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Notiziario Marketpress di Giovedì 14 Ottobre 2010
 
   
  SEDICI TERRITORI: CAMBIA IL VOLTO ISTITUZIONALE DEL TRENTINO FRA COMUNI E PROVINCIA, LE COMUNITA´ DI VALLE I NUOVI ENTI TERRITORIALI SONO TITOLARI DI FUNZIONI PROPRIE

 
   
   Trento, 14 ottobre 2010 - Le Comunità di valle sono enti pubblici locali previsti dalla legge provinciale numero 3 del giugno 2006, nota come legge di Riforma istituzionale. Sostituiscono i Comprensori che vengono soppressi in ogni territorio non appena la Comunità acquisisce dalla Provincia le prime competenze. Più complesso l’iter di soppressione per il Comprensorio C 5 che è sostituito da 4 Comunità (Rotaliana - Königsberg, Paganella, Valle dei Laghi, Cembra) e 1 Territorio, Val d’Adige. Le Comunità sono costituite dai Comuni appartenenti ad un determinato territorio. Il Trentino è suddiviso in 16 territori, in 15 di essi si è costituita la Comunità di Valle - Territorio Val d’Adige (Trento, Aldeno, Cimone e Garniga), Comun General de Fascia, Comunità territoriale della Valle di Fiemme, Comunità di Primiero, Comunità Valsugana e Tesino, Comunità Alta Valsugana e Bersntol, Comunità della Valle di Cembra, Comunità della Val di Non, Comunità della Val di Sole, Comunità delle Giudicarie, Comunità Alto Garda e Ledro, Comunità della Vallagarina, Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, Comunità Rotaliana - Königsberg, Comunità della Paganella, Comunità della Valle dei Laghi -. I 16 territori diventano il livello istituzionale intermedio per l’esercizio di importanti funzioni amministrative. Nel territorio “Val d’Adige” però, queste funzioni, sono svolte in modo associato con modalità definite dai 4 Comuni interessati tramite una convenzione. Quelle trasferite in modo pieno alle Comunità sono funzioni molto rilevanti e, in prima istanza, riguardano le materie di ambito socio-assistenziali, edilizia abitativa, diritto allo studio e urbanistica. Dunque le Comunità non sono più “braccia operative” della Provincia come erano i Comprensori, ma diventano titolari di funzioni proprie e possono adottare le politiche più rispondenti alle esigenze e alle caratteristiche di uno specifico territorio approvando propri piani in ambiti di grande impatto sulla vita dei cittadini. Organi della Comunità sono: l’assemblea, che varia come numero di componenti da territorio a territorio in base al numero dei Comuni il presidente, eletto direttamente dalla popolazione l’organo esecutivo la conferenza dei sindaci. L’assemblea della Comunità è composta dai rappresentanti nominati da ciascun Comune di quel territorio più quelli eletti in forma diretta dalla popolazione e approva i regolamenti dell’ente, gli atti di indirizzo e programmazione, i piani e le linee strategiche per l’organizzazione dei servizi, dei bilanci e dei rendiconti di gestione. Il presidente della Comunità è il rappresentante dell’Ente e a lui spetta la nomina dell’organo esecutivo. E’ lui che presiede l’assemblea e l’organo esecutivo. Il presidente è membro di diritto del Consiglio delle Autonomie. L’organo esecutivo governa l’Ente e ne gestisce le attività. E’ composto dal presidente e da un numero di componenti che vanno da un minimo di 3 ad un massimo di 5. Nelle Comunità con più di 21 Comuni i componenti dell’organo esecutivo possono arrivare fino a 7.  
   
 

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