Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 27 Novembre 2006
 
   
  APPROVATE LE LINEE GUIDA DELLE PRESTAZIONI DI OSSIGENOTERAPIA IPERBARICA NELLE STRUTTURE SANITARIE AL DI FUORI DEL TRENTINO.

 
   
  Trento, 27 novembre 2006 - L´ossigenoterapia iperbarica (Oti) è una prestazione di specialistica ambulatoriale con la quale i pazienti, singolarmente o in gruppo, sono esposti ad elevate concentrazioni di ossigeno, per tempi predefiniti in genere non inferiori ai 60 minuti, in ambienti ermeticamente chiusi definiti camere iperbariche. La metodica rende possibile la diffusione dell´ossigeno nel plasma ad una concentrazione superiore rispetto a quella normale, facendolo così arrivare, per differenza di pressione, anche dove non possono accedere i globuli rossi. L´oti mostra le caratteristiche di un farmaco dotato di alto coefficiente terapeutico, richiede pertanto adeguati dosaggi, controllo della risposta, prevenzione di evitabili effetti collaterali. Il Servizio sanitario provinciale non dispone attualmente sul proprio territorio, nelle strutture pubbliche o private accreditate, di impianti per l´ossigenoterapia iperbarica. Le prestazioni vengono quindi erogate da strutture pubbliche o private accreditate presso altri servizi sanitari regionali. In particolare è attivata una convenzione fra l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e l’Istituto iperbarico di Bolzano. Già in precedenza, le modalità per l´accesso alla terapia Oti sono state disciplinate dalla Giunta provinciale con due delibere (la numero 3819 del 10 aprile 1998 e la numero 8122 del luglio 1998). Allo stato attuale, considerato l’evolversi delle tecnologie e degli studi medici sull’appropriatezza delle prestazioni sanitarie rispetto al quadro clinico dei pazienti, risulta necessario procedere ad un aggiornamento delle precedenti disposizioni in materia, così da consentire una migliore organizzazione e gestione del paziente in trattamento Oti. Per quanto riguarda il rimborso delle spese sostenute per il viaggio e la permanenza in occasione del trattamento di Oti, fermo restando quanto previsto per i trasporti sanitari protetti anche plurimi, si fa riferimento alle disposizioni contenute dalla delibera della Giunta provinciale (la numero 960 di data 19 maggio 2006) sulle “Direttive all´Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari per i rimborsi delle spese di viaggio e permanenza sostenute in occasione di accessi in strutture sanitarie fuori provincia”. Hanno diritto ad accedere alle prestazioni Oti con oneri a carico del Servizio sanitario - fatta salva la compartecipazione alla spesa prevista per le prestazioni di specialistica ambulatoriale - i cittadini assistiti dal Servizio sanitario nazionale e gli altri cittadini equiparati agli assistiti al Servizio sanitario nazionale in quanto titolari di assicurazione per il rischio di malattia attivata in regime di reciprocità con Paesi esteri convenzionati. L’allegato alla delibera approvata stamani, su proposta dell’assessore provinciale alle politiche per la salute Remo Andreolli, elenca le patologie per le quali è ammesso il ricorso all’ossigenoterapia iperbarica con oneri a carico del Servizio Sanitario. Le patologie vengono suddivise in diverse categorie a cui corrispondono diverse modalità di accesso. Le patologie per le quali l’ossigeno terapia iperbarica deve essere attuata il più presto possibile (Categoria 1) sono le seguenti: malattia da decompressione – Mdd; Embolia gassosa arteriosa; intossicazioni da Co, fumi, cianuri, sostanze metaemoglobinizzanti; gangrena gassosa da clostridi; gravi infezioni tessuti molli (da flora batterica mista); sindrome da schiacciamento; gangrena umida; anemia acuta grave (nell’impossibilità di trasfusione); trombosi dell’arteria o vena centrale della retina; e sordità improvvisa di origine vascolare. Le patologie per le quali l’ossigeno terapia iperbarica è di sicuro vantaggio, da sola o associata ad altre terapie mediche e chirurgiche (Categoria 2) sono: lesioni da radiazione; osteomielite refrattaria cronica; insufficienze vascolari periferiche (con o senza lesioni trofiche); sindrome algodistrofica (morbo di Sudeck); actinomicosi refrattaria; pseudoartrosi infetta; trapianti cutanei a rischio; fratture a rischio; reimpianto arti o segmenti; osteonecrosi asettica; e ustioni estese o malattia da ustione. La Categoria 3 riguarda le patologie