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Notiziario Marketpress di
Lunedì 20 Dicembre 2010 |
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GIUSTIZIA EUROPEA: AIUTI ALLA COSTRUZIONE DI RETE TELERISCALDAMENTO (ROMA)
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Con la sua impugnazione, la società Aceaelectrabel Produzione Spa («Aep») chiede alla Corte l’annullamento della sentenza del Tribunale 8 settembre 2009, causa T-303/05, con cui quest’ultimo ha respinto la sua domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 marzo 2005, 2006/598/Ce, relativa all’aiuto di Stato che l’Italia – Regione Lazio – intende concedere per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. L’aep è una società di produzione di energia elettrica, controllata dall’Electrabel Italia Spa e dall’Aceaelectrabel Holding Spa. L’electrabel Italia è controllata al 100% dall’Electrabel Sa, che ha sede in Belgio. L’aceaelectrabel è una joint venture creata dall’Acea Spa e dall’Electrabel Italia che opera nei settori dell’energia elettrica e del gas. L’acea ne detiene il 59,41% e l’Electrabel Italia il 40,59%. Nel 2002, l´Italia notificava alla Commissione Ce due progetti di aiuto all’investimento, tra cui quello relativo alla costruzione di una rete di teleriscaldamento, nei pressi di Roma. I costi di investimento ammontavano a Eur 9 500 000 e l’aiuto a Eur 3 800 000. Nel 2003, la Commissione decideva di avviare un´indagine formale e concludeva che il provvedimento costituisse un aiuto compatibile con il mercato comune, ma che occorresse applicare i principi enunciati dalla Corte nella sua sentenza del 1997, C-355/95 P, Twd/commissione. La Commissione rilevava che l’Acea era una delle aziende municipalizzate del settore energetico che avevano beneficiato dei regimi di aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato comune dalla Commissione nel 2002. L´italia non aveva peraltro confermato l’effettivo recupero degli importi versati all’Acea nell’ambito di tali regimi. Infatti, secondo la Commissione, l’Acea era la beneficiaria iniziale dell’aiuto, mentre l’Aep ne era divenuta beneficiaria attuale solamente a seguito di una serie di riorganizzazioni. Inoltre, l’Acea e l’Aep dovevano essere considerate come un’unica entità economica e, malgrado la riorganizzazione interna, beneficiario dell’aiuto era il gruppo stesso. Nel 2005, la Commissione dichiarava quindi l’aiuto compatibile con il mercato comune, sospendendone peraltro il versamento fintantoché l´Italia non avesse provato la restituzione del precedente aiuto da parte dell’Acea. Nel 2007, l´Italia confermava che l’Acea aveva rimborsato Eur 1 511 135,88 per il 1998, nonché Eur 1 534 938,78 per il 1999. Con la sentenza 8/9/2009 il Tribunale ha respinto il ricorso della Aceaelectrabel, in quanto la Commissione aveva giustamente qualificato l’aiuto come aiuto di Stato. Il carattere locale della rete di teleriscaldamento non escludeva né rapporti concorrenziali con altri prodotti energetici né un eventuale pregiudizio per gli scambi tra Stati membri e tale constatazione era sufficientemente motivata. L’aep ha fatto valere nel presente giudizio di impugnazione che il Tribunale ha commesso un errore di diritto laddove ha fatto propria la conclusione della Commissione secondo cui l’Acea e l’Aep formerebbero un’entità economica unica. Secondo la Corte, dalla giurisprudenza emerge che, a seguito di una ristrutturazione che comprenda il trasferimento di impianti di produzione da una società a società industriali di nuova costituzione, ove la vecchia società mantenga una partecipazione nelle nuove società industriali, tutte queste società possono costituire, con riguardo ad un aiuto, un gruppo unico, nonostante il fatto che le società industriali di nuova costituzione possiedano ciascuna una personalità giuridica distinta dalla vecchia società. La vecchia società e le nuove società di gestione possono, in particolare, formare un’unica entità economica qualora la ristrutturazione realizzata costituisca un insieme coerente, dal punto di vista industriale e finanziario. La Corte dichiara quindi che il Tribunale poteva legittimamente ritenere, senza commettere un errore di diritto, che la Commissione, la quale dispone al riguardo di un ampio potere discrezionale, non è incorsa in manifesto errore di valutazione laddove ha ritenuto l’esistenza di un’unica entità economica tra l’Acea e l’Aep. In particolare, il Tribunale poteva legittimamente ritenere che la circostanza che il controllo dell’Acea sull’Aep era esercitato solo in modo congiunto con l’Electrabel e che l’Electrabel disponeva di una quota del capitale dell’Aep maggiore rispetto all’Acea non impedisse alla Commissione di accertare l´esistenza di un´unica entità economica tra l’Acea e l’Aep. La Corte respinge tutti gli argomenti della ricorrente e pertanto l’impugnazione è respinta. La sentenza del Tue è confermata (e di conseguenza anche la decisione della Commissione del 2005). (Sentenza del 16 dicembre 2010 nella causa C-480/09 P Aceaelectrabel Produzione Spa) |
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