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Notiziario Marketpress di Lunedì 27 Settembre 2010
 
   
  GIUSTIZIA ITALIANA: IL BLOGGER NON REGISTRATO RISCHIA DI PIÙ

 
   
  La registrazione del blog non è obbligatoria, ma è opportuna se si intende fruire delle tutele costituzionali previste a protezione della stampa. L’ordinanza del 21 giugno dell´Xi sezione penale, come giudice del riesame, del Tribunale di Milano ha confermato il provvedimento di sequestro deciso dal Gip nei confronti di parte di un articolo pubblicata su un sito di informazione politica, precisando che può essere eseguito il sequestro di un articolo uscito su un sito anche se il blog non è stato registrato e non ne è stato indicato il direttore responsabile. Secondo il tribunale le garanzie attribuite dalla legge alle pubblicazioni su carta possono essere estese all´online solo se sono state adempiute alcune prescrizioni a tutela della collettività come la registrazione. L’adempimento consente, infatti, l´identificazione preventiva dei responsabili del prodotto editoriale, garantendo così lettori. L’ordinanza muove dall´acquisita equiparazione tra articolo su carta e articolo telematico operata dall´articolo 1 della Legge n. 62/2001, con relativo obbligo di registrazione, quando l´editore intende ottenere le sovvenzioni previste per il settore e disciplinate dalla medesima legge. Per quanto riguarda il resto, non vige alcun obbligo. Spetta quindi all´interprete valutare, caso per caso, se le disposizioni che riguardano la stampa si possono estendere anche alle pubblicazioni online come un blog  
   
 

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