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Notiziario Marketpress di Giovedì 04 Novembre 2010
 
   
  "COLLEGATO LAVORO" APPROVATO DEFINITIVAMENTE, MOLTE LE NOVITÀ

 
   
  Roma, 4 novembre 2010 - Con l’approvazione definitiva, il 19 ottobre 2010, della Camera dei Deputati, è legge il disegno di legge collegato alla manovra di bilancio dal titolo "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l´impiego, di incentivi all´occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro". Tra i molteplici contenuti del ddl, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, la possibilità di apprendistato in azienda come alternativa all´ultimo anno di obbligo scolastico (cioè dai 15 ai 16 anni di età); norme sulla conciliazione e l´arbitrato, con l’introduzione della clausola compromissoria, cioè la possibilità di ricorrere ad un arbitro in caso di controversie insorte in relazione al rapporto di lavoro; misure contro il lavoro sommerso; l’obbligo, per le università pubbliche e private, di conferire alla Borsa continua nazionale del lavoro i curricula dei laureati. Nel Collegato, inoltre, norme riguardanti alcuni aspetti del lavoro pubblico e della trasparenza nell’amministrazione dello Stato; una delega al governo in materia di congedi, aspettative e permessi, da attuarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, nonché una delega relativa ad ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione, da attuarsi entro 36 mesi. Queste alcune delle novità relative a conciliazione e arbitrato. In materia di controversie individuali di lavoro, il tentativo di conciliazione - attualmente obbligatorio – diventa una fase eventuale e vengono introdotti una pluralità di mezzi di composizione delle controversie di lavoro alternativi al ricorso al giudice. La conciliazione può essere proposta anche tramite l´associazione sindacale alla quale l´interessato aderisce o conferisce mandato. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza. Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Se ciò non avviene, ciascuna delle parti è libera di adire l´autorità giudiziaria. Se non si raggiunge l´accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio. Rimane obbligatorio il tentativo di conciliazione sui cosiddetti "lavori certificati" di cui all´articolo 80, comma 4, della cosiddetta legge Biagi (Dlgs 276/2003). Arbitrato: la nuova disciplina contempla anche altre forme di arbitrato, oltre a quello che può instaurarsi durante il tentativo di conciliazione. Tra le novità più rilevanti la possibilità per il lavoratore all’atto dell’assunzione, comunque non prima della conclusione del periodo di prova (se la prova non è prevista, dopo 30 giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro), di decidere se ricorrere all’arbitrato in caso di future controversie, con esclusione del licenziamento. A tal fine, sottoscrive una clausola compromissoria che, pertanto, sarà valida per ogni lite, escluso il licenziamento, per il quale resta obbligatorio ricorrere al giudice ordinario. La scelta del lavoratore di tentare la composizione davanti a un arbitro invece che dal giudice vale per tutte le liti nascenti dal rapporto di lavoro.  
   
 

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