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Notiziario Marketpress di Martedì 07 Gennaio 2003
 
   
  PROVVEDIMENTO A TUTELA DEI CONSUMATORI NELLA TRANSIZIONE AL MERCATO LIBERO DEL GAS

 
   
  Milano, 7 dicembre 2003 - L´autorità per l´energia elettrica e il gas ha adottato un provvedimento di tutela per i consumatori (commercio, artigianato e settore domestico) in vista della prossima apertura totale del mercato del gas naturale (oggi limitata a chi consuma più di 200 mila metri cubi all´anno: produttori di elettricità, grandi e medi consumatori industriali, complessi ospedalieri). La delibera è disponibile sul sito internet www.Autorita.energia.it/  Come previsto dalla normativa nazionale, dal prossimo 1 gennaio tutti i consumatori di gas saranno liberi di scegliersi il proprio fornitore. Poiché non è possibile prevedere l´immediato stabilirsi di condizioni concorrenziali, attraverso l´offerta di più proposte economiche tra le quali scegliere quella più vantaggiosa, l´Autorità ha stabilito che le società di vendita di gas dovranno obbligatoriamente offrire, accanto a proprie condizioni economiche, anche un prezzo definito sulla base di criteri fissati dall´Autorità. La protezione del consumatore finirà nel momento in cui lo stesso sceglierà una proposta ritenuta migliore. Il provvedimento dell´Autorità, al pari di decisioni analoghe adottate nei Paesi europei che già hanno liberalizzato il proprio mercato, ha l´obiettivo di assicurare che la scelta delle nuove condizioni avvenga in un congruo periodo di tempo e senza discontinuità con il sistema di garanzie oggi in vigore. E´ inoltre necessario garantire i consumatori nelle aree in cui continuerà ad operare un unico fornitore che sarebbe libero di modificare i prezzi in mancanza di concorrenza da parte di altri operatori. Le nuove proposte tariffarie che saranno formulate dai venditori di gas dovranno essere adeguatamente pubblicizzate, evidenziando quella definita in base ai criteri disposti dall´Autorità, con la pubblicazione sul proprio sito internet, su un quotidiano di ampia diffusione nell´area di interesse e nel Bollettino ufficiale della Regione o della Provincia autonoma. Per tutti i consumatori che saranno liberi di scegliere il fornitore dal 1 gennaio 2003 il termine per dare la disdetta al vecchio fornitore è stato fissato in 30 giorni  
   
 

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