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Notiziario Marketpress di Lunedì 27 Novembre 2006
 
   
  VISURE CATASTALI: GRATUITE DAL 3 OTTOBRE 2006

 
   
  Dal 3 ottobre 2006 il servizio di consultazione, la cosiddetta visura degli atti e degli elaborati catastali è rilasciato gratuitamente: la nuova tabella dei tributi speciali catastali, allegata al Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella Legge, infatti, non disciplina più il rilascio di tale servizio. La misura si inserisce nel quadro generale delle innovazioni che tendono a semplificare l’accesso ai dati gestiti dalle P. A. Garantendo, in applicazione di quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale, la circolazione e la fruizione dei dati catastali gestiti dall’agenzia del Territorio, anche in prospettiva della loro prossima diffusione attraverso il canale telematico. La gratuità dell’accesso alle visure catastali favorirà l’erogazione, anche da parte di altre pubbliche amministrazioni, di servizi integrati a favore del cittadino, riducendone il costo complessivo e semplificando la gestione amministrativo-contabile, al fine di massimizzare il valore del dato pubblico. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 12 ottobre 2006, sono stati definiti gli atti e gli elaborati catastali consultabili e le modalità di richiesta e di erogazione dei servizi di visura. Sono rilasciabili da sistema informativo le visure per soggetto, attuale per immobile, storica per immobile, elenco immobili, porzione della mappa, planimetrie delle unità immobiliari urbane ed elaborati planimetrici degli immobili, libretti delle misure degli atti di aggiornamento geometrico, monografie dei punti fiduciali, elenchi delle coordinate dei punti fiduciali. Sono consultabili a vista gli atti catastali su supporto cartaceo, gli atti di aggiornamento geometrico, le monografie dei punti trigonometrici catastali, gli elaborati catastali di cui al comma 1, qualora esclusivamente su supporto cartaceo. Ila richiesta di accesso al servizio deve essere prodotta in forma scritta, compilando il modello allegato al provvedimento, con indicazione delle generalità e del codice fiscale del richiedente. .  
   
 

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