|
|
|
 |
  |
 |
|
Notiziario Marketpress di
Lunedì 13 Settembre 2010 |
|
|
  |
|
|
REGOLATA IN TRENTINO LA VENDITA DEI FARMACI DA BANCO O DI AUTOMEDICAZIONE IL PROVVEDIMENTO RIGUARDA I PRODOTTI NON SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA E INTERESSA GLI ESERCIZI COMMERCIALI
|
|
|
 |
|
|
Trento, 13 settembre 2010 - Su proposta dell’assessore alla salute e politiche sociali Ugo Rossi la Giunta provinciale ha adottato un provvedimento con cui recepisce le direttive ministeriali in materia di vendita di farmaci da banco o di automedicazione, che non hanno bisogno di ricetta medica e, ad integrazione delle norme nazionali, ha approvato una specifica disciplina per la loro vendita presso gli esercizi commerciali. La competenza a vigilare è stata posta in capo all’Azienda provinciale per i servizi sanitari. La normativa nazionale (decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 246) aveva consentito la vendita di questi farmaci anche al di fuori delle farmacie, ma aveva stabilito l’obbligatorietà della presenza della figura professionale del farmacista e aveva definito le regole fondamentali a garanzia della corretta dispensazione di medicinali negli esercizi commerciali. Secondo le norme di recepimento della direttiva europea relativa a un codice comunitario dei medicinali (decreto legislativo 24 aprile 2009, n. 219) “Sono farmaci di automedicazione tutti quelli che non rispondono ai criteri che impongono l’obbligo della ricetta medica”. Di fatto sono dispensabili senza obbligo di ricetta medica i medicinali contenenti principi attivi di cui sono già state approfondite efficacia e sicurezza, e che contengono principi attivi ben conosciuti, di largo e consolidato utilizzo in terapia, con esclusione dei farmaci nuovi per almeno cinque anni dalla loro immissione in commercio. Dopo un primo periodo di applicazione di queste norme, è emersa la necessità di adottare specifiche direttive in materia, sia allo scopo di recepire le indicazioni ministeriali, sia per definire meglio alcuni aspetti relativi alla dispensazione di farmaci, con particolare riferimento alla vigilanza sulle strutture di vendita e alla registrazione degli effetti indesiderati (farmacovigilanza). Per questo motivo, la Giunta provinciale ha approvato questo provvedimento che disciplina la materia. Di seguito alcune delle norme più importanti. La direttiva regolamenta la vendita di farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci non soggetti a prescrizione medica negli esercizi commerciali. Gli esercizi commerciali, sia di vicinato che medie e grandi strutture di vendita, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci non soggetti a prescrizione medica. La vendita di farmaci è subordinata alla comunicazione di inizio attività al Ministero della salute, all’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco), alla Provincia autonoma di Trento, all’Azienda provinciale per i servizi sanitari e al comune in cui ha sede l’esercizio. La comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche all’Ordine dei Farmacisti della provincia di Trento. Nell’attività di vendita sono vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sottocosto, nonché ogni altra forma di vendita promozionale, eccetto l’applicazione dello sconto sul prezzo del prodotto, espresso con le regole della trasparenza, cioè esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e praticato a tutti gli acquirenti. La vendita dei farmaci non soggetti a prescrizione medica è consentita durante l’orario di apertura dell’esercizio commerciale e deve essere effettuata in un unico apposito reparto, alla presenza e con l’assistenza personale e diretta di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo ordine. Il farmacista deve indossare il camice bianco e il distintivo professionale ed è tenuto a prestare un’assistenza “attiva” al cliente con informazioni e consigli di carattere sanitario, ove richiesti, ma anche ove sia evidente un’incertezza nel comportamento dell’utente. Presso gli esercizi commerciali non si può effettuare la vendita di preparazioni medicinali non industriali; infatti non è consentita dalla normativa vigente la vendita di formule officinali, né l’allestimento di preparazioni galeniche, ovvero di medicinali preparati dal farmacista in conformità alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali, nemmeno se siano stati precedentemente preparati in una farmacia aperta al pubblico e, per composizione, risultino vendibili senza prescrizione medica. Il reparto destinato alla vendita di farmaci deve avere una superficie idonea e funzionale al servizio, deve essere separato dalla restante parte dell’esercizio commerciale anche attraverso un’eventuale compartimentazione che escluda la commistione con altre tipologie di prodotti. Il reparto di vendita di farmaci all’interno di un esercizio commerciale deve essere segnalato con modalità appropriate e comunque diverse da quelle previste per le farmacie. L’insegna esterna, usata per individuare l’esercizio commerciale o il reparto dedicato alla vendita dei medicinali, non deve indurre il cliente a ritenere che si tratti di una farmacia. In particolare, è riservato esclusivamente alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere l’uso della denominazione “Farmacia” e della croce di colore verde. I farmacisti che operano negli esercizi commerciali sono tenuti a collaborare alle attività di farmacovigilanza attraverso la segnalazione di tutte le sospette reazioni avverse gravi o inattese di cui vengono a conoscenza nello svolgimento della propria attività. L’azienda provinciale per i servizi sanitari svolge attività di vigilanza nei confronti degli esercizi commerciali, mediante la Commissione di vigilanza sulle farmacie, al fine di garantire la corretta gestione dell’esercizio commerciale, la corretta conservazione, il controllo sulle scadenze e la dispensazione in osservanza delle norme relative al divieto di vendita e di utilizzazione dei medicinali. Se il risultato della verifica dimostra irregolarità o difformità alle disposizioni in materia, il titolare dell’esercizio commerciale è sollecitato dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari a mettersi in regola entro un termine perentorio. Il mancato adeguamento entro il termine assegnato comporta l’impossibilità di proseguire la vendita dei farmaci da banco o di automedicazione. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari segnala il fatto al comune di riferimento per l’assunzione dei provvedimenti di competenza. |
|
|
|
|
|
<<BACK |
|
|
|
|
|
|
|