per le quali l’ossigeno terapia iperbarica può essere di vantaggio, ma per le quali devono essere presenti specifici protocolli sperimentali o controlli e monitoraggi particolari per i pazienti provenienti da strutture di ricovero: ascessi intracranici; edema cerebrale acuto postanossico; traumi da midollo spinale; cefalea di origine vasomotoria; paradontopatie; retinite diabetica; accidenti vascolari cerebrali; sclerosi multipla (disturbi sfinteriali); e colite pseudomembranosa ulcerosa. L’eventuale accesso alle prestazioni di Oti per patologie non ricomprese nelle tre categorie è consentito in presenza di protocolli terapeutici allo scopo predisposti dall´Azienda provinciale per i servizi sanitari. Spetterà all´Azienda provinciale per i servizi sanitari provvedere inoltre al costante monitoraggio degli effetti della terapia mediante esame delle cartelle cliniche dei pazienti inviati in regime di ricovero e dal territorio. L’azione di monitoraggio è stata decisa a tal fine redige semestralmente una relazione riepilogativa dei controlli effettuati, nonché del numero e della durata dei cicli di cura eseguiti, distinti per tipologia di patologia prevista alle categorie da 1 a 3. L’accesso alle prestazioni avviene a seconda delle tre categorie. Nel caso della categoria 1 e per le prestazioni di urgenza, il paziente viene inviato al centro che eroga terapia Oti sulla base di una richiesta scritta o telefonica da parte dell’anestesista rianimatore o del medico di pronto soccorso. Per le prestazioni non di urgenza e in caso di pazienti ricoverati, la richiesta scritta è predisposta dall’Unità operativa che accoglie in quel momento il paziente. Per la categoria 2, il paziente è inviato al centro che eroga terapia Oti sulla base di una richiesta scritta predisposta dal medico specialista nella disciplina relativa alla patologia, dipendente dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Infine, per la categoria 3, l’utente è inviato al centro che eroga terapia Oti sulla base di una richiesta scritta predisposta dal medico specialista nella disciplina relativa alla patologia, tenuto conto dei protocolli o dei monitoraggi previsti. In tutti i casi la richiesta deve indicare la diagnosi e il numero di trattamenti richiesti. L´eventuale riproposizione di un secondo ciclo di cura non può prescindere da un´attenta e responsabile valutazione di costo-beneficio Il paziente dovrà essere sottoposto, prima di iniziare il trattamento, da parte del Centro Oti, a visita di idoneità per determinare la capacità o meno del soggetto a sottoporsi alla terapia. La visita di idoneità non entra nel merito delle indicazioni espresse dall´ospedale che invia il paziente, perché ciò va chiarito nell’ambito dei rapporti convenzionali fra l’Azienda provinciale per i servizi sanitari e le strutture extraprovinciali. Il medico prescrittore dovrà seguire il malato nel corso del trattamento per verificare benefici, controindicazioni o insuccessi con possibilità di sospensione del trattamento in presenza di intolleranza o di inefficacia. In caso di pazienti ricoverati, gli oneri derivanti dall´accesso alla terapia sono a carico dell´ospedale, essendo gli stessi ricompresi all´interno dei Drg´s. Per i pazienti che vengono inviati dal territorio è previste, ove dovuta, la compartecipazione alla spesa sanitaria secondo le attuali disposizioni. Per quanto riguarda il trasporto, fermo restando quanto previsto per i trasporti sanitari protetti anche plurimi, si precisa che per l’eventuale rimborso delle spese sostenute per il viaggio e la permanenza in occasione del trattamento di Oti, si fa riferimento alla delibera deliberazione (la numero 960 del 19 maggio 2006) circa le “Direttive all´Azienda provinciale per i servizi sanitari per i rimborsi delle spese di viaggio e permanenza sostenute in occasione di accessi in strutture sanitarie fuori provincia”. In particolare, le spese sono risarcibili qualora venisse prescritto il trattamento Oti, riconducibile alle “Patologie acquisite che richiedono altissima specializzazione sia nella fase terapeutica che in quella riabilitativa”, cioè quelle patologie che compromettono in maniera grave e non reversibile la funzione dei diversi organi e apparati anche conseguenti traumi, ustioni gravi ed estese, lesioni vascolari. La riconducibilità della prestazione spetta all’Azienda provinciale per i servizi sanitari. .  
   
 

<<BACK