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Notiziario Marketpress di Giovedì 16 Novembre 2006
 
   
  LIBERA CIRCOLAZIONE DEI SERVIZI: IL PARLAMENTO EUROPEO DÀ IL VIA LIBERA ALLA DIRETTIVA SERVIZI

 
   
  Bruxelles, 16 novembre 2006 - L´aula ha adottato la posizione comune del Consiglio in merito alla direttiva servizi che, in gran parte, riflette quanto suggerito dal Parlamento in prima lettura. Come chiesto a suo tempo dai deputati, il testo della direttiva risulta ora profondamente riformulato rispetto alla proposta originaria e, più in particolare, è stato soppresso il molto controverso principio del paese d´origine. La Commissione, con una dichiarazione, ha rassicurato i deputati su una serie di temi sensibili. Un lungo applauso ha salutato l´adozione della relazione di Evelyne Gebhardt (Pse, De) che sottoscrive la posizione comune del Consiglio, permettendo così alla direttiva servizi di diventare realtà. La stessa posizione comune era stata largamente ispirata dai suggerimenti avanzati dal Parlamento europeo che, in prima lettura, aveva praticamente riscritto il testo della direttiva combinando l´accordo raggiunto dai due maggiori gruppi parlamentari con alcuni emendamenti proposti dalla commissione per il mercato interno. Numerosi emendamenti del Parlamento, infatti, sono stati ripresi integralmente o parzialmente nella posizione comune, tra i quali figura anche la soppressione del contestatissimo "principio del paese d´origine" che è stato sostituito dal più blando concetto di "libertà di prestazione dei servizi". La posizione comune contiene inoltre alcune nuove disposizioni che il Consiglio ha voluto introdurre per assicurare un´efficace attuazione della direttiva e contribuire al corretto funzionamento del mercato interno. Come richiesto dai deputati, nel corso del dibattito (si veda più sotto), il commissario Charlie Mccreevy ha formulato una dichiarazione che chiarisce la portata legale e la natura degli orientamenti che la Commissione presenterà agli Stati membri, l´eventualità di un´armonizzazione futura della legislazione relativa alla prestazione dei servizi, la neutralità della direttiva in relazione al diritto del lavoro, nonché l´influenza della stessa sulla prestazione dei servizi sociali. La dichiarazione, inoltre, comprende una menzione in merito all´impatto della direttiva sul diritto penale. La proposta avanzata dalla Gue/ngl e dai Verdi/ale di respingere la posizione comune non è stata accolta dall´Aula con 105 voti favorevoli, 405 contrari e 12 astensioni. Gli Stati membri hanno ora tre anni per attuare le disposizioni della direttiva. Oggetto Della Direttiva La direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l’esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi, «assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi». Il testo, peraltro, precisa che la direttiva «non riguarda la liberalizzazione dei servizi d’interesse economico generale riservati a enti pubblici o privati, né la privatizzazione di enti pubblici che forniscono servizi». Non riguarda neppure l’abolizione di monopoli che forniscono servizi né gli aiuti concessi dagli Stati membri cui si applicano le regole comunitarie di concorrenza. E´ anche puntualizzato che la direttiva lascia impregiudicata la libertà, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto comunitario, quali essi ritengano essere servizi d’interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti concessi dagli Stati, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti. La direttiva, inoltre, non pregiudica le misure adottate a livello comunitario o nazionale, in conformità del diritto comunitario, volte a tutelare o a promuovere la diversità culturale o linguistica o il pluralismo dei media. Non incide neppure sulla normativa degli Stati membri in materia di diritto penale. Tuttavia, è precisato, gli Stati membri non possono limitare la libertà di fornire servizi applicando disposizioni di diritto penale che disciplinano specificamente o influenzano l’accesso ad un’attività di servizi o l’esercizio della stessa, aggirando le norme stabilite nella presente direttiva. La direttiva non pregiudica nemmeno la legislazione del lavoro, segnatamente le disposizioni giuridiche o contrattuali che