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Notiziario Marketpress di Lunedì 27 Novembre 2006
 
   
  CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE DI BEVANDE

 
   
  Il 23 novembre 2006 la Seconda Sezione della Corte di giustizia delle Comunità europee ha pronunciato la sentenza relativa alla causa C-315/05 (Lidl Italia Srl / Comune di Arcole (Vr)) La Corte (Seconda Sezione) dichiarando che gli artt. 2, 3 e 12 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000 n. 2000/13/Ce, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l´etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella controversa nella causa principale, che prevede la possibilità per un operatore, stabilito in tale Stato membro, che distribuisce una bevanda alcolica destinata ad essere consegnata come tale, ai sensi dell´art. 1 di detta direttiva, e prodotta da un operatore stabilito in un altro Stato membro, di essere considerato responsabile di una violazione di detta normativa, constatata da una pubblica autorità, derivante dall´inesattezza del titolo alcolometrico volumico indicato dal produttore sull´etichetta di detto prodotto, e di subire conseguentemente una sanzione amministrativa pecuniaria, mentre esso si limita, nella sua qualità di semplice distributore, a commercializzare tale prodotto così come a lui consegnato da detto produttore. Il Comune di Arcole ha inflitto una sanzione amministrativa pecuniaria di 3 115 euro a Lidl Italia a seguito della commercializzazione di una bevanda alcolica - prodotta in Germania dalla Jürgen Weber Gmbh e denominata «amaro alle erbe» - in violazione della normativa nazionale (Decreto legislativo n. 109/92) che impone l´indicazione del titolo alcolometrico volumico di talune bevande alcoliche nella loro etichetta. Nel 2003, dalle analisi delle competenti autorità sanitarie regionali, risultava, infatti, un titolo alcolometrico volumico effettivo del 33,91%, inferiore a quello del 35% menzionato nell´etichetta. Il Giudice di pace di Monselice, dinanzi al quale la Lidl Italia ha proposto ricorso, ha rivolto un quesito pregiudiziale alla Cgce, chiedendo sostanzialmente se la Direttiva 2000/13 - relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l´etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità - osta ad una normativa, come quella italiana, che prevede la possibilità per un operatore che distribuisce una bevanda alcolica di essere considerato responsabile di una violazione di detta normativa, derivante dall´inesattezza del titolo alcolometrico volumico indicato dal produttore sull´etichetta di detto prodotto, e di subire conseguentemente una sanzione amministrativa pecuniaria, mentre si limita, nella sua qualità di semplice distributore, a commercializzare tale prodotto così come a lui consegnato dal produttore. La Direttiva 2000/13 vieta in particolare che l´etichettatura induca l´acquirente in errore su una delle caratteristiche dei prodotti alimentari. Essa contiene un elenco tassativo di indicazioni che devono obbligatoriamente figurare nell´etichetta dei prodotti alimentari destinati ad essere consegnati come tali al consumatore finale e impone l´indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo nell´etichetta delle bevande con contenuto alcolico superiore al 1,2%. È previsto un margine di tolleranza in più o in meno dello 0,3%. La direttiva, peraltro, non designa l´operatore che deve adempiere tale obbligo in materia di etichettatura e non contiene neppure alcuna norma ai fini della designazione dell´operatore che può essere considerato responsabile in caso di violazione di detto obbligo. Dalla formulazione della direttiva non risulta affatto che l´obbligo della corretta etichettatura è imposto esclusivamente al produttore o che è esclusa la responsabilità del distributore. La Corte ha rilevato che varie disposizioni di tale direttiva si riferiscono ai distributori nell´ambito dell´adempimento di taluni obblighi in materia di etichettatura. In particolare tra le indicazioni obbligatorie risulta «il nome o la ragione sociale e l´indirizzo del fabbricante o del condizionatore o di un venditore stabilito nella Comunità». Obiettivo principale della direttiva è consentire che i responsabili del prodotto (oltre ai produttori e ai condizionatori, anche i venditori) siano facilmente identificabili dal consumatore finale. Essa mira ad informare e tutelare il consumatore finale dei prodotti alimentari, segnatamente per quanto concerne la natura, l´identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l´origine o la provenienza e il modo di fabbricazione o di ottenimento di questi prodotti. La Corte ha ricordato che, se una materia non è completamente disciplinata da una direttiva, gli Stati membri restano competenti a prescrivere norme in materia, purché non si comprometta seriamente il risultato prescritto dalla direttiva stessa. Una normativa nazionale che prevede, in materia di etichettatura, la responsabilità non solo dei produttori ma anche dei distributori non compromette il risultato prescritto da tale direttiva ed anzi contribuisce al conseguimento dell´obiettivo di informazione e di protezione del consumatore finale dei prodotti alimentari. Pur conservando la scelta delle sanzioni, gli Stati membri devono vegliare a che le violazioni del diritto comunitario siano punite in forme analoghe a quelle previste per le violazioni del diritto interno simili e che conferiscano alla sanzione stessa un carattere effettivo, proporzionale e dissuasivo. Spetta così al diritto nazionale fissare le modalità secondo le quali un distributore può essere considerato responsabile di una violazione dell´obbligo in materia di etichettatura e disciplinare la ripartizione delle responsabilità rispettive dei vari operatori che intervengono nell´immissione in commercio di un prodotto alimentare. .  
   
 

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