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Notiziario Marketpress di Martedì 07 Settembre 2010
 
   
  STRADE REGIONALI UMBRE, ASSESSORE ROMETTI: CANONE NON VA CONFUSO CON TOSAP E COSAP

 
   
  Perugia, 7 settembre 2010 – “Il canone annuo che viene richiesto per le strade regionali discende dall’applicazione del Codice della strada e non va confuso con ‘Tosap’ o ‘Cosap’ previsti in capo agli enti locali. Anzi, secondo consolidata giurisprudenza, è dovuto anche quando per la stessa occupazione di suolo sia dovuta la ‘Tosap’ o il ‘Cosap’”. È quanto precisa l’assessore regionale alle Infrastrutture Silvano Rometti. “La Regione – spiega – in attuazione della normativa nazionale che ha disposto il trasferimento al demanio regionale delle strade statali e delle successive leggi regionali di applicazione, subentrando dal 2002 nelle funzioni di riscossione, ha provveduto a richiedere ai titolari dei provvedimenti concessori/autorizzatori il pagamento del canone annuo ai sensi del Codice della strada e relativo regolamento di esecuzione (approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1992, n.495 e successive modifiche e integrazioni), adottando gli stessi criteri di calcolo fissati dall’Anas e, dal 2006, adeguando i medesimi importi sulla sola base dell’indice Istat”. “Nel corso degli anni, dopo accordi e sulla base di appositi verbali di consegna – prosegue ancora Rometti - la Regione ha trasferito ad alcuni Comuni con centri abitati superiori a 10mila abitanti la gestione delle relative strade, nonché la riscossione dei rispettivi canoni. Per i restanti tratti di strada regionali ricadenti nei centri abitati e per quelli fuori dei centri abitati, la Regione ha mantenuto le funzioni di riscossione dei canoni, ai sensi e per gli effetti del Codice della Strada”. “Annualmente e in relazione al periodo di validità del provvedimento – ricorda ancora l’assessore regionale - la Regione invia ai concessionari la richiesta di pagamento, indicando l’entità del canone aggiornato, il termine e le modalità di effettuazione del pagamento, sollecitando contestualmente – dove ne ricorrano le condizioni – il versamento dei canoni pregressi non corrisposti. Il perdurare della condizione di inadempimento da parte del titolare della concessione/autorizzazione, porta necessariamente all’avvio di procedure di recupero del credito”.  
   
 

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