Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 08 Novembre 2010
 
   
  TRENTO, TAVOLO DEGLI APPALTI: UN FRENO AL MASSIMO RIBASSO FIRMATO UN ATTO DI INDIRIZZO CON CONSORZIO DEI COMUNI E PARTI SOCIALI

 
   
  Trento, 8 novembre 2010 - Siglato il 4 novemrbe in Provincia un atto di indirizzo fra Provincia, Consorzio dei Comuni e parti sociali per la definizione di criteri volti a contenere il ricorso all´aggiudicazione al massimo ribasso negli appalti di forniture di servizi. "Abbiamo sempre detto - ha affermato il presidente della Provincia Lorenzo Dellai - che il criterio del massimo ribasso non era soddisfacente, oggi facciamo un passo avanti". Soddisfazione, soprattutto per la convergenza che si è manifestata sui punti dell´accordo - è stata espressa anche dal vicepresidente e assessore ai lavori pubblici Alberto Pacher: "L´accordo punta ad inserire in un terreno così delicato degli elementi di solidità rispetto ad aspetti diversi, non solo per quanto l´esito finale di un appalto. Si tratta di un segnale forte nella logica di sistema". Si è riunito il Tavolo appalti, con la partecipazione anche del presidente Lorenzo Dellai e del vicepresidente Alberto Pacher e del presidente del Consiglio delle Autonomie locali, Marino Simoni, per la sottoscrizione con le parti sociali che siedono al Tavolo di un protocollo di intesa concernente la definizione di criteri volti a contenere il ricorso all’aggiudicazione al massimo ribasso negli appalti di servizi. Appare, infatti, oggi quanto mai necessario contenere, anche nel settore degli appalti di servizi, il ricorso esasperato al massimo ribasso da parte delle imprese partecipanti alle gare, foriero di successive gravi disfunzioni per la qualità del servizio reso. Le garanzie normative e la condivisione generale di dichiarazioni di principio non hanno infatti impedito, nel tempo, che talvolta, nell’ambito degli appalti di servizi si manifestassero elementi negativi; in particolare che si verificasse che, dato l’alto valore specifico della manodopera, i servizi stessi non venissero resi secondo quanto previsto dal capitolato o si incidesse sul trattamento dei lavoratori al fine di massimizzare i profitti dopo l’aggiudicazione della gara. Il ricorso al massimo ribasso, pur non escluso dalla legislazione vigente dovrà pertanto diventare davvero un’eccezione e dovrà essere debitamente motivato nel bando di gara. L’obiettivo primario dell’accordo è quindi quello dettare linee guida per le stazioni appaltanti. Sinteticamente, l´accordo definisce i seguenti principali indirizzi. Nei bandi di gara, di norma, il rapporto prezzo/elementi qualitativi, su base 100, si configura nella proposizione di 30 punti attribuiti al prezzo e 70 attribuiti agli elementi qualitativi. Si utilizzeranno formule di valutazione dell’offerta che evitino l’attribuzione dei punteggi in funzione diretta dello sconto praticato. I bandi di gara dovranno rispettare alcuni principi fondamentali: evitare l’indicazione di parametri che facilitino eccessivamente il raggiungimento del massimo punteggio da parte di tutte le imprese partecipanti; privilegiare forme di riconoscimento di livelli quali-quantitativi obiettivamente rilevabili; prevedere punteggi proporzionali al rapporto fra la dotazione della forza lavoro strutturalmente presente negli organici dell’impresa e quella acquisita all’esterno. E, ancora, i bandi dovranno valorizzare la formazione del personale impiegato nello svolgimento dei servizi con particolare riferimento a quella sulla sicurezza sul lavoro e i modelli organizzativi dell’impresa adeguati ai fini della sicurezza. Le imprese dovranno applicare ai lavoratori condizioni economiche normative non inferiori a quelle previste dal Ccnl individuato nel bando di gara e eventualmente agli accordi integrativi territoriali applicabili a ciascun settore di attività; verrà favorita la partecipazione delle cooperative sociali e dei loro consorzi per l’inserimento delle persone svantaggiate. Saranno infine rafforzati i controlli, soprattutto per gli appalti aggiudicati con ribassi significativi. Atto di indirizzo tra la Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali concernente la definizione di criteri volti a contenere il ricorso all’aggiudicazione al massimo ribasso negli appalti di servizi Il giorno 4 novembre 2010, ad ore 17.00 nella sala Giunta, presso la sede della Provincia Autonoma di Trento, in Piazza Dante n. 15 tra Provincia Autonoma di Trento, rappresentata dal Presidente Lorenzo Dellai e dal Vicepresidente Alberto Pacher; Consorzio dei Comuni Trentini, rappresentato dal Presidente Marino Simoni; Associazione Artigiani e Piccole imprese della Provincia di Trento, rappresentata dal Presidente Roberto de Laurentis; Associazione Industriali della Provincia di Trento, rappresentata dal Presidente Ilaria Vescovi; Federazione Trentina della Cooperazione, rappresentata dal Presidente Diego Schelfi Unione Commercio Turismo Servizi Professioni e Piccole Medie Imprese, rappresentata dal Presidente Giovanni Bort; Confesercenti del