere effettivamente utilizzate e del numero di animali detenuti su tali superfici e non dipende dalla produzione di un titolo giuridico valido. L’ammissibilità di una domanda di aiuti non è subordinata alla produzione di un titolo giuridico valido che giustifichi il diritto del richiedente di utilizzare le superfici foraggere oggetto della domanda. Tuttavia, si deve esaminare se la normativa comunitaria osti a che gli Stati membri prevedano nella propria normativa nazionale un obbligo di produrre un titolo giuridico valido. Ogni Stato membro deve istituire un Sigc (sistema integrato di gestione e di controllo), applicabile a vari regimi di aiuti comunitari che comprenda una base di dati informatizzata, un sistema di identificazione delle parcelle agricole, un sistema di identificazione e di registrazione degli animali, delle domande di aiuti e un sistema integrato di controllo. La sua finalità è quella di controllare in modo efficace il rispetto delle disposizioni in materia di aiuti comunitari e di adottare disposizioni intese a prevenire e punire efficacemente le irregolarità e le frodi. Gli Stati membri devono prendere i provvedimenti atti a garantire la corretta attuazione del Sigc e in sede di attuazione di tali regimi e di scelta dei provvedimenti nazionali necessari per prevenire e sanzionare efficacemente le irregolarità e le frodi, godono di un margine di discrezionalità. Peraltro, il regolamento dispone che non sarà effettuato alcun pagamento a favore di beneficiari per i quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere i pagamenti, al fine di trarre un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno. Tenuto conto di tale discrezionalità, gli Stati membri sono legittimati a precisare le prove da fornire a sostegno di una domanda di aiuti facendo riferimento, in particolare, alle prassi abituali relative al godimento e all’utilizzazione delle superfici foraggere nonché ai titoli da produrre. Questo margine di discrezionalità è peraltro soggetto a taluni limiti e deve rispettare gli obiettivi perseguiti dalla normativa comunitaria in materia e i principi generali del diritto comunitario, in particolare il principio di proporzionalità. Una normativa come quella italiana, la quale è diretta segnatamente a impedire che gli allevatori possano abusivamente sfruttare terreni altrui al fine di eludere la normativa comunitaria, cerca di rispettare tali obiettivi. L’obbligo di produzione di un titolo giuridico valido sembra conforme al principio di proporzionalità. La normativa comunitaria n. 1254/1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, non subordina l’ammissibilità di una domanda di premi speciali ai bovini maschi e di pagamento per l’estensivizzazione alla produzione di un titolo giuridico valido che giustifichi il diritto del richiedente di utilizzare le superfici foraggere. Tuttavia, la normativa comunitaria non osta a che gli Stati membri impongano nella loro normativa nazionale l’obbligo di produrre un titolo siffatto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi perseguiti dalla normativa comunitaria e i principi generali del diritto comunitario, in particolare il principio di proporzionalità. Sentenza del 24 giugno 2010 nella causa C-375/08, Pontini e.A.  
   
 

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