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Notiziario Marketpress di Mercoledì 03 Novembre 2010
 
   
  SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

 
   
  Roma, 3 novembre 2010 - L’articolo 49, comma 4 – bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, disciplina la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), sostituendo integralmente la disciplina della dichiarazione di inizio attività contenuta nell´articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Il senso di tale riforma è quello della riduzione degli oneri amministrativi per il privato, consentendogli di intraprendere un’attività economica sin dalla data di presentazione di una semplice segnalazione all’amministrazione pubblica competente. Con l´obiettivo di accelerare e semplificare rispetto alla precedente disciplina contenuta nella legge 241/90, che prevedeva il decorso del termine di trenta giorni prima di poter avviare l’attività oggetto della Dia, la Scia consente di iniziare l’attività immediatamente e senza necessità di attendere la scadenza di alcun termine. La norma richiede espressamente che alla segnalazione certificata di inizio attività siano allegate, tra l´altro, le attestazioni di tecnici abilitati, con gli elaborati progettuali necessari per consentire le verifiche successive di competenza dell´amministrazione. L´amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell´attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, se possibile, l´interessato provveda a conformare alla normativa vigente la stessa attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall´amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Decorso il termine per l´adozione dei provvedimenti, all´amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l´ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o difesa nazionale e previo motivato accertamento dell´impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell´attività dei privati alla normativa vigente. A proposito di "Dia" e "Scia", ai sensi del comma 4 – ter dell’articolo 49 della legge n. 122 del 2010, le espressioni “segnalazione certificata di inizio attività” e “Scia” sostituiscono, rispettivamente, quelle di “dichiarazione di inizio attività” e “Dia”, “ovunque ricorrano anche come parte di un’espressione più ampia”, sia nelle normative statali che in quelle regionali.  
   
 

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