LA DIFFUSIONE DELLA MUSICA NELLO STUDIO DI UN DENTISTA È SOGGETTA ALL´EQUO COMPENSO EX ARTT. 73 E 73-BIS L.D.A.
Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 10901/2010 ha condannato il titolare di uno studio dentistico per aver diffuso musica attraverso una radio senza aver corrisposto a Scf i compensi, previsti dalla legge sul diritto d’autore, a favore di artisti e produttori discografici (autonomi e indipendenti rispetto a quanto dovuto a Siae per i diritti d’autore). Il Tribunale di Milano ha confermato che la diffusione di musica all’interno di studi professionali privati rappresenta una forma di pubblica utilizzazione, come definita espressamente nell’art. 73-bis della Legge sul Diritto d’Autore, in quanto le registrazioni discografiche sono risultate messe a disposizione di un pubblico di persone, nulla contando che ciò avvenga in un locale pubblico o privato. La sentenza è conforme alla sentenza C-306/05 della Corte di Giustizia europea. Secondo i giudici milanesi la clientela di uno studio dentistico è qualificabile come pubblico, in quanto è potenzialmente indeterminata nel numero e nella sua composizione. I giudici hanno poi chiarito che l’accesso dei clienti allo studio in maniera programmata rappresenta solo una mera modalità organizzativa. Quindi il pagamento del compenso Scf è dovuto qualsiasi sia il mezzo utilizzato, anche una radio