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Notiziario Marketpress di Lunedì 13 Dicembre 2010
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: ILLEGITTIMO IN AUSTRIA IL DIVIETO DI IMPORTAZIONE DI SANGUE DA DONAZIONI NON INTERAMENE GRATUITE

 
   
  Il 1º novembre 2005 è stato pubblicato un bando di gara d’appalto per la fornitura, al Wiener Krankenanstaltenverbund (ospedali riuniti di Vienna), di prodotti del sangue, nella fattispecie concentrati eritrocitari a ridotto tenore di leucociti. Tali concentrati eritrocitari sono venduti come medicinali. Successivamente alla chiusura del termine di presentazione delle offerte, la legge sull’importazione dei medicinali era stata modificata nel senso che i prodotti del sangue importati per la trasfusione non potevano più, salvo due casi particolari, essere commercializzati qualora le donazioni di sangue non fossero state effettuate in modo totalmente gratuito. Il reclamo di un offerente respinto ha dato luogo ad una controversia sulla gara d´appalto. Il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se le regole sulla libera circolazione delle merci osta ad una normativa nazionale la quale preveda che l’importazione di sangue o di componenti del sangue provenienti da un altro Stato membro sia lecita soltanto a condizione che – così come prescritto anche per i prodotti nazionali – le donazioni di sangue alla base di tali prodotti siano state effettuate senza corresponsione ai donatori di alcuna remunerazione, ivi compreso un eventuale rimborso spese. Dal momento che in alcuni altri Stati membri le donazioni di sangue danno luogo, in conformità con le disposizioni della direttiva 2002/98, alla corresponsione di rimborsi spese, il sangue ed i componenti del sangue legalmente ottenuti e immessi in commercio in tali Stati non possono essere importati e commercializzati in Austria. La Corte considera che la normativa austriaca può ostacolare gli scambi intracomunitari e costituisce dunque una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’importazione. La Corte esamina quindi se essa possa essere giustificata in base alla tutela della sanità pubblica. La normativa mira a garantire che il sangue e i componenti del sangue commercializzati in Austria rispondano a criteri di qualità e di sicurezza elevati e, dall’altra, a raggiungere l’obiettivo sancito ad incoraggiare le donazioni di sangue volontarie e non remunerate. Le donazioni di sangue volontarie e non remunerate costituiscono un fattore che può contribuire a garantire un elevato livello degli standard di sicurezza del sangue e dei componenti del sangue e, quindi, della tutela della sanità pubblica. Nella misura in cui una normativa osta a che i donatori di sangue possano trarre un guadagno finanziario dalla loro donazione, è in grado di far fronte a tali preoccupazioni e di migliorare la qualità e la sicurezza del sangue e dei componenti del sangue. Non risulta, per contro, che essa sia idonea a incoraggiare gli interessati a donare il sangue. Date tali circostanze, occorre constatare che una normativa siffatta non consente di conseguire il secondo obiettivo asseritamente perseguito da detta normativa nazionale. La circostanza che diversi altri Stati membri prevedano a beneficio dei donatori di sangue un’indennità che corrisponde al rimborso delle spese sostenute può essere pertinente per valutare la giustificazione e la proporzionalità della disciplina austriaca. La direttiva 2002/98 e la raccomandazione n. R (95) 14, alla quale tale direttiva si riferisce, sono dirette a migliorare la tutela della salute dei donatori di sangue e dei soggetti riceventi, fissando norme e principi ai quali le donazioni di sangue volontarie e non remunerate devono rispondere, gli atti giuridici suddetti non impongono la totale gratuità delle donazioni, ma prevedono che modesti segni di riconoscimento (consumazioni e rimborso delle spese di spostamento collegate alla donazione) siano compatibili con la donazione volontaria e non remunerata, sicché tali elementi non possono essere considerati come idonei a pregiudicare la qualità e la sicurezza di dette donazioni e la tutela della sanità pubblica. Una normativa come quella austriaca è sproporzionata all’obiettivo perseguito, cioè garantire la qualità e la sicurezza del sangue e dei componenti del sangue. Il principio sulla libera circolazione delle merci osta ad una normativa nazionale la quale preveda che l’importazione di sangue o di componenti del sangue provenienti da un altro Stato membro sia lecita soltanto a condizione che – così come prescritto anche per i prodotti nazionali – le donazioni di sangue alla base di tali prodotti siano state effettuate non solo senza corresponsione di una remunerazione ai donatori, ma anche senza riconoscimento a costoro di un rimborso delle spese da essi sostenute per effettuare le donazioni stesse. (Sentenza del 9 dicembre nella causa C-421/09 Humanplasma Gmbh/repubblica d’Austria)  
   
 

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