disciplinano le condizioni di occupazione, le condizioni di lavoro, compresa la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, e il rapporto tra datori di lavoro e lavoratori, che gli Stati membri applicano in conformità del diritto nazionale che rispetta il diritto comunitario. Parimenti, la presente direttiva non incide sulla normativa degli Stati membri in materia di sicurezza sociale. Non pregiudica nemmeno l’esercizio dei diritti fondamentali quali riconosciuti dagli Stati membri e dal diritto comunitario, né il diritto di negoziare, concludere ed eseguire accordi collettivi e di intraprendere azioni sindacali in conformità del diritto e delle prassi nazionali che rispettano il diritto comunitario. Campo D´applicazione Un "considerando" introdotto dal Consiglio precisa che, tra i servizi oggetto della direttiva, rientrano numerose attività in costante evoluzione. Fra queste sono citati, i servizi alle imprese, quali i servizi di consulenza manageriale e gestionale, i servizi di certificazione e di collaudo, i servizi di gestione delle strutture, compresi i servizi di manutenzione degli uffici, i servizi di pubblicità o i servizi connessi alle assunzioni e i servizi degli agenti commerciali. Sono inoltre oggetto della i servizi prestati sia alle imprese sia ai consumatori, quali i servizi di consulenza legale o fiscale, i servizi collegati con il settore immobiliare, come le agenzie immobiliari, l’edilizia, compresi i servizi degli architetti, la distribuzione, l’organizzazione di fiere, il noleggio di auto, le agenzie di viaggi. Nell’ambito di applicazione della direttiva rientrano anche i servizi ai consumatori, quali i servizi nel settore del turismo, compresi i servizi delle guide turistiche, i servizi ricreativi, i centri sportivi, i parchi di divertimento e, nella misura in cui non sono esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva, i servizi a domicilio, come l’assistenza agli anziani. Queste attività, è poi precisato, possono riguardare servizi che richiedono la vicinanza del prestatore e del destinatario della prestazione, servizi che comportano lo spostamento del destinatario o del prestatore e servizi che possono essere prestati a distanza, anche via Internet. La direttiva si applica quindi soltanto ai servizi che sono prestati dietro corrispettivo economico ed è spiegato che i servizi non economici d’interesse generale sono pertanto esclusi dal suo ambito di applicazione. Viceversa, i servizi d’interesse economico generale sono servizi che, essendo prestati dietro corrispettivo economico, rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva. Questa, inoltre, non si applica nemmeno ai servizi finanziari quali l’attività bancaria, il credito, l’assicurazione e la riassicurazione, le pensioni professionali o individuali, i titoli, gli investimenti, i fondi, ai servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti. Così come sono esclusi i servizi e le reti di comunicazione elettronica. Parimenti, non rientrano nel campo d´applicazione i servizi nel settore dei trasporti, ivi compresi i servizi portuali, e i servizi delle agenzie di lavoro interinale. Sono anche esclusi i servizi sanitari, «indipendentemente dal fatto che vengano prestati o meno nel quadro di una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione e di finanziamento sul piano nazionale e dalla loro natura pubblica o privata», i servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, e i servizi radiofonici. Anche le attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d’azzardo nei casinò e le scommesse sono esclusi, assieme alle attività connesse con l’esercizio di pubblici poteri e ai servizi forniti da notai e ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione. Ma anche i servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l’assistenza all´infanzia e il sostegno alle famiglie ed alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno, forniti dallo Stato, da prestatori incaricati dallo Stato o da associazioni caritative riconosciute come tali dallo Stato, nonché i servizi privati di sicurezza. Liberta´ Di Prestazione Di Servizi E Deroghe Come richiesto dal Parlamento, il principio del paese d´origine è stato sostituito con quello della libera prestazione