Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 13 Dicembre 2010
 
   
  ALLUVIONE IN VENETO. ORDINANZA COMMISSARIO PER GESTIONE RIFIUTI

 
   
  Venezia, 13 dicembre 2010 - Con propria Ordinanza, il Commissario delegato al superamento dell’emergenza alluvione in Veneto, Luca Zaia, ha dato indicazioni operative per la raccolta e la gestione dei rifiuti prodotti dal disastro, in modo che le operazioni avvengano rapidamente, con efficacia e nella massima sicurezza per la salute umana e per l’ambiente. Il testo è reperibile nel sito www.Venetoalluvionato.it/  alla voce “Documenti”. In particolare, l’ordinanza dà una precisa indicazione sulla classificazione dei rifiuti stessi, sui relativi siti di stoccaggio provvisorio, sul trasporto e sullo smaltimento. Il provvedimento fa riferimento ai rifiuti derivanti dall’allagamento degli edifici pubblici e privati, compresi anche i rifiuti liquidi, e a quelli derivanti dallo spazzamento di strade, dalla pulizia di argini, griglie, manufatti e arenili interessati dalla presenza di rifiuti portati dai fiumi in piena. La frazione legnosa costituita da materiale vegetale derivante dalla pulizia degli arenili, anche selezionata presso i siti di accumulo naturale o nei siti di deposito provvisorio, può essere gestita come biomassa. Per i conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei rifiuti prodotti a seguito dell’alluvione è il Comune di origine dei rifiuti stessi. I Comuni provvedono, d’intesa con i soggetti attuatori competenti, a proporre l’ubicazione di siti di stoccaggio provvisorio dei rifiuti, con eventuale selezione e cernita. Nell’individuare i siti di deposito provvisorio, deve essere data priorità ai Centri di Raccolta Comunali. I siti diversi dai Centri di Raccolta Comunali devono essere preferibilmente individuati sulla base delle seguenti caratteristiche: aree pavimentate e dotate di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento; ubicazione in aree a bassa densità abitativa. L’individuazione e la gestione dei siti di stoccaggio competono al Comune di ubicazione e devono essere effettuate in modo che siano garantite le condizioni minime di tutela dell’ambiente e della salute dell’uomo. Sono fatti salvi i siti individuati nella prima fase di emergenza da parte di tecnici dei Comuni interessati, previa verifica. Nel rispetto della normativa comunitaria, i Comuni dispongono la rimozione e il trasporto dei rifiuti prodotti a seguito dell’alluvione, e presenti su aree pubbliche o private, da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure, con il concorso dell´Agenzia Regionale per la Prevenzione e protezione Ambientale del Veneto e delle Asl competenti per territorio. Fino al superamento dell’emergenza, il trasporto dei rifiuti può avvenire tramite mezzi idonei anche in assenza delle corrispondenti iscrizioni all’Albo nazionale gestori ambientali, previa comunicazione alla Provincia e all’Arpav, con il coordinamento del soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani. Per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di emergenza, possono essere autorizzati aumenti di quantitativi e/o di tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati. I rifiuti dell’emergenza possono essere conferiti presso impianti ubicati in Ato differenti da quelli di produzione. Sono fatte salve le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti attuate nella prima fase di emergenza. Altre disposizioni regolano le operazioni di rimozione, trasporto e conferimento in siti idonei dei materiali derivanti da frane e smottamenti di terreno. I dati relativi alla gestione dei rifiuti nella fase di emergenza avviati a smaltimento non hanno rilievo ai fini del calcolo delle percentuali di raccolta differenziata. I costi sostenuti dai soggetti pubblici per la gestione dei rifiuti nella fase di emergenza non concorrono alla determinazione della Tia, ma devono essere gestiti all’interno di un apposito capitolo di spesa. Le attività produttive già autorizzate e in esercizio, danneggiate dagli eventi calamitosi, per la ripresa dell’attività delle quali è necessario intervenire con modifiche o sostituzioni di impianti da cui originano emissioni in atmosfera o scarichi, possono presentare all’autorità competente una semplice dichiarazione contenente tutti i dati tecnici relativi ai nuovi impianti o alle modifiche da apportare, senza ulteriori adempimenti, purché il ciclo produttivo e le relative emissioni restino qualitativamente e quantitativamente invariate. Le deroghe previste restano valide sino al completamento del conferimento di tutti i rifiuti derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio del Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 e comunque non oltre il 31 gennaio 2011. I Comuni devono procedere alla rimozione dei materiali prodotti nell’ambito degli interventi di emergenza nei giorni immediatamente successivi all’alluvione entro tre mesi dalla pubblicazione dell’ ordinanza, disponendone il conferimento ai siti indicati dall’ordinanzadi o direttamente agli impianti di smaltimento/recupero autorizzati.  
   
 

<<BACK