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Notiziario Marketpress di Lunedì 08 Novembre 2010
 
   
  COMUNICAZIONE DELL´IMPRONTA DIGITALE DEI DOCUMENTI FISCALI INFORMATICI

 
   
  Con Provvedimento del 25 ottobre 2010 l’Amministrazione finanziaria ha approvato il provvedimento di attuazione dell’art. 5 del Decreto ministeriale 23 gennaio 2004, concernente la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dell’impronta digitale dell’archivio informatico dei documenti, rilevanti ai fini tributari, oggetto di conservazione elettronica. In base a quanto disposto dal suddetto decreto ministeriale in merito alle modalità di assolvimento degli obblighi fiscali per i documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto, è possibile distruggere le fatture e altri documenti cartacei previa la loro memorizzazione su un supporto informatico alla condizione che sia generata l’ impronta digitale che “sigilla” tale documentazione rendendola immodificabile. Nel campo informatico l’impronta digitale è la stringa di caratteri binari generata con una funzione matematica irreversibile detta “hash” che trasforma i dati di lunghezza arbitraria (un file qualunque) in una stringa di dimensione fissa chiamata valore di “hash”. Tale stringa identifica in modo univoco e senza possibilità di errore, il documento informatico ma senza che dalla stessa sequenza si riesca a rideterminare il documento originario. La trasmissione dell’impronta dell’archivio informatico (sul quale è stato apposta la firma digitale e la marca temporale) realizza principalmente lo scopo di estendere nel tempo la validità dei documenti informatici fino a che permane l’obbligo di conservarli ai fini tributari. L’impronta digitale deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica. I contribuenti che hanno creato o creeranno l’archivio informatico dei documenti relativi al 2010 dovranno comunicarne l’impronta entro il 31 gennaio 2012. Entro la medesima data dovranno essere trasmessi telematicamente anche gli archivi informatici relativi a periodi di imposta antecedenti all’anno 2010. Il nuovo adempimento comunicativo telematico è a carico del soggetto titolare dei documenti, del responsabile della conservazione digitale dei documenti ovvero del soggetto eventualmente delegato da quest’ultimo. La banca dati di cui deve essere generata l’impronta può essere composta da uno o più documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie o da una evidenza informatica contenente l’impronta o le impronte di tali documenti o di un insieme di essi. Nel caso di più archivi, il contribuente può scegliere se effettuare un’unica comunicazione dell’impronta complessiva oppure tante comunicazioni quanti sono gli archivi. Nel primo caso, il luogo di conservazione dei documenti coincide con il luogo in cui è generata l’impronta inviata. La comunicazione telematica dell’impronta digitale dovrà contenere: i dati identificativi del soggetto titolare dei documenti, del responsabile della conservazione e del soggetto eventualmente delegato dal responsabile della conservazione; l’elenco dei documenti cui l’impronta si riferisce; l’indicazione del luogo in cui è conservata l’evidenza informatica dalla quale l’impronta è stata generata; la marca temporale apposta all’archivio informatico; la data in cui l’intermediario ha assunto l’impegno alla trasmissione telematica della comunicazione, nel caso in cui quest’ultima sia trasmessa tramite intermediari abilitati all’invio delle dichiarazioni . Il provvedimento prevede anche la possibilità di sostituire la comunicazione precedentemente inviata inviandone una nuova entro trenta giorni dal termine di trasmissione della comunicazione originaria. Tale comunicazione correttiva, il cui invio è consentito per una sola volta e a condizione che si riferisca al medesimo periodo di riferimento della comunicazione ordinaria, deve contenere tutti i dati in precedenza trasmessi, con le modifiche ed integrazioni che si sono rese necessarie. La sostituzione una volta confermata con l’attestazione di ricevimento dell’Agenzia delle Entrate, comporta l’annullamento del file precedentemente inviato che di conseguenza non può più essere in alcun modo ripristinato. Disposizioni specifiche sono previste, inoltre, in caso di riversamento sostitutivo dei documenti contenuti in un archivio per il quale era già stata inviata l’impronta digitale. In tale caso i contribuenti devono ritrasmettere l’ impronta digitale entro quattro mesi dal completamento del procedimento di riversamento. Tale nuovo invio è dovuto al fatto che il riversamento sostitutivo comporta la modifica della rappresentazione informatica dei documenti e, conseguentemente, rende priva di valore l’impronta a suo tempo generata. Da ultimo, viene precisato che la comunicazione dell’impronta dell’archivio informatico oggetto di conservazione deve essere effettata in conformità alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica allegate al provvedimento istitutivo. Inoltre l’Agenzia delle Entrate, per consentire la verifica della congruenza dei dati da trasmettere con quanto previsto dalle specifiche tecniche approvate, rende disponibile gratuitamente un apposito software di controllo. Con un successivo provvedimento, verranno definite le modalità mediante le quali i contribuenti che effettuano la conservazione digitale sostitutiva potranno esibire – in via telematica – i documenti conservati nell’archivio informatico all’Amministrazione finanziaria  
   
 

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