NUOVE DISPOSIZIONI PER IL CUMULO TRA PENSIONI DI ANZIANITÀ E REDDITI DA LAVORO
La legge finanziaria 2003 ha previsto l´abolizione del cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro. La nuova disposizione prevede che a decorrere dal 1º gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell´assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall´art. 72, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età. I predetti requisiti devono sussistere all´atto del pensionamento. Le pensioni di anzianità per le quali risultano soddisfatti i requisiti richiesti dalla nuova norma (sussistenza di 58 anni di età e 37 anni di contribuzione alla decorrenza originaria della pensione) sono pertanto totalmente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo dal 1° gennaio 2003. Da tale data non viene più operata a tali soggetti, che avevano comunicato di svolgere un´attività di lavoro autonomo, la trattenuta per la quota incumulabile.