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Notiziario Marketpress di Martedì 12 Ottobre 2010
 
   
  SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE COME AMMENDANTI IN AGRICOLTURA, UTILIZZO E DIVIETI

 
   
  Impiego dei sottoprodotti della vinificazione per uso agronomico, anche la Puglia applica il Decreto ministeriale 7407 del 4 agosto 2010, con l’approvazione in Giunta regionale di apposita delibera. “Un atto- spiega l’Assessore alle Risorse Agroalimentari Dario Stefàno- che consente di alleggerire l’impatto significativo sul processo produttivo determinato proprio dal problema dello scarto dei sottoprodotti, assecondando in questo modo le aspettative degli operatori.” Per uso agronomico si intende l’utilizzo dei sottoprodotti derivanti dalla vinificazione delle uve, attraverso la distribuzione e l´interramento nei terreni agricoli. L’impiego, come ammendanti, sui terreni ad uso agricolo ne favorisce il miglioramento della struttura, della dotazione organica e della fertilità, comportando nel contempo una riduzione dei costi economici ed ambientali legati al loro trasporto. L’uso agronomico dei sottoprodotti è consentito sui terreni agricoli, presenti nei fascicoli aziendali, nel limite massimo di Kg 3.000 per ettaro. “Le disposizioni approvate dalla giunta regionale- continua l’assessore- ne vietano l’uso: sui terreni situati nelle Zone individuate come Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (Zvn), individuate con D.g.r. Del 23 gennaio 2007 n. 19, in cui il quantitativo di azoto totale ad ettaro supera i 170 Kg; entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua e dall’inizio dell’arenile per le acque marino-costiere e quelle lacuali; su terreni situati a distanza inferiore a 200 metri dai centri abitati e sui terreni gelati, innevati e saturi di acqua.” Con successiva Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 805 del 05/10/2010 sono state adottate le disposizioni regionali per la campagna vitivinicola 2010/2011 in merito ai controlli.I produttori che intendono utilizzare i sottoprodotti per uso agronomico devono effettuare la comunicazione all’Ufficio periferico dell’Icqrf (Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari) territorialmente competente e alla Regione Puglia (Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, Lungomare N. Sauro n.45,47 - 70121 Bari) compilando il modello 2 bis, allegato al D.m. N. 7407/2010.  
   
 

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