di servizi (articolo 16 della direttiva). In base a tale principio, agli Stati membri è imposto l´obbligo di rispettare «il diritto dei prestatori di fornire un servizio in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti». Lo Stato membro in cui il servizio viene prestato, quindi, deve assicurare il libero accesso a un’attività di servizi e il libero esercizio della medesima sul proprio territorio. E´ anche precisato che non può subordinare l’accesso a un’attività di servizi o l’esercizio della medesima sul proprio territorio a requisiti che non rispettino una serie di principi. Pertanto i requisiti non possono essere direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità o, nel caso di persone giuridiche, della sede («non discriminazione») e devono essere giustificati da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell’ambiente («necessità»). Inoltre, i requisiti devono essere tali da garantire il raggiungimento dell’obiettivo perseguito e non devono andare al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo («proporzionalità»). Più in particolare, è precisato che Gli Stati membri non possono restringere la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro imponendo l’obbligo per il prestatore di essere stabilito sul loro territorio o di ottenere un’autorizzazione dalle autorità competenti, compresa l’iscrizione in un registro o a un ordine professionale sul loro territorio, salvo i casi previsti dalla presente direttiva o da altri strumenti di diritto comunitario. Non è consentito imporre il divieto al prestatore di dotarsi sul loro territorio di una determinata forma o tipo di infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria all’esecuzione delle prestazioni in questione. Inoltre, a eccezione di quelli in materia di salute e di sicurezza sul posto di lavoro, non è possibile richiedere il rispetto di requisiti all’uso di attrezzature e di materiali che costituiscono parte integrante della prestazione del servizio. Parimenti non può imporsi l’applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo indipendente, o l’obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identità specifico per l’esercizio di un’attività di servizi rilasciato dalle loro autorità competenti. Allo Stato membro in cui il prestatore si reca, d´altra parte, non può essere impedito di imporre requisiti relativi alla prestazione di un’attività di servizi qualora siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell’ambiente. Allo stesso modo, a quello Stato membro non può essere impedito di applicare, conformemente al diritto comunitario, le proprie norme in materia di condizioni di occupazione, comprese le norme che figurano negli accordi collettivi. Entro cinque anni dall´entrata in vigore della direttiva, e previa consultazione degli Stati membri e delle parti sociali a livello comunitario, la Commissione dovrà trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione di tali disposizioni, in cui dovrà esaminare la necessità di proporre misure di armonizzazione per le attività di servizi che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva. Ulteriori deroghe alla libera prestazione di servizi Come proposto dal Parlamento in prima lettura, anche il testo della posizione comune prevede che le disposizioni sulla libera prestazione di servizi non si applica ai servizi di interesse economico generale forniti in un altro Stato membro, fra cui i servizi nel settore postale contemplati dalla direttiva 97/67/Ce, a quelli nel settore dell’energia elettrica contemplati dalla direttiva 2003/54/Ce, ai servizi nel settore del gas contemplati dalla direttiva 2003/55/Ce, a quelli di distribuzione e fornitura idriche e ai servizi di gestione delle acque reflue, nonché ai servizi legati al trattamento dei rifiuti. L´articolo 16, inoltre, non si applica alle materie disciplinate dalla direttiva relativa al distacco dei lavoratori nell´ambito di una prestazione di servizi (96/71/Ce), a quelle disciplinate dalla direttiva sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati (95/46/Ce). Sono anche escluse le materie disciplinate dalla direttiva intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, le attività di recupero giudiziario dei crediti e le materie