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Notiziario Marketpress di Martedì 07 Gennaio 2003
 
   
  TASSO DI DIFFERIMENTO E DILAZIONE

 
   
  LŽinps con la circolare n. 187 del 30 dicembre 2002 ha comunicato la variazione del tasso di differimento, di dilazione e della somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Per le rateazioni concesse a partire dallŽ11 dicembre 2002 lŽinteresse di dilazione dovrà essere calcolato sulla base del nuovo tasso del 8,75% annuo. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 8,75% si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di dicembre 2002. Per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure spontaneamente denunciate entro lŽanno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1° ottobre 2000, la nuova misura delle sanzioni civili è pari al Tur (2,75%) maggiorato di 5,5 punti e, quindi, allŽ8,25% annuo ai sensi della Legge 23 dicembre 2000 art.116 c.8 lettera a) e lettera b- secondo periodo. Per il mancato pagamento dei contributi accertati dallŽIstituto, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro lŽanno e non pagati nei 30 giorni, il tasso, dal 1° ottobre 2000, è pari al 30% annuo ai sensi della citata Legge n. 388/00 art.116 c.8 lettera b). Per le inadempienze sorte dal 1° ottobre 2000 previste al comma 10 del citato art. 116 e semprechè il versamento dei contributi e premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione dŽanno, pari al Tur maggiorato di 5,5 punti e quindi al 8.25% annuo. Per le procedure concorsuali il riferimento al "prime-rate" deve intendersi sostituito da quello pari al tasso di riferimento (2,75 %). Ricordiamo alle aziende che ci leggono che lŽimporto della sanzione ridotta non potrà mai essere inferiore al limite fissato dalla legge che, come è noto, è quello degli interessi legali.  
   
 

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