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Notiziario Marketpress di Giovedì 04 Novembre 2010
 
   
  LA RIFORMA CHE CANCELLA LE DIFFERENZE TRA FIGLI LEGITTIMI E NATURALI

 
   
  Roma, 4 novembre 2010 - In futuro non ci saranno più differenze fra figli naturali e legittimi. La svolta epocale è stata annunciata dal sottosegretario Giovanardi nel corso di una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri del 29 ottobre che ha approvato il disegno di legge delega, in materia di filiazione. Unico status giuridico, uguali diritti in materia di successione e di parentela, rivisti i diritti e i doveri nel rapporto tra genitori e figli: queste le più importanti novità introdotte dal provvedimento che ora dovrà essere esaminato dal Parlamento. I punti più rilevanti del disegno di legge: si sposta l’attenzione dal concetto di “potestà dei genitori” al più generale concetto delle relazioni che intercorrono tra genitori e figli; accanto ai doveri dei genitori - mantenimento, educazione e istruzione (già previsti dalla Costituzione) - viene introdotto il diritto del figlio ad essere assistito moralmente, oltre che a crescere con la propria famiglia, ad avere rapporti con i parenti e ad essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano; s´introduce il principio generale della unicità dello stato giuridico di figlio, per effetto del quale le disposizioni in tema di filiazione si applicano a tutti i figli, senza distinzioni, salvi i casi in cui vi siano ragioni per distinguere i figli nati nel matrimonio da quelli nati fuori dal matrimonio (le definizioni di “figli nati nel matrimonio” e “figli nati fuori dal matrimonio”, sostituiscono quelle precedenti di “figli legittimi” e “figli naturali”, adeguando, in tal modo, il codice civile, alla formula lessicale adottata dall’articolo 30 della Costituzione); adeguamento della disciplina sulle successioni e sulle donazioni, al fine dell´eliminazione di ogni discriminazione tra figli; introduzione della nozione di abbandono, avendo riguardo alla mancanza di assistenza da parte dei genitori e della famiglia che abbia comportato un’irreparabile compromissione nella crescita del minore, fermo restando che non potranno costituire un ostacolo al diritto del minore a vivere nella propria famiglia, le condizioni di indigenza dei genitori; viene affermato il principio che il figlio riconosciuto è parente dei parenti del suo genitore; si prevede, ai fini del riconoscimento, un abbassamento da 16 a 14 anni, dell’età richiesta per esprimere il consenso. Il disegno di legge approvato nel Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2010, si colloca pienamente nell’alveo dell’articolo 30 della Costituzione che, al comma 1, sancisce il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, “anche se nati fuori del matrimonio”.  
   
 

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