sulla libera prestazione di servizi disciplinate dalla direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, «compresi i requisiti negli Stati membri dove il servizio è prestato che riservano un’attività ad una particolare professione». Anche gli atti per i quali la legge richiede l´intervento di un notaio non sono sottoposti al principio di libera prestazione dei servizi, così come le materie disciplinate dalla direttiva sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati. Inoltre, beneficiano della deroga l´immatricolazione dei veicoli presi in leasing in un altro Stato membro e le disposizioni relative agli obblighi contrattuali e non contrattuali, compresa la forma dei contratti, determinate in virtù delle norme di diritto internazionale. Sono, infine, esenti i diritti d’autore e diritti connessi. Relazioni con altre disposizioni del diritto ue Se le disposizioni della direttiva sono in conflitto con disposizioni di altri atti comunitari che disciplinano aspetti specifici dell’accesso ad un’attività di servizi o del suo esercizio in settori specifici o per professioni specifiche, è precisato che le disposizioni di questi altri atti comunitari «prevalgono e si applicano a tali settori o professioni specifiche». Tra tali atti comunitari, sono citati la direttiva relativa al distacco dei lavoratori nell´ambito di una prestazione di servizi (96/71/Ce), il regolamento relativo all´applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all´interno della Comunità (1408/71), la direttiva relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l´esercizio delle attività televisive(89/552/Cee) e la direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (2005/36/Ce). Liberta´ Di Stabilimento Gli Stati membri possono subordinare l’accesso ad un’attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione soltanto se questo non risulta discriminatorio nei confronti del prestatore, se è giustificato da un motivo imperativo di interesse generale o se l’obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva, in particolare in quanto un controllo a posteriori interverrebbe troppo tardi per avere reale efficacia. Tra i motivi imperativi di interesse generale figurano l’ordine pubblico, la sicurezza, l’incolumità e la sanità pubblica, il mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l’equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell’ambiente, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale I regimi di autorizzazione devono basarsi su criteri che inquadrino l’esercizio del potere di valutazione da parte delle autorità competenti «affinché tale potere non sia utilizzato in modo arbitrario». Tali criteri, è precisato, devono essere non discriminatori, giustificati da un motivo imperativo di interesse generale, commisurati all’obiettivo di interesse generale, chiari e inequivocabili, oggettivi, resi pubblici preventivamente, nonché trasparenti e accessibili. L’autorizzazione - che in principio ha una durata limitata - dovrà permettere al prestatore di accedere all’attività di servizi o di esercitarla su tutto il territorio nazionale, anche mediante l’apertura di rappresentanze, succursali, filiali o uffici, tranne nei casi in cui la necessità di un’autorizzazione specifica o di una limitazione dell’autorizzazione ad una determinata parte del territorio per ogni stabilimento sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale. Semplificazione Amministrativa Per agevolare l’accesso alle attività di servizi e il loro esercizio nel mercato interno, la direttiva stabilisce l’obiettivo, comune a tutti gli Stati membri, di una semplificazione amministrativa. Prevede quindi disposizioni riguardanti, in particolare, gli sportelli unici, il diritto all’informazione, le procedure per via elettronica e la definizione di un quadro per i regimi di autorizzazione. Altre misure adottate a livello nazionale per raggiungere quest’obiettivo potrebbero consistere nel ridurre il numero delle procedure e formalità applicabili alle attività di servizi, limitandole a quelle indispensabili per conseguire un obiettivo di interesse generale e che non rappresentano, per contenuto o finalità, dei doppioni. Controlli La direttiva impone agli Stati membri di cooperare strettamente affinché