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Notiziario Marketpress di Lunedì 20 Dicembre 2010
 
   
  PARLAMENTO EUROPEO: REGOLE PIÙ SEVERE CONTRO LA TRATTA DI ESSERI UMANI

 
   
  I trafficanti di esseri umani andranno incontro a sanzioni più dure, mentre le vittime riceveranno maggiore protezione e aiuto, grazie alla nuova legislazione approvata dal Parlamento martedì. Le nuove regole coprono i reati di tratta di esseri umani per l´industria del sesso e anche per lo sfruttamento della manodopera, per esempio nei settori delle costruzioni, dei lavori agricoli e delle occupazioni domestiche. La tratta di esseri umani può avere molteplici finalità: le nuove norme ampliano lo scopo della decisione quadro dell´Ue del 2002, estendendone cosi gli effetti giuridici al fine di coprire, ad esempio, lo sfruttamento sessuale, il lavoro forzato, l´elemosina, la tratta di organi, l´adozione illegale e i matrimoni forzati. Il testo, preparato da Anna Hedh (S&d, Se) e Edit Bauer (Ppe, Sk) e approvato il 14 dicembre 2010 con 643 voti in favore, 10 contrari e 14 astensioni, riflette un accordo fra Parlamento e Consiglio e stabilisce le regole minime per la definizione dei reati penali e le sanzioni per i trafficanti, introducendo regole comuni per migliorare la prevenzione e la protezione delle vittime. Una volta in vigore, gli Stati membri avranno due anni per trasporre la legislazione negli ordinamenti nazionali e renderla, cosi, effettiva. Da 5 a 10 anni di carcere le pene introdotte Un massimo di pena di almeno 5 anni di detenzione (ossia gli Stati membri non potranno imporre una sanzione minore) e, in presenza di specifiche condizioni aggravanti, un massimo di almeno 10 anni è quanto previsto dalla nuova direttiva per i trafficanti di esseri umani. Tali circostanze che rendono la pena più severa sono, per esempio, lo sfruttamento di minori, i casi in cui è coinvolta la criminalità organizzata o se il reato è commesso da un pubblico ufficiale nell´esercizio delle sue funzioni. Nei casi in cui siano coinvolte persone giuridiche (ad esempio imprese), le sanzioni devono prevedere sanzioni penali e civili, inclusa la possibilità di esclusione dai benefici pubblici e la chiusura dei stabilimenti. Gli Stati membri dovranno inoltre garantire che le autorità competenti nazionali abbiano facoltà di sequestrare e confiscare gli strumenti e i proventi dei reati. Maggior protezione per le vittime Le vittime dovranno ricevere assistenza, secondo le nuove regole, e in particolare: un alloggio adeguato e assistenza materiale, le cure mediche necessarie, fra cui assistenza psicologica, consigli e informazioni e, se necessario, servizi di traduzione. L´assistenza legale dovrà essere gratuita, almeno nei casi in cui le vittime non abbiano fondi adeguati. Le vittime di tratta umana dovrebbero anche avere accesso ai programmi di protezione previsti per i testimoni, se ritenuto necessario dalle autorità nazionali. Le vittime avranno diritto a sostegno prima, durante e, per un congruo periodo di tempo, dopo la conclusione del procedimento penale. Le autorità nazionali dovranno anche avere il potere di decidere di non perseguire le vittime della tratta di esseri umani coinvolte in attività criminali, costrette a compierle come conseguenza della tratta stessa. Per scoraggiare la domanda, gli Stati membri potranno valutare la possibilità di definire come reato il ricorrere consapevolmente ai servizi offerti da una persona che è vittima di tratta. Parlamento europeo: Una protezione pan-europea per le vittime di crimini Alle vittime di crimini che hanno diritto alla protezione in uno Stato membro sarà garantito lo stesso livello di tutela in tutta l´Unione, grazie al nuovo Ordine di protezione europeo, approvato martedì dal Parlamento. I deputati hanno votato per estendere la portata delle norme per includere tutte le vittime della criminalità, non solo le vittime della violenza di genere come proposto in origine. Le misure di protezione esistono in tutti gli Stati membri dell´Ue, ma perdono la loro efficacia non appena si attraversa una frontiera. L´ordine di protezione europeo (Ope) dovrebbe garantire che qualsiasi protezione fornita a una persona in uno Stato membro si applichi anche in tutti gli altri Stati membri in cui si trasferisce o si è trasferita. Un testo di compromesso approvato dai deputati e dai rappresentanti della Presidenza belga è stato sostenuto oggi dall´Aula con 610 voti a favore, 13 contrari e 56 astensioni, ma deve ancora essere confermato dalla maggioranza qualificata degli Stati membri in seno al Consiglio  
   
 

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