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Notiziario Marketpress di Lunedì 27 Settembre 2010
 
   
  TESTATE ONLINE: REGISTRAZIONE

 
   
  La registrazione delle testate on-line presso i tribunali è obbligatoria quando l’editore chiede finanziamenti pubblici, prevede di conseguire ricavi, rispetta una regolare periodicità ed impiega giornalisti. La sentenza 10/16 maggio 2002 n. 6127 della Ii sezione civile del Tribunale di Milano afferma: “Alla luce della complessiva normativa in tema di pubblicazioni diffuse sulla rete internet, risulta ormai acquisito all’ordinamento giuridico il principio della totale assimilazione della pubblicazione cartacea a quella diffusa in via elettronica, secondo quanto stabilito esplicitamente dall’articolo 1 della legge 62/2001. Tale definizione incide e amplia quella contenuta nel Rdlg 561/1946 secondo cui non si può procedere al sequestro delle edizioni dei giornali, di pubblicazioni o stampati – contemplati nell’Editto della stampa 26 marzo 1848 n. 695 – se non in virtù di una sentenza irrevocabile”. Tale obbligo deriva dalle seguenti disposizioni: la Legge sull’editoria n. 62/2001 e la delibera n. 236/2001 dell´Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l’articolo 31, punto a, della Legge n. 39/2002, l’articolo 7, comma 3, del Decreto legislativo n. 70/2003, l’allegato N (lavoro nei giornali elettronici) del Contratto nazionale di lavoro giornalistico 2001-2005 e la legge professionale dei giornalisti n. 69/1963. Quindi si può sostenere che sono da registrare nei tribunali, con un direttore responsabile, tutte le libere manifestazioni del pensiero rivolte al pubblico e strutturate come giornale di carta, radiofonico, televisivo o utilizzante ogni altro mezzo di diffusione, come internet  
   
 

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