Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 28 Giugno 2010
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: INCOMPATIBILE IL REGIME ITALIANO DI PREZZI MINIMI PER LE SIGARETTE

 
   
  Il sistema italiano di prezzi minimi di vendita al dettaglio delle sigarette è incompatibile con il diritto dell´Unione. In effetti, esso pregiudica il vantaggio concorrenziale di taluni produttori o importatori e crea una distorsione di concorrenza. La direttiva 95/59/Ce, relativa alle imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati prevede che i produttori e gli importatori di paesi terzi stabiliscono liberamente i prezzi massimi di vendita al dettaglio per ciascuno Stato membro. In Italia, la legge finanziaria 2005 ha disposto, invece, che, per il perseguimento di obiettivi di pubblico interesse, compresi quelli di difesa della salute pubblica, e tramite provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, possono essere individuati criteri e modalità di determinazione di un prezzo minimo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati. Così, con decreto del 2005, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito un prezzo minimo di vendita al dettaglio delle sigarette al di sotto del quale è vietata la commercializzazione dei prodotti. Tale prezzo corrisponde ad una percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al minuto di tutte le sigarette iscritte nella tariffa di vendita al pubblico ed effettivamente commercializzate. Nel 2007 il prezzo minimo del pacchetto da venti sigarette era di Eur 3,40. Ritenendo che queste disposizioni fossero incompatibili con la direttiva 95/59/Ce, la Commissione ha introdotto un ricorso in inadempimento contro l´Italia. Nella sentenza resa quest´oggi, la Corte di giustizia Ue ricorda che la libera determinazione del prezzo massimo di vendita serve a garantire il libero gioco della concorrenza tra produttori. Essa mira a garantire che la determinazione della base imponibile dell’accisa sui prodotti del tabacco sia sottoposta alle stesse regole in tutti gli Stati membri. Soprattutto, essa tende a tutelare la libertà degli operatori consentendo loro di beneficiare effettivamente del vantaggio concorrenziale risultante da eventuali prezzi di costo inferiori. Di conseguenza, qualora sia strutturato in modo tale da non potere escludere che il prezzo minimo imposto pregiudichi il vantaggio concorrenziale tale vantaggio concorrenziale e produca una distorsione della concorrenza, un sistema di prezzi minimi di vendita al minuto non è compatibile con la direttiva. Il regime italiano non consente di escludere che il prezzo minimo imposto pregiudichi il vantaggio concorrenziale. Al contrario, allineando ai prezzi più elevati i prezzi di vendita al minuto delle sigarette che si situano nella parte inferiore della forcella di prezzi, tende a neutralizzare le differenze di prezzo tra i vari prodotti. Pertanto, esso pregiudica la libertà dei produttori e degli importatori di stabilire il loro prezzo massimo di vendita al minuto, libertà garantita dalla direttiva 95/59/Ce. Infine, la Corte rigetta l’obiettivo di tutela della salute e della vita delle persone invocato dall´Italia a giustificazione della misura. In effetti, essa ricorda che la disciplina fiscale costituisce uno strumento importante ed efficace di lotta al consumo di tali prodotti e, pertanto, di tutela della sanità pubblica; inoltre la fissazione dei prezzi a dei livelli elevati può essere adeguatamente ottenuta mediante l’aumento dell’imposizione fiscale, senza con ciò compromettere la libertà di determinazione del prezzo. Infine, gli Stati membri possono vietare la vendita dei prodotti del tabacco lavorato a un prezzo inferiore alla somma del prezzo di costo e di tutte le imposte. Per questi motivi, la Corte dichiara che la Repubblica italiana, prevedendo un prezzo minimo di vendita per le sigarette, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva 95/59/Ce. Sentenza del 24 giugno 2010 C-571/08, Commissione/italia  
   
 

<<BACK