le sue disposizioni siano rispettate. Per quanto riguarda i prestatori che forniscono servizi in un altro Stato membro, lo Stato membro di stabilimento deve fornire le informazioni sui prestatori stabiliti sul suo territorio richieste da un altro Stato membro, in particolare la conferma del loro stabilimento sul suo territorio e del fatto che, a quanto gli risulta, essi non vi esercitano attività in modo illegale. Lo Stato membro di stabilimento, inoltre deve procedere alle verifiche, ispezioni e indagini richieste da un altro Stato membro e informa quest’ultimo dei risultati e, se del caso, dei provvedimenti presi. Qualora venga a conoscenza di comportamenti o atti precisi di un prestatore stabilito sul suo territorio che presta servizi in altri Stati membri che, a sua conoscenza, possano causare grave pregiudizio alla salute o alla sicurezza delle persone o all’ambiente, lo Stato membro di stabilimento deve informarne al più presto gli altri Stati membri e la Commissione. Restrizioni Ai Destinatari Vietate In forza alla direttiva, gli Stati membri non possono imporre al destinatario requisiti che limitano l’utilizzazione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro. In particolare non potrà essere imposto l’obbligo di ottenere un’autorizzazione dalle loro autorità competenti o quello di presentare una dichiarazione presso di esse né stabilire limiti discriminatori alla concessione di aiuti finanziari a causa del fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato membro o in ragione del luogo in cui il servizio è prestato. Gli Stati membri, inoltre, dovranno provvedere affinché al destinatario non vengano imposti requisiti discriminatori fondati sulla sua nazionalità o sul suo luogo di residenza. Dibattito In Aula (15/11/2006) Intevento della relatrice Evelyne Gebhardt (Pse, De) ha sottolineato che oggi si giunge alla conclusione di una discussione durata più di due anni e si può essere orgogliosi del lavoro svolto dal Parlamento europeo. Dopo aver ringraziato una serie di colleghi, ha voluto rendere un omaggio particolare al relatore ombra del Ppe/de per l´ottima collaborazione che ha permesso di definire un testo condiviso che non mette in evidenza le divisioni del Parlamento. Il testo della direttiva, ha quindi spiegato, combina gli interessi dei lavoratori con quelli dei consumatori e del mondo economico e, anche attraverso la soppressione del principio del paese d´origine, «contribuisce a mettere le persone al centro della politica». La relatrice ha infatti sottolineato come il testo eviti una «concorrenza malsana» tra i sistemi sociali degli Stati membri, garantendo quindi i lavoratori, limiti la sua applicazione ai soli servizi commerciali e avvantaggi le imprese attraverso l´introduzione del principio della libera prestazione di servizi che vieta l´applicazione di misure protezionistiche. Dichiarazione della Commissione Charlie Mccreevy ha sottolineato come la direttiva costituisca «una pietra miliare» non solo per i suoi contenuti ma anche per l´importante ruolo svolto dal Parlamento nella procedura legislativa. La direttiva, ha aggiunto, rappresenta uno sforzo fondamentale per rilanciare l´economia europea attraverso il completamento del mercato interno e, quindi, la promozione della crescita e dell´occupazione, nonché la tutela dei lavoratori e dei prestatori. Nell´evidenziare come il Parlamento abbia dimostrato la capacità di giungere a compromessi su questioni spinose e come la posizione comune rispecchi appieno l´approccio dei deputati, il commissario ha chiarito che i futuri orientamenti della Commissione serviranno ad assistere gli Stati membri ad applicare la direttiva in modo adeguato e non sarà giuridicamente vincolante (ruolo che spetta alla Corte di giustizia). La Commissione, inoltre, agirà in modo trasparente informando sistematicamente il Parlamento, anche sulla necessità di future ulteriori armonizzazioni. Ha quindi precisato che il diritto del lavoro non sarà intaccato dalla direttiva e, pertanto, non avrà effetto sulle prassi nazionali e sui diritti collettivi definiti dagli Stati membri e avrà un impatto neutrale nei confronti dei modelli relativi al ruolo delle parti sociali. Resteranno comunque d´applicazione i principi sanciti dal