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Notiziario Marketpress di Lunedì 05 Luglio 2010
 
   
  GIUSTIZIA ITALIANA: MODIFICARE LE CONSOLE È REATO

 
   
  La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza dello scorso 12 maggio si è pronunciata in materia di misure tecnologiche di protezione dei videogiochi su un ricorso presentato dal Pm presso il Tribunale di Firenze per violazione o erronea applicazione della legge penale. La sentenza ha annullato con rinvio la decisione assunta a gennaio dal Tribunale del Riesame di Firenze, con cui lo stesso aveva annullato il decreto di convalida di sequestro emesso dal Pm a carico dell’indagato, ritenendo che le attività commerciali correlate alla modifica di console per videogiochi poste in essere da quest’ultimo non costituissero reato ai sensi dell´art. 171 ter della legge sul diritto d’autore. Le motivazioni confermano l’orientamento espresso dalla stessa Corte di Cassazione con la sentenza del 25 maggio 2007, con la quale aveva affermato l’illiceità dei dispositivi che hanno come scopo la rimozione o l’elusione delle misure tecnologiche di protezione dei videogiochi. La Suprema Corte, in particolare, ha rilevato che le misure di protezione tecnologica utilizzate nel settore videoludico possono essere tutelate contro la rimozione e l’elusione anche se le stesse sono apposte non solo sui supporti (videogiochi), ma anche sugli apparati destinati alla loro fruizione (console). Questo meccanismo, coordinato e complementare, definito efficacemente dal Pm ricorrente come "chiave-serratura", non rappresenta che un aggiornamento e un’evoluzione dei sistemi di protezione conseguente allo sviluppo della tecnologia di comunicazione. La Terza Sezione Penale della Corte ha precisato, prendendo in considerazione una serie di elementi concreti relativi alle modalità di commercializzazione delle console videoludiche, che alle modifiche deve essere necessariamente riconosciuta la prevalente finalità di eludere le misure di protezione tecnologica legittimamente apposte dai produttori ai sensi dell’art. 102 quater della legge sul diritto d’autore e pertanto di violare la proprietà intellettuale  
   
 

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