SNAM RETE GAS: IL TAR DELLA LOMBARDIA DICHIARA IL TRIBUTO SUI GASDOTTI ISTITUITO DALLA REGIONE SICILIA IN CONTRASTO CON L´ORDINAMENTO COMUNITARIO.
Roma, 7 gennaio 2003 - Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, con sentenza del 20 dicembre 2002, ha ritenuto il tributo istituito dalla Regione Sicilia sulla proprietà dei gasdotti in contrasto con l´ordinamento comunitario e, quindi, la sua non rilevanza ai fini tariffari, riconoscendo la validità degli argomenti addotti dall´Autorità per l´Energia Elettrica e il Gas con delibera 120/02 pubblicata il 3 luglio 2002. Il Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas, sulla base di tale dispositivo e supportato da autorevoli pareri legali, ha pertanto deciso oggi di sospendere i pagamenti del tributo a partire dalla rata del mese di dicembre 2002. La società ricorda che sono già state presentate alla Regione Sicilia le istanze di rimborso relative alle rate mensili precedentemente versate. L´esito del giudizio pendente avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo è atteso nei prossimi mesi.