Trattato. La direttiva, ha poi aggiunto, non avrà ripercussioni sul diritto penale nazionale e, di conseguenza, gli Stati membri applicheranno le loro norme in materia anche alle imprese straniere che operano sul loro territorio. Tuttavia, non si potrà ricorrere al diritto penale per aggirare le disposizioni della direttiva. Infine, il commissario ha precisato che i servizi sociali, offerti da imprese per conto degli Stati membri o da organizzazioni di volontariato, sono esclusi dal campo d´applicazione della direttiva. Dichiarazione del Consiglio Mauri Pekkarinen ha affermato che l´adozione della direttiva segna la storia del mercato interno e si è detto felice che, «finalmente», si sia giunti a un avvicinamento delle posizioni. Si tratta, ha detto il Ministro, di una «riforma radicale» ed è quindi normale che si siano aperte divisioni profonde. Ma ora, ha aggiunto, «è ora di guardare al futuro». Il voto del Parlamento in prima lettura, ha proseguito, ha rappresentato un «compromesso storico» che ha reso più semplice la continuazione dei lavori. Sottolineando quindi la profonda differenza tra la posizione comune e la proposta originaria, il Ministro ha però affermato che la direttiva mantiene lo stesso obiettivo di «aprire nuove porte ai prestatori e agli utenti (consumatori e imprese). Offre quindi certezza del diritto agli operatori, dimostrando il valore aggiunto dell´azione europea. Ha poi precisato che, tuttavia, non si tratta del capolinea di un processo che deve portare al completamento del mercato interno. Per concludere ha affermato di condividere la dichiarazione chiarificatrice della Commissione. Replica della relatrice Per Evelyne Gebhardt (Pse, De) la dichiarazione della Commissione «chiarisce le incertezze» e, pertanto, ha invitato l´Aula ad approvare la posizione comune senza emendamenti. Ha però voluto esprimere una punta di amarezza per il fatto che il Consiglio abbia limitato le prerogative del Parlamento affermando che, visto il delicato equilibrio raggiunto dai Ministri, non sarebbe stato possibile apportare modifiche alla posizione comune. Sottolineando quindi che anche il compromesso parlamentare era frutto di un equilibrio molto delicato, la relatrice ha quindi auspicato che questa situazione non si ripeta più in futuro. Intervento in nome dei gruppi Per Malcolm Harbour (Ppe/de, Uk) si tratta di «un giorno importante per i cittadini europei» poiché non bisogna dimenticare che il completamento del mercato unico riguarda proprio loro. La direttiva, ha aggiunto, mira a promuovere la crescita economica e migliorare la vita dei cittadini nonché a rimuovere le barriere a vantaggio delle imprese. Ha quindi sottolineato che, per la prima volta, spetta ora agli Stati membri prendere le disposizioni per promuovere il mercato interno presso le imprese nazionali. Ha quindi concluso ricordando che le Pmi rappresentano il 90% del settore dei servizi e se ognuna di esse creasse un solo nuovo posto di lavoro, il problema della disoccupazione in Europa sarebbe risolto. Johannes Swoboda (Pse, At) ha sottolineato le paure che spesso accompagnano le misure di completamento del mercato interno che, a volte, sfociano in forme di nazionalismo pericolose. Per far fronte a queste paure, ha aggiunto, occorre che il mercato unico sia realizzato senza minacciare la coesione sociale, ossia creando le condizioni affinché i cittadini lo accettino. Anneli Jäätteenmäki (Alde/adle, Fi) ha voluto evidenziare come gran parte dei nuovi posti di lavoro sono creati nel settore dei servizi. Il compromesso, per la deputata, era l´unico possibile in questo momento e non è vero che il Parlamento abbia svenduto la sua posizione adeguandosi a quella del Consiglio. Al riguardo, ha quindi sottolineato che il campo d´applicazione della direttiva include un´ampia gamma di servizi importanti come quelli nell´edilizia, nel commercio e nella distribuzione e nel tempo libero. Consentendo una maggiore concorrenza, ha aggiunto, si arriverà a una riduzione dei prezzi ma, ha precisato, occorre anche garantire la qualità dei servizi. In conclusione, ha stigmatizzato il fatto che molti Stati membri hanno precluso l´accesso dei lavoratori dei nuovi futuri Stati membri sul proprio territorio e si preparano a limitarlo anche