Trentino, rappresentata dal Presidente Loris Lombardini; Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento, rappresentato dal Presidente Antonio Armani; Ordine degli Architetti della Provincia di Trento, rappresentato dal Presidente Vittoria Wolf Gerola; C.g.i.l. – Segreteria Provinciale di Trento, rappresentata dal Segretario Paolo Burli; C.i.s.l. – Segreteria Provinciale di Trento, rappresentata dal Segretario Lorenzo Pomini; U.i.l. – Segreteria Provinciale di Trento, rappresentata dal Segretario Ermanno Monari Premesse  già nelle premesse del protocollo di intesa del 26 luglio 1999, atto in base al quale la Giunta provinciale costituì l’organismo, si dichiarò che “in materia di appalti, in particolare di forniture e servizi, appare opportuno procedere alla definizione di criteri e procedure uniformi volti a contenere il ricorso all’aggiudicazione al massimo ribasso, a tutelare maggiormente i lavoratori ed a garantire condizioni di equa partecipazione delle imprese alle gare....”;  nel dispositivo del medesimo si determinò di creare un vincolo alla stazione appaltante, “ad adottare nell’esperimento delle gare d’appalto il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa ogni qualvolta detto criterio possa intendersi più adeguato per una maggiore qualità del servizio o della fornitura e non essendo, motivatamente, il ribasso sul prezzo, l’unico parametro di valutazione”;  visto l’articolo 18, comma 12, della legge provinciale 19 settembre 1990, n. 23, così come modificato dall’articolo 4 della legge provinciale 23 novembre 2004, n. 9, secondo il quale “l´aggiudicazione è disposta a favore dell´offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili in relazione al tipo di contratto, quali il prezzo, il valore tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il costo di utilizzazione, il rendimento, il servizio successivo alla vendita, l´assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione. In alternativa, dove ciò risulti giustificato da ragioni di opportunità connesse all´oggetto del contratto, l´aggiudicazione è disposta facendo ricorso al criterio del prezzo più basso”;  considerato quindi che il ricorso al massimo ribasso deve costituire un’eccezione e deve essere pertanto debitamente motivato nel bando di gara;  valutato che costituisce obiettivo primario del Tavolo di Lavoro per gli Appalti dettare linee guida per le amministrazioni aggiudicatrici che consentano di rafforzare il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’appalto di servizi, garantendo nel contempo la massima qualità dei servizi stessi nonché il rispetto dei diritti dei lavoratori;  ciò premesso e considerato, i componenti del Tavolo di Lavoro per gli appalti sottoscrivono il presente atto di indirizzo che impegna la Provincia autonoma di Trento, per sé e i suoi enti strumentali, i Comuni, le Comunità e le Aziende provinciali per i servizi alla persona, a seguire, nell’effettuazione delle gare d’appalto di servizi, le linee guida sotto specificate. Atto Di Indirizzo Sull’applicazione Del Criterio Dell’offerta Economicamente Piu’ Vantaggiosa Negli Appalti Di Servizi 1. Le amministrazioni aggiudicatrici confermano il ricorso, in via generale, alla modalità di aggiudicazione degli appalti di servizi utilizzando il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con un adeguato bilanciamento della componente economica/qualitativa che risulterà nella composizione ponderale 30/70; il punteggio massimo, pari a 100 punti, risulterà quindi dalla somma di massimo 30 punti attribuiti all’offerta economica e di minimo 70 punti attribuiti alla qualità dell’offerta. Questa configurazione limite del punteggio di gara è utilizzabile solo in presenza di elementi qualitativi della prestazione particolarmente qualificanti in parziale carenza dei quali la componente “prezzo” potrà oscillare fra il 30 e il 40 per cento e di conseguenza la componente qualitativa potrà variare fra il 60 e il 70 per cento. 2. Nella valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa saranno utilizzati strumenti di valorizzazione dei relativi punteggi adeguati al principio della corretta graduazione delle offerte, evitando l’attribuzione dei punteggi in funzione diretta dello sconto praticato e privilegiando invece metodi di calcolo bilanciati, metodi comunque finalizzati a consentire una ripartizione dei punteggi tra le singole offerte economiche che risulti connotata da non incongrui rapporti proporzionali. Conseguentemente può essere adottata una formula che consenta una distribuzione del punteggio per l’offerta secondo la formula sotto riportata. Ki = Bi*q + Ci*p dove: Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo; Bi è il coefficiente compreso tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al concorrente iesimo; - il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile; - il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta; - Q è il fattore ponderale attribuito all’elemento “qualità” (o agli elementi nel qual caso i fattori ponderali Q sono plurimi); - P è il fattore ponderale attribuito all’elemento “prezzo”. I coefficienti Bi e seguenti relativi agli elementi/subelementi indicati nel bando, sono determinati secondo quanto stabilito nel bando. Ai fini della determinazione dei coefficienti relativi all’elemento prezzo indicato nel bando di gara sono utilizzate le seguenti formule:
