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Notiziario Marketpress di Lunedì 27 Novembre 2006
 
   
  CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: SOLO I PRODOTTI ACQUISTATI E TRASPORTATI PERSONALMENTE DAI PRIVATI SONO ESENTI DA ACCISE NELLO STATO MEMBRO DI IMPORTAZIONE

 
   
  La Corte di giustizia europea con la sentenza pronunciata nella causa C-5/05 (Staatssecretaris van Financiën / B. F. Joustra) ha affermaot che unicamente i prodotti acquistati e trasportati personalmente dai privati sono esenti da accise nello stato membro di importazione. I prodotti non detenuti a fini personali devono essere necessariamente considerati, ai fini dellŽapplicazione della direttiva sulle accise, come prodotti detenuti a scopi commerciali. La Direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, n. 92/12/Cee, come modificata dalla Direttiva del Consiglio 14 dicembre 1992, n. 92/108/Cee, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa esenta dalle accise dello Stato membro di importazione i prodotti acquistati dai privati per il loro fabbisogno personale e dagli stessi trasportati. Lo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sullŽinterpretazione di talune disposizioni di tale direttiva. Nella specie, circa 70 privati hanno formato un gruppo denominato «Circolo degli amici del vino». Fra questi, il sig. Joustra che ordina annualmente partite di vino in Francia, a nome del circolo, destinate al fabbisogno sia proprio sia degli altri membri del circolo medesimo. Su sua richiesta, il vino viene prelevato in Francia da una società olandese di trasporti che provvede al suo trasferimento nei Paesi Bassi per consegnarlo presso il domicilio dello stesso sig. Joustra. Il vino viene ivi tenuto in deposito per alcuni giorni prima di essere consegnato agli altri membri del circolo. Il sig. Joustra provvede al pagamento del vino e del trasporto; successivamente, ogni membro del circolo gli rimborsa il prezzo corrispondente ai rispettivi quantitativi di vino fornitigli, nonché una quota delle spese di trasporto calcolata in proporzione dei quantitativi medesimi. Il sig. Joustra non esercita tale attività a titolo professionale ovvero per fini lucrativi. Il vino ordinato dal sig. Joustra viene immesso al consumo in Francia, ove vengono versate le accise. I quantitativi forniti ai singoli membri del circolo non eccedono i quantitativi massimi indicativi previsti dalla direttiva ai fini dellŽaccertamento se i prodotti siano destinati a fini commerciali, vale a dire 90 litri di vino, di cui non oltre 60 litri di vino spumante. LŽamministrazione finanziaria olandese ha assoggettato il detto vino ad unŽaccisa di Eur 906,20. Il sig. Joustra ha contestato di essere debitore di tali accise. A suo parere, il termine «trasportati dai medesimi», di cui alla direttiva, non impedirebbe unŽinterpretazione nel senso che la riscossione delle accise nello Stato membro di destinazione sia esclusa quando il privato acquisti egli stesso i prodotti soggetti ad accisa in un altro Stato membro, incaricando, per proprio ordine e conto, un terzo di provvedere al trasporto nello Stato membro di destinazione. La Corte ha rilevato che, ai fini dellŽesenzione dallŽapplicazione delle accise nello Stato di importazione, la direttiva esige che tali prodotti siano destinati a soddisfare il fabbisogno personale del privato che li abbia acquistati ed esclude, quindi, lŽacquisto di prodotti da parte di un privato per soddisfare il fabbisogno di altri privati. I prodotti devono essere tuttavia trasportati personalmente dal privato che li abbia acquistati. Diversamente ragionando ne deriverebbe, per le competenti autorità degli Stati membri, un maggior rischio di frode, considerato che il trasporto delle merci che beneficiano dellŽesenzione non richiede alcun documento di accompagnamento. A tal riguardo, lŽargomento dedotto dalla Commissione, secondo cui una siffatta interpretazione costituirebbe, per i cittadini dellŽUnione europea, una regressione rispetto alla situazione vigente anteriormente allŽentrata in vigore della direttiva, considerato che soprattutto le piccole spedizioni da privato a privato prive di qualsiasi carattere commerciale erano esenti da accise dello Stato membro dŽimportazione, non è risultato convincente per la Corte. Se è pur vero che la direttiva presenta una lacuna in merito, spetta eventualmente al legislatore comunitario porvi rimedio. Ciò è dŽaltronde confermato dal fatto che una proposta di modifica della direttiva è stata sottoposta dalla Commissione al Consiglio dellŽUnione europea al fine, segnatamente, di estendere il beneficio dellŽesenzione ai prodotti trasportati per conto di privati. La Corte ha rammentato, peraltro, che la direttiva si fonda sul principio che i prodotti non detenuti a fini personali devono essere necessariamente considerati come detenuti a scopi commerciali. Nel caso in cui le accise vengano riscosse nello Stato membro in cui i prodotti siano detenuti a scopi commerciali quando siano stati già immessi al consumo in un primo Stato membro, le accise versate nel primo Stato verranno rimborsate. .  
   
 

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