ai futuri membri Ue. Heide Rühle (Verdi/ale, De) si è detta delusa che i tre grandi gruppi del Parlamento si siano rifiutati di procedere a una vera seconda lettura sulla proposta di direttiva. Ha quindi sottolineato che il Consiglio ha messo «sotto pressione» il Parlamento affinché non modifichi il testo, ma ha poi proceduto a riformulare profondamente la direttiva, soprattutto sui temi sociali. Ossia proprio su quegli argomenti che hanno portato alla bocciatura del referendum sulla costituzione in Francia. Per la deputata è inconcepibile accettare che i servizi sociali siano soltanto citati senza ulteriori spiegazioni, lasciando poi il compito alla Corte di giustizia di interpretare il testo. L´adozione della direttiva, ha concluso, rappresenta «una sconfitta del Parlamento». Per Francis Wurtz (Gue/ngl, Fr) alla procedura di codecisione e di conciliazione si è aggiunta quella «della capitolazione», visto che il Parlamento cede agli ordini del Consiglio di non presentare nuovi emendamenti al testo. Il deputato avrebbe auspicato una più netta esclusione dal campo d´applicazione del diritto del lavoro e dei servizi sociali, visto che la posizione comune è, su questi temi, troppo vaga e che la «dichiarazione consolatoria» della Commissione è insufficiente. Ha quindi stigmatizzato le troppe zone grigie della direttiva che si prestano a interpretazioni ingestibili da parte della Corte di giustizia. Il deputato ha poi criticato che i servizi sociali e le norme sul distaccamento dei lavoratori sarebbero sottoposte, di fatto, alle regole della concorrenza. Ha quindi annunciato il voto contrario del suo gruppo. Adam Bielan (Uen, Pl) ha sottolineato l´esigenza di eliminare gli ostacoli e completare il mercato interno e ha criticato le limitazioni imposte alla libera circolazione dei lavoratori dei nuovi Stati membri, che impongono ai consumatori prezzi più elevati per servizi scadenti. Ha quindi affermato che un ulteriore annacquamento della direttiva la priverebbe di efficacia, portando alla perdita di posti di lavoro. Per Jens-peter Bonde (Ind/dem, Dk) si tratta della direttiva dei giudici, vista la scadente chiarezza delle norme. Ha quindi ricordato di aver presentato tre emendamenti che consentirebbero agli Stati membri di pretendere il rispetto degli accordi collettivi da parte delle imprese straniere che offrono servizi sul proprio territorio, di definire quali servizi debbano essere regolamentati e di applicare le stesse tasse e l´Iva gravanti alla imprese nazionali ai prestatori che operano sul proprio territorio. Si è detto quindi favorevole a un mercato unico dei servizi, a condizione però che siano rispettate le norme nazionali. Interventi dei deputati italiani Per Mario Borghezio (Ni, It), rispetto al progetto originario della Commissione, «che era già altrettanto pericoloso», le finalità di imporre una regolamentazione unica per tutti gli Stati membri dell´Unione europea restano ancora «molto pericolose». E ciò anche alla luce degli interessi diffusi del sistema delle piccole e medie imprese, «specialmente quelle della Padania», perché la direttiva porta a una «concorrenza spietata nel settore dei servizi» che - ha tenuto a ricordare - rappresenta il 70 per cento del Pil dell´Unione europea. È lecito chiedersi - ha aggiunto - se, su un tema così delicato, siano stati veramente ascoltati e accolti i rilievi fatti dalla società civile o se i pericoli di dumping sociale ed economico siano stati effettivamente eliminati «da questa nuova versione edulcorata della direttiva Bolkestein». Purtroppo, ha proseguito, «la concorrenza sleale da parte di imprenditori spregiudicati a danno del sistema delle piccole e medie imprese, che invece lavorano nel pieno rispetto delle leggi, è a tutt´oggi presente». E questi, ha spiegato, «sono i risultati di una liberalizzazione che è stata voluta dalla Commissione e dalla Corte di giustizia delle Comunità europee». Ha quindi concluso dichiarandosi contrario «a questo centralismo burocratico dell´Unione europea». Luigi Cocilovo (Alde/adle, It) si è detto convinto che l´adozione della direttiva nella formulazione attuale, «possa aiutare l´Europa», poiché contribuisce «a sciogliere incrostazioni e a superare ostacoli e barriere che hanno pesato su