Ci (per Ai <= Asoglia) = X*ai / Asoglia
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X = 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 (indicare nei documenti di gara quale delle tre percentuali va applicata)
3. Nella valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di servizi di pulizia si deve applicare il disposto del D.p.c.m. 13 marzo 1999, n. 117. 4. Nei bandi di gara, per la valutazione della componente qualitativa (cosiddetta offerta tecnica) dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si dovranno elaborare criteri rispettosi dei seguenti principi: a) evitare l’indicazione di parametri che facilitino eccessivamente il raggiungimento del massimo punteggio da parte di tutte le imprese partecipanti; b) privilegiare forme di riconoscimento di livelli quali-quantitativi obiettivamente rilevabili, che valorizzino aspetti qualificanti della prestazione di servizio richiesta; per essi il bando dovrà prevedere una struttura della relazione tecnica di offerta basata su elementi, sub elementi e sub pesi ponderali qualificanti, sulla base dei quali le commissioni tecniche potranno determinare i punteggi nel modo più analitico ed obiettivo possibile; c) prevedere punteggi proporzionali al rapporto fra la dotazione della forza lavoro strutturalmente presente negli organici dell’impresa e quella acquisita all’esterno; d) valorizzare la formazione del personale impiegato nello svolgimento dei servizi con particolare riferimento a quella sulla sicurezza sul lavoro; e) valorizzare i modelli organizzativi dell’impresa adeguati ai fini della sicurezza nonché ai principi in materia di “buona occupazione” e “occupazione dei soggetti svantaggiati”, qualora individuati dalle parti sociali e dalla Provincia in apposito protocollo. 5. Sul territorio della Provincia, al fine di tutelare i livelli occupazionali, la sicurezza e la qualità del servizio reso agli utenti ed al fine di evitare una concorrenza sleale fra le imprese, i capitolati dovranno prevedere che l’appaltatore, il concessionario o il subappaltatore di servizi di pubblica utilità siano tenuti ad applicare al personale impiegato nell’appalto le condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali, ove esistenti, applicabili per il rispettivo settore di attività, che sia stato stipulato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e che sia applicato in via prevalente sul territorio provinciale. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Le parti sociali presenti al Tavolo Appalti individuano con protocollo con la Provincia e la rappresentanza dei Comuni, per ciascun settore di attività, il contratto collettivo nazionale di riferimento ai fini della verifica delle condizioni economico normative minime da applicare al personale coinvolto negli appalti. In ogni caso i bandi di gara per servizi precedentemente gestiti in appalto dovranno prevedere condizioni economico normative non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e integrativi territoriali applicati dal precedente appaltatore, ad eccezione di quelle negoziate a livello aziendale o attribuite ad personam. 6. Le amministrazioni aggiudicatrici, al fine di favorire la partecipazione delle cooperative sociali e dei loro consorzi che operano già fattivamente nell’ambito della gestione dei servizi alla persona e dell’inserimento delle persone svantaggiate, si impegnano: a) a stipulare convenzioni con le cooperative sociali di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, per le forniture di servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria; b) a valutare la possibilità di applicare il disposto dell’articolo 5, comma 4, della medesima legge, nelle gare di appalto inerenti la fornitura di servizi di valore pari o superiore alla soglia comunitaria, prevedendo l’inserimento nei bandi di gara e nei capitolati d’onere, delle condizioni di esecuzione ivi previste. 7. I bandi dovranno prevedere un sistema di controllo della qualità dei servizi resi dall’impresa che ne consentano un’effettiva verifica con particolare riferimento agli appalti aggiudicati con ribassi significativi. Si dovrà darne altresì adeguata evidenza allo scopo di valorizzare anche le funzioni di autocontrollo delle imprese nell’esecuzione dei servizi. 8. I capitolati di gara per servizi professionali di importo a base d’asta superiore a 100.000 € dovranno prevedere la presenza sul territorio provinciale di una sede/recapito da utilizzare per il supporto all’appalto; per gli altri servizi l’importo è di 400.000 €. 9. Questo atto di indirizzo si applica esclusivamente alle gare bandite dopo la pubblicazione sul sito internet della Provincia. Letto, approvato e sottoscritto. Trento, 4 novembre 2010
 
   
 

<<BACK