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Notiziario Marketpress di Lunedì 12 Luglio 2010
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: IL DIRITTO UE É INAPPLICABILE AL SISTEMA DI DEROGA AI RITMI DI APERTURA DI TALUNE FARMACIE A ROMA

 
   
  La normativa relativa alle concessioni di deroghe per i periodi di apertura di una farmacia situata in una specifica zona municipale del Comune di Roma non pregiudica il commercio tra Stati membri ai sensi del diritto della concorrenza In Italia, al fine di assicurare la continuità dei servizi di farmacia a tutela della salute pubblica, gli orari, i turni di guardia ed i periodi di chiusura delle farmacie sono regolati a livello regionale. La legge della Regione Lazio fissa, in particolare, gli orari massimi di apertura, l’obbligo di chiusura nei giorni di domenica, per una mezza giornata settimanalmente, nei giorni festivi nonché una durata minima delle ferie. Per quel che riguarda il Comune di Roma, essa prevede che l´Azienda Sanitaria Locale (Asl) territorialmente competente, può, discrezionalmente e d’intesa con il sindaco, l’ordine provinciale dei farmacisti e le organizzazioni sindacali provinciali delle farmacie maggiormente rappresentative, modificare i ritmi di apertura delle farmacie site in zone municipali specifiche. La Sig.ra Sbarigia è titolare di una farmacia in un quartiere interamente pedonale nel cuore del centro turistico di Roma. In ragione della sua ubicazione e del rilevante aumento del numero di clienti durante i mesi di luglio e agosto, ha introdotto una domanda di autorizzazione a rinunciare al periodo estivo di chiusura per ferie per il 2006. In un secondo momento, ha richiesto l’esenzione dalla chiusura per ferie annuali e nei giorni festivi nonché l’estensione dell’orario settimanale di apertura per tutto l’anno. Entrambe le domande sono state respinte dall´Asl, in seguito al parere negativo del sindaco e delle organizzazioni professionali consultate. La Sig.ra Sbarigia ha presentato ricorso contro le decisioni dell´Asl dinnanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio. Quest´ultimo dubita della compatibilità delle norme dirigistiche sulle modalità di apertura delle farmacie con il diritto dell´Unione. A suo avviso, una liberalizzazione degli orari e dell’apertura di tutti gli esercizi consentirebbe un ampliamento in generale dell’offerta a favore dell’utenza e dell´interesse pubblico. Ha, pertanto, adito la Corte di giustizia Ue per sapere se il divieto di rinunciare alle ferie annuali e di rimanere aperti anche oltre i limiti di apertura massima attualmente consentiti nonché l´assoggettamento alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione per poter ottenere la deroga a tali divieti sono compatibili con il diritto dell´Unione ed in particolare con il diritto della concorrenza. Nella sentenza pronunciata in data odierna, la Corte ricorda, in via preliminare, che le domande presentate dalla Sig.ra Sbarigia non mettono in discussione il sistema generale della regolamentazione degli orari di apertura e delle ferie delle farmacie, ma sono finalizzate unicamente ad ottenere, a titolo di deroga rispetto al regime generale, l’autorizzazione a rinunciare a qualsiasi periodo di chiusura. A questo proposito, la Corte dichiara, in particolare, che la normativa relativa all’eventuale concessione di una deroga per i periodi di apertura di una farmacia situata in una specifica zona municipale del Comune di Roma non è idonea, di per sé o con la sua applicazione, a pregiudicare il commercio tra Stati membri creando una distorsione di concorrenza. Ne deriva che tali disposizioni sono inapplicabili al caso di specie. Di conseguenza, la Corte conclude che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irrecivibile. Sentenza del 1° luglio 2010 nella causa C-393/08, Sbarigia  
   
 

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