l´unificazione del mercato dei servizi e sull´iniziativa di imprese di offrire prestazioni professionali anche al di fuori dei confini nazionali». Nello stesso tempo, ha aggiunto, la direttiva fornisce garanzie e rafforza la prospettiva di una dimensione europea di mercato e di sistema, «dove la libera circolazione sia possibile non solo per la competizione schiacciata sulla concorrenza per costi e rischio di dumping ma anche per le buone regole o prassi tese a garantire principi ed interessi irrinunciabili». Tra questi ha quindi citato quelli relativi alla garanzia delle prestazioni universali, degli interessi generali anche in ambiti di rilevanza economica, degli obiettivi di qualificazione e di impresa, della tutela dell´ambiente e della sicurezza, delle tutele sociali fondamentali. Il deputato ha quindi concluso auspicando «non solo di avere domani più Europa, ma anche un´Europa migliore». Per Roberta Angelilli (Uen, It), al fine di sostenere crescita ed occupazione, l´Europa ha bisogno di ampliare il mercato, «eliminando i troppi ostacoli burocratici che ci sono in questo settore». Tuttavia, ha aggiunto, «ciò non deve avvenire a discapito dei diritti dei lavoratori, né creare situazioni di sfruttamento o di dumping sociale». Riconoscendo poi che dalla direttiva originaria sono stati esclusi numerosi servizi «di rilevanza sociale», la deputata ha affermato che il testo posto in votazione «rimane ancora ambiguo», poiché «non è ancora ben chiaro il confine tra questa direttiva e il diritto del lavoro e le tutele sociali nazionali». Per questi motivi, e nonostante le rassicurazioni di questa mattina, la deputata ha chiesto che la direttiva, nella sua concreta applicazione, «rispetti le pratiche di concertazione nazionale e non eluda gli accordi collettivi di categoria». Ha poi insistito sulla necessità di «una severa verifica» dell´applicazione della direttiva, «affinché non siano violate le norme a tutela dei diritti dei lavoratori e dei consumatori e le norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». Stefano Zappalà (Ppe/de, It) ha anzitutto ricordato di essersi occupato, già durante la scorsa legislatura e in parte della presente, di altre direttive e iniziative che riguardano l´attuazione del mercato interno, insieme alla relatrice e al relatore ombra del Ppe/de. Ha voluto quindi complimentarsi con la relatrice perché, oltre che della direttiva "Forniture e servizi", durante la scorsa legislatura hanno trattato congiuntamente la direttiva "Qualifiche professionali". Per il deputato, la direttiva servizi «è una parte fondamentale dell´attuazione prevista dai trattati del mercato interno» e rappresenta il seguito di altre attività legislative di cui egli si è occupato assieme alla relatrice e al relatore ombra. Si è quindi nuovamente complimentato con la prima per la capacità con cui è riuscita, sin dalla prima lettura, a portare a felice conclusione la direttiva in esame in un settore così importante. Ha poi voluto precisare che tali tipi di legislazione sono volti ad armonizzare i sistemi nazionali e non a «imporre ai sistemi nazionali». Sostenendo il completamento del mercato interno e sottolineando che in Aula è ancora aleggiato un nome (Bolkestein, ndr) «che non esiste più», ha voluto evidenziare che, rispetto agli egoismi nazionali rappresentati dal Consiglio e rispetto agli egoismi di altro tipo rappresentati dalla Commissione, il Parlamento europeo è l´istituzione che certamente «riesce a risolvere i problemi di rilevante e di importante valore». Replica della Commissione Charlie Mccreevy ha affermato di non condividere le preoccupazioni circa il ruolo determinante della Corte di giustizia poiché l´ampio consenso che si è delineato all´interno del Consiglio non dovrebbe portare a controversie. Ricordando poi che gli Stati membri hanno tre anni di tempo per adeguarsi alle disposizioni della direttiva, ha sottolineato che la Commissione vigilerà affinché la direttiva sia correttamente trasposta. Il commissario ha poi concluso evidenziando nuovamente il ruolo svolto dal Parlamento che, «dimostrando maturità», non ha scelto la facile via di respingere la proposta ed ha adempiuto al suo compito di colegislatore. .  
   
 

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