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Notiziario Marketpress di Lunedì 28 Giugno 2010
 
   
  NUOVI OSTACOLI PER LE RINNOVABILI IN PUGLIA: APER SI RIVOLGE ALL’ANTITRUST

 
   
  Milano, 28 giugno 2010 – L’associazione ha presentato all’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato una segnalazione per denunciare le gravi distorsioni del mercato della produzione di energia da fonti rinnovabili scaturenti dal complessivo disegno pianificatorio e normativo della Regione Puglia. “Da un lato – spiega l’avv. Lucia Bitto, legal advisor di Aper - la Regione avrebbe in animo di inserire nel proprio Piano paesaggistico un aprioristico divieto di installare impianti a fonti rinnovabili in aree coperte da prati, pascoli e arbusti. Dall’altro, essa intenderebbe estendere la disciplina della verifica di v.I.a. Ben oltre lo spazio di intervento attribuito alle Regioni dalla normazione nazionale”. “Tutto ciò – conclude Bitto - si tradurrebbe in ostacoli diretti e indiretti all’accesso al mercato di riferimento che l’Antitrust ha recentemente stigmatizzato”. Spett.le Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Alla cortese attenzione del Presidente, Antonio Catricalà Piazza G. Verdi, 6/a 00198 Roma, A mezzo raccomandata anticipata a mezzo fax al n. 06 - 85.82.12.56 Milano, 4 giugno 2010, Prot. N. 115/10 Aper - Associazione produttori energia da fonti rinnovabili è l’organismo associativo, operante senza fini di lucro che, su scala nazionale, è maggiormente rappresentativo (in termini di numero di associati e potenza installata) degli interessi delle imprese operanti nel settore della produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili. Lo Statuto di Aper individua, fra i numerosi obiettivi, la promozione e la diffusione della cultura e dell´informazione sull´utilizzo produttivo di tutte le forme di energia da fonti rinnovabili; il contributo al dibattito sulla formazione dei nuovi assetti normativi e tariffari nel settore della produzione, distribuzione e vendita dell´energia, in un’ottica di massimizzazione dell´utilizzo delle fonti rinnovabili nell´ambito del libero mercato; infine, la rappresentanza delle imprese associate nei confronti delle istituzioni, del mondo economico e politico, tale da renderla interlocutrice di riferimento in tutti i momenti e luoghi istituzionali di discussione sulle tematiche connesse alle fonti rinnovabili a livello nazionale ed internazionale. L’associazione intende manifestare a codesta Autorità Garante tutta la propria preoccupazione per il complessivo quadro pianificatorio e normativo che la Regione Puglia sta disegnando, nella misura in cui esso sta per tradursi in una grave barriera all’accesso al mercato della produzione di energia da fonti rinnovabili, soprattutto eolica e fotovoltaica. L’ingiustificata avversione per l’installazione di impianti alimentati a tali fonti sul territorio pugliese manifestata dalle Autorità paesaggistiche era conosciuta da tempo. E’ nota, infatti, la circolare con cui il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici: - afferma che “gli impianti eolici” indiscriminatamente “costituiscono un pesante impatto sul paesaggio” e che “gli impianti fotovoltaici” sarebbero aprioristicamente “incompatibili con i centri storici e con le aree a coltivo tipiche della Regione”; - ribadisce che “gli interventi indicati … se da un lato producono energie rinnovabili, stanno producendo un grave detrimento a un bene che rinnovabili non è: Il Paesaggio”; - invita i Sovrintendenti di “attenersi ai criteri su esposti”, con ciò legittimandoli a spogliarsi della propria funzione istituzionale di verifica puntuale e concreta della compatibilità dei progetti rispetto alle esigenze di tutela della singola area vincolata (nota prot. 9526 del 05.11.2009 -all.1-). Nondimeno, si credeva che l’Amministrazione regionale, la quale dopo essere stata censurata per aver imposto un freno alla produzione di energia da fonti rinnovabili1, aveva bensì dato un forte impulso alla diffusione dei relativi impianti2, non avrebbe ceduto alla tentazione di ostacolare aprioristicamente l’installazione di nuova potenza rinnovabile sul proprio territorio. Al contrario, duole constatare che, attraverso l’adozione di atti pianificatori e normativi, seppur non immediatamente afferenti alla materia della produzione di energia, la Regione Puglia sta introducendo di fatto un complessiva disciplina ostativa alla installazione di futura potenza rinnovabile sul territorio. Da un lato, infatti, è recente la notizia che la Giunta Regionale (nella seduta del 10 gennaio 2010) avrebbe approvato la Proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (Pptr) le cui Nta contengono, tra l’altro, aprioristici e immotivati divieti localizzativi per gli impianti di produzione di energia. Si tratta, in concreto, dell’articolo 67 delle Nta che vieta, nelle aree classificate “Prati e pascoli naturali” e “Formazioni arbustive in evoluzione naturale”, “a4) la realizzazione di impianti … per la produzione di energia” fatti salvi gli impianti integrati e a servizio di immobili esistenti (all. 2). 1 Con sentenza n. 364/2006, la Corte Costituzionale aveva dichiarato costituzionalmente illegittima la “moratoria” introdotta con legge regione Puglia n. 9/2005. 2 Attraverso l’innalzamento della soglia di potenza (sino a 1 Mw) degli impianti da assoggettare a denuncia di inizio attività (legge Regione Puglia n. 1/2008). Al di là di ogni considerazione in ordine al divieto per le Regioni, in mancanza delle Linee Guida ex art. 12, comma 10, d.Lgs. N. 387/2003, di introdurre divieti localizzativi in atti di programmazione e pianificazione (tema già noto all’Autorità in indirizzo), in concreto, si sottolinea che, poiché larga parte del territorio pugliese è costituito da prati, pascoli e formazioni arbustive (peraltro, spesso classificate urbanisticamente quali aree agricole, idonee ex lege a ospitare iniziative energetiche rinnovabili), la previsione imprime un pericoloso arresto alla diffusione degli impianti nella Regione. La perniciosità della disposizione si coglie in tutta la sua portata se si considera che, approvato il Piano Paesaggistico, i pareri delle Sovrintendenze avranno efficacia vincolante. Dall’altro lato, suscita viva preoccupazione il recente disegno di legge in materia di procedure ambientali (screening e v.I.a.) di modifica della legge Regione Puglia n. 11/2001 (ddl. N. 9/2010 – all. 3-). Il disegno di legge, sotto un primo, profilo riduce del 50% (da 1 Mw a 0,5 Mw) la soglia nazionale3 di assoggettabilità a screening degli impianti non termici che producono energie da fonti rinnovabili. Sotto altro profilo, nell’estendere la disciplina del dimezzamento della soglia di assoggettabilità a screening agli impianti ubicati in aree diverse da quelle protette, in concreto, introduce nuove categorie di opere da sottoporre a verifica di assoggettabilità a v.I.a., non previste dalla disciplina nazionale4. 3 Prevista dal d.Lgs. N. 152/2006 – allegato Iv. 4 L’articolo 1 del disegno di legge prevede il dimezzamento della soglia di assoggettabilità a screening oltre che per i progetti ricadenti in aree naturali protette (ipotesi testualmente prevista dal d.Lgs. N. 152/2006 –art. 6, comma 8) anche per i progetti ricadenti sui beni paesaggistici, negli ambiti territoriali estesi A, B e C, del Putt/p approvato con Dgr 15.12.2000, n. 1748, nonché nelle zone agricole che gli strumenti urbanistici vigenti L’associazione ricorda che a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, la competenza legislativa in materia di tutela dell’ambiente compete, in via esclusiva, allo Stato cui spetta determinare, anche in attuazione degli obblighi comunitari, il livello minimo di tutela uniforme il quale, tra l’altro, si pone su tutto il territorio nazionale quale limite alla potestà legislativa che Regioni e Province autonome esercitano nelle materie di propria competenza. Aper, altresì, precisa che, se è vero che Regioni e Province autonome possono, nella cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali, intervenire nel rispetto dei livelli uniformi di tutela dettati dallo Stato, è altrettanto vero che, come chiarito dalla Corte Costituzionale a partire dalla sentenza n. 307/2003 (e, recentemente, confermato nella sentenza n. 225/2009), appartiene allo Stato la fissazione di livelli non derogabili, neanche in senso più rigoroso, dalle Regioni, quando gli stessi sono il frutto di un bilanciamento con altri interessi, di rilievo unitario, rientranti nella competenza anche statale (come nel caso della produzione di energia affidata alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma Cost.). In concreto, le soglie di assoggettabilità a screening previste dal d.Lgs. 152/2006 per gli impianti di produzione di energia, sono proprio espressione della fattispecie poc’anzi descritta che non ammette l’intervento regionale se non nei casi ed entro i limiti previsti dalla disciplina nazionale. Dal canto suo, la disciplina nazionale di riferimento (d.Lgs. 152/2006, art. 6, comma 9) consente alle Regioni sia di aumentare o diminuire le soglie di sottoposizione a screening entro la misura massima del 30% rispetto alle soglie qualificano come di “particolare pregio” ovvero nelle quali sono espressamente vietati interventi di trasformazione non direttamente connessi all’esercizio dell’attività agricola. Nazionali, sia di determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali o territoriali, criteri o condizioni di esclusione dalla procedura di screening. A contrario, ciò significa che le Regioni non hanno il potere nè di modificare le soglie di sottoposizione a screening oltre il limite del 30%, né di determinare, per particolari progetti o aree, nuovi criteri o condizioni di assoggettabilità a screening. Alla luce di quanto sopra, il disegno di legge regionale in materia di procedure ambientali appare disattendere questa impostazione. La norma prevista nel disegno di legge, tra l’altro, si applicherebbe anche ai procedimenti autorizzatori in corso, anche laddove essi non si siano conclusi per mancato rispetto del termine perentorio di 180 giorni dovuto all’inadempienza dell’Amministrazione procedente. Con ciò introducendo una indebita moratoria di fatto dei procedimenti di autorizzazione degli impianti. Al di là dei profili di illegittimità delle discipline descritte (profili che, evidentemente sfuggono al sindacato di codesta Autorità Garante), quel che all’Associazione preme sottolineare è il complessivo l’effetto distorsivo della concorrenza che le approvande discipline saranno idonee a produrre sul mercato regionale. Le complessive disposizioni costituiscono senza dubbio indebiti ostacoli diretti e indiretti all’attività di produzione di energia e, tra l’altro, creano una disparità di trattamento tra operatori localizzati in diverse aree del territorio italiano e costringeranno, dunque, gli operatori a rinunciare all’avvio di iniziative energetiche in un territorio ricco di fonte solare ed eolica. Per tali motivi ad Aper appare doveroso sollecitare l´attenzione e, all´occorrenza, il tempestivo intervento correttivo delle Autorità preposte alle funzioni decisionali e di controllo. Con osservanza Il Presidente Aper Ing. Roberto